Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/02/2002, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
INN0 1-689 / 02 REPUBBLICA, LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Processo di esecuzione. Sospensione dell'esecuzione. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO Presidente R.G.N. 18935/99 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron. 4268 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere 480 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere Ud. 26/10/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAM SUPERMERCATI S.P.A., con sede in Venezia, in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dell'Amministratore Delegato Sig. Elio persona Richiesta copia studio IL SOLE 24 OREelettivamente domiciliata in ROMA VIA Giovane, dal Sig.
1.55 PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato MARIA per diritti FEB. 2002- IL CANCELLIERE LUDOVICA POLTRONIERI, che lo difende insieme 1:55 13000 all'avvocato FRANCESCO CARLI, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
EDILIZIA BRASILIA di DEL TOSTO ILIO S.R.L. (già DG728734 EDILIZIA BRASILIA DI DEL TOSTO ILIO & C. S.N.C.), con 2001 sede in L'AQUILA, in persona dell'Amministratore Unico 1842 1 e legale rappresentante p.t. Sig.ra Lina Cappelli, elettivamente in ROMA domiciliata VIA FILIPPO CORRIDONI 15, presso lo studio dell'avvocato PAOLO all'avvocato STEFANOAGNINO, che la difende insieme CICIONI, giusta delega in atti;
controricorrente avversO il provvedimento del Tribunale di L'AQUILA, emesso il 02/09/99 e depositato il 06/09/99 (R.G. 503/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Francesco CARLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di "Opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 634 c.p.c." depositato il 22.6.99, la PAM Supermercati s.p.a. in relazione alla procedura esecutiva per rilascio di immobile ad uso commerciale contro di essa avviata dalla Soc. Edilizia Brasilia, chiedeva al Tribunale di L'Aquila quanto segue:- A) in via di urgenza: “...Previa, se del caso, immediata revoca delle ordinanze pretorili 22.3.1999 e 27.5.1999, sospendere la procedura esecutiva..."; -B) nel merito: "accertare e dichiarare la nullità della procedura esecutiva ...”. Con provvedimento emesso e depositato in data 23.6.99 il Giudice provvedeva come segue: IL GIUDICE ISTRUTTORE... SOSPENDE l'esecuzione, previa prestazione di cauzione..... .FISSA l'udienza del 25/8/99 avanti a sé per i provvedimenti di cui all'art. 625 co. 2 cod. proc. civ. con termine al ricorrente per la convocazione del creditore di gg. 30; ASSEGNA al ricorrente il termine perentorio di gg. 30 per l'instaurazione del giudizio di opposizione innanzi al giudice competente". L'Edilizia Brasilia chiedeva la revoca del provvedimento di sospensione. insistendo per l'accoglimento delleLa PAM depositava deduzioni scritte conclusioni di cui al ricorso 22.6.99. emesso il 22 e depositato il 23.7.99 il Giudice Con provvedimento dell'Esecuzione revocava il concesso provvedimento di sospensione della cauzione con restituzione dell'esecuzione disponendo la svincolo dell'importo depositato in favore della PAM. All'udienza del 25.8.99 la PAM insisteva per la revoca delle ordinanze 22.3.99, 27.5.99 e 22.7.99. Con provvedimento emesso il 2 e depositato il 6.9.99 "...Il G.I. richiamati i 3 motivi portati a fondamento dell'ordinanza del 22-7-99; rigetta l'istanza di revoca;
ritenuta la propria competenza e visto l'art. 180 cpc;
fissa per la comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio di merito l'udienza del 6.12.99". Contro questo provvedimento ricorre per cassazione ....ex art. 111 della Costituzione..." la PAM Supermercato s.p.a. con un motivo illustrato anche con memoria. Resiste con controricorso la Società Edilizia Brasiliana. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la PAM denuncia "VIOLAZIONE ART. 111 COSTITUZIONE ANCHE IN RELAZIONE ART. 360 N. 5 C.P.C." esponendo le seguenti doglianze. Il provvedimento del quale si chiede la cassazione, pur se messo in forma di ordinanza, ha i connotati dell'atto decisorio e definitivo. Esso va esaminato non come provvedimento emesso dal Magistrato in funzione di Giudice dell'Esecuzione, ma come atto con cui è stata esaminata e definitivamente respinta una richiesta di revoca di precedenti provvedimenti sicuramente irregolari. Anzi, a ben vedere, il provvedimento controverso costituisce un vero e proprio rifiuto a provvedere su un'istanza assolutamente legittima, ampiamente illustrata e correttamente motivata. Non inganni l'apparente motivazione che richiama “i motivi posti a fondamento dell'ordinanza del 22 Luglio 1999", tali motivi non esistono. Il ricorso è inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto assume la parte ricorrente, il provvedimento impugnato, sotto qualsiasi profilo lo si consideri, non presenta i requisiti della decisorietà e della definitività, dato che è modificabile, revocabile, strumentale alla decisione della causa e non idoneo a pregiudicare tale decisione, e ad incidere in via definitiva su posizioni di diritto producendo, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale o processuale. Quindi detto provvedimento non poteva essere oggetto di autonoma impugnazione con ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione, Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla controparte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in £180.000 = €91,96 oltre £ 2.000.000 (duemilioni) per onorarif €1032,91– Così deciso a Roma il 26.10.2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Aphrite выбай Шибит Depositata in Cancelleria -прог IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli IL CANCELLIEREC1 Gina Casoli 1097 129.11 CORTE SUPREMA CASSAZIONE 20,66 presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 12.1.2012 149,77 delle Entrate di Roma 2 il 2131 versate € 161,77 JOGT 1400 serie 4 al n. apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 pe30/5/2002) 161,77 5