Sentenza 13 febbraio 2003
Massime • 1
Dal coordinato disposto degli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 286/1998 si ricava che lo stesso visto di ingresso può essere concesso per soggiorni in Italia non superiori a novanta giorni, ed in tal caso non è necessaria la richiesta (e la relativa concessione) del permesso di soggiorno, che rimane riservato alle ipotesi di soggiorni di più lunga durata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2003, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA ST, CO AR, elettivamente domiciliate in ROMA VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 36, presso l'avvocato GIOVANNI IZZO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALFONSO ROSICA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA PROVINCIA DI PESCARA;
- intimata -
avverso il provvedimento del Tribunale di PESCARA, depositato il 07/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2002 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Rosica che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il provvedimento attualmente impugnato il Tribunale di Pescara ha respinto il ricorso proposto dalle cittadine ceche BI ST e MA TI avverso i decreti di espulsione nei loro confronti emessi dal Prefetto di Pescara in data 21 febbraio 2001, per essersi trattenute nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto (art. 13, comma secondo, lett. b, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
In particolare, il giudice ha escluso che sussistesse la violazione del settimo comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 286 del 1998 (per essere stati loro comunicati i provvedimenti prefettizi in lingua inglese e non in lingua ceca) deducendo la conoscenza della lingua italiana, da parte delle straniere, dai verbali di sommarie informazioni sottoscritti dalle medesime presso l'Ufficio stranieri della Questura ed argomentando, altresì, che il legislatore ha ammesso che presso le Prefetture non metropolitane (ove è difficile reperire traduttori nelle lingue di minor diffusione) sia possibile l'utilizzo di lingue universali (francese, inglese e spagnolo), delle quali non è difficile per il destinatario dell'atto (che eventualmente le ignori) procurarsi la traduzione presso i propri concittadini.
Inoltre, il giudice ha respinto la tesi proposta dalle straniere, secondo la quale esse non avrebbero dovuto chiedere il permesso di soggiorno (necessario solo per soggiorni superiori a 90 gg.) per avere sempre usufruito di visti di breve durata, come previsto dall'art. 4 del citato D.Lgs. In proposito, ha spiegato che il successivo art. 5 è perentorio nel condizionare il soggiorno dello straniero nel territorio italiano al possesso del permesso di soggiorno, senza fare distinzione alcuna in ordine alla durata della permanenza;
tant'è che il secondo comma dello stesso articolo prevede la possibilità del rilascio di soggiorni brevi per motivi di turismo, giustizia, ecc., così confermando la necessità del permesso anche per i soggiorni di breve durata.
Le straniere propongono ora ricorso per la cassazione del provvedimento del Tribunale di Pescara, svolgendo tre motivi. Non si difende nel giudizio l'intimata Amministrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le ricorrenti lamentano la violazione del settimo comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 286 del 1998, nonché i vizi della motivazione, per avere la sentenza affermato che dai verbali da loro sottoscritti presso la Questura di Pescara poteva evincersi la conoscenza della lingua italiana, benché dagli atti processuali potesse argomentarsi la loro scarsa conoscenza sia della lingua stessa, sia di quella inglese.
Il motivo è infondato. Le ricorrenti prospettano una serie di circostanze di merito (non valutabili in sede di legittimità) che non hanno rilievo a fronte del corretto accertamento da parte del giudice della loro conoscenza della lingua italiana, legittimamente dedotto dai verbali di sommarie informazioni dalle straniere sottoscritti presso la Questura.
Con il secondo motivo le ricorrenti sostengono che dal contesto normativo comunitario discende che il provvedimento di allontanamento o di espulsione dal territorio nazionale non consegue alla mancanza del permesso di soggiorno, non richiesto per soggiorni inferiori a tre mesi. Con il terzo motivo si prospetta, poi, un'interpretazione dell'art. 4 del D.Lgs. in commento, dalla quale deriverebbe che solo ed esclusivamente il soggiorno di lunga durata (superiore a 90 gg.) comporta a carico del titolare del visto la concessione del permesso di soggiorno. Pertanto, le ricorrenti, avendo sempre chiesto ed ottenuto visti per soggiorni non superiori a 90 gg. (ed essendo sempre rientrate nel loro Stato prima che maturasse quel periodo), non avevano alcun obbligo di premunirsi del permesso di soggiorno entro otto giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati nei limiti di cui si dirà.
Come s'è visto in precedenza, la sentenza impugnata ha escluso la rilevanza, nella fattispecie, della disposizione del citato art. 4 (benché essa fosse invocata dalle ricorrenti), limitandosi a ricavare, dalla lettura del successivo art. 5, l'incondizionata necessità, anche per brevi periodi di soggiorno, del relativo permesso. Al contrario, l'applicazione dell'art. 4 è indispensabile per regolare la fattispecie in esame, desumendosene che: nel primo comma, risultano disciplinate le regole d'ingresso nel territorio italiano, per il quale è richiesto un valido passaporto (o documento equipollente) ed un visto d'ingresso; nel secondo comma, dove sono dettate le regole per il rilascio del visto d'ingresso, vengono individuati visti per soggiorni non superiori a tre mesi, equiparando quelli rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane a quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche e consolari di altri Stati;
nel comma terzo vengono dettati i criteri di idoneità per il rilascio del consenso all'ingresso in Italia;
nel comma quarto, poi, è stabilita la possibilità di consentire l'ingresso con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni, e per soggiorni di lunga durata. Questi ultimi soltanto comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno con motivazione identica a quella menzionata nel visto.
Dal complesso di tali disposizioni può, dunque, ricavarsi che lo stesso visto di ingresso può essere concesso per soggiorni in Italia non superiori a 90 gg. ed in tal caso non è necessaria la richiesta (e la relativa concessione) del permesso di soggiorno, che rimane riservato alle ipotesi di soggiorni di più lunga durata. Il coordinamento con il successivo art. 5 è assicurato dal secondo comma di questa disposizione, laddove è stabilito che il permesso di soggiorno (da richiedersi entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale) è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso.
Il giudice, dunque, allorquando è contestata (come è avvenuto nella fattispecie in esame) la legittimità del soggiorno in Italia in forza del visto d'ingresso rilasciato ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del T.U. in esame, è tenuto ad accertare l'effettiva sussistenza di tale visto, nonché la circostanza del non avvenuto superamento del periodo di soggiorno consentito. Accertamento che è stato del tutto omesso dalla sentenza impugnata, in conseguenza della completa disapplicazione della disposizione in commento. La sentenza va, dunque, cassata su tale punto ed il giudice del rinvio, adeguandosi all'enunciato principio, provvederà a compiere tale accertamento, ai fini della valutazione della legittimità dei decreti d'espulsione impugnati.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il secondo ed il terzo motivo del ricorso e rigetta il primo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Pescara, nella persona di diverso magistrato, che provvedere anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2003