Sentenza 10 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2003, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
C.C. 67370 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 ESENTE DA REGISTRAZIONE B - N. 5 REPUBBLICA ITALIANA N. 131 TAB. ALL TRIBUTARIA MATERIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 0 02 3 0 / 0 3 RIBUTI SEZIONE TRIBUTARIA RE FICA DELLE DIC ARAZIONI TE NE-NATURA Composta dagli Ill.mi, Siggi R.G.N. 171/00 PAOLINI Presidente Dott. Giovanni Dott. Stefano MONACI Consigliere Consigliere Cron. 406 Dott. Vittorio Glauco EBNER RUGGIERO Consigliere Rep. Dott. Francesco Ud.23/05/02 Dott. Francesco Antonio GENOVESE - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 67340 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da UFF DISTRETTUALE II DD RIETI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - ricorrente 2338 contro + 1 NA AU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIBULLO 16, presso lo studio dell'avvocato SANDRO FASCIOTTI, che lo difende, giusta procura in calce;
controricorrente avverso la sentenza n. 156/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 16/11/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 23/05/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Avverso l'accertamento in rettifica e iscrizione a 婆 il contribuente ruolo dell'UU. II. DD. di Rieti NA RI proponeva ricorso 8in data 28 feb- braio 1995) lamentando la decadenza dell'Ufficio finan- ziario dal potere di accertamento e/o liquidazione e di iscrizione a ruolo delle maggiori imposte liquidate, e la spettanza per intero, degli oneri deducibili (2° mo- tivo). Con sentenza del 13 dicembre 1996 (depositata il 17 gennaio 1997) la Commissione Tributaria di primo grado accoglieva la prima domanda della contribuente, rite- 2 nendo assorbito il secondo. лиа L'Ufficio appellava tale decisione the la Commis- il grows me sione Tributaria Regionale respingeva sul presupposto che il termine previsto dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per procedere alla rettifica della di- chiarazione (e conseguente iscrizione а ruolo delle maggiori imposte liquidate), sarebbe di tipo perento- rio. Il contribuente, presentava le proprie controdedu- zioni, con memoria del 24 marzo 1998, senza far richia- mo alla seconda doglianza, rimasta assorbita. Contro la decisione di secondo grado, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze lamentando, con uni- co motivo, la violazione е falsa applicazione degli artt. 36 bis del d. P. R. n. 600 del 1973 e 28 della legge n. 449 del 1997, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., dai quali si ricaverebbe il principio secondo il quale, sulla base del d.P.R. n. 506 del 1979, occorre distinguere il momento della li- quidazione dell'imposta (assistito da un termine acce- leratorio a rilevanza interna) da quello dell'iscrizione а ruolo (accompagnato da un termine, per la loro formazione, che è stato allungato da 1 a 5 anni). Il primo termine, dunque, anche alla luce della disposizione interpretativa contenuta nell'art. 28 del- la legge n. 449 del 1997 (applicabile anche ai giudizi 3 in corso) avrebbe natura ordinatoria. La parte intimata controdeduce. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassa- zione ha chiesto, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., l'accoglimento del ricorso per manifesta fonda- tezza. Motivi della decisione La richiesta del Procuratore Generale è fondata 1. va accolta in quanto la suindicata sentenza della e Commissione Tributaria Regionale, nel confermare la de- cisione di primo grado, ha affermato un principio di è in contrasto con la giurisprudenza di diritto che questa Corte. E' insegnamento ormai consolidato della Cassazione (quantomeno a partire dalla sentenza n. 11235 del 1998) quello secondo il quale < In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in virtu' del disposto del- l'art. 28 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 appli- cabile anche ai giudizi in corso, trattandosi di nor- ma interpretativa e, come tale, avente effetto retro- attivo - l'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 deve essere inteso nel senso che il termine dichiarazioni, ivi previsto per la rettifica delle carattere ordinatorio, non e stabilito a pena avendo di decadenza, senza che tale interpretazione possa ri- 4 tenersi in contrasto con gli artt. 3 e 136 della Costi- tuzione >> (Tra le più recenti: Cassazione, sentt. nn. 9481 del 199, 10134 del 2000, 7213 del 2001, tutte con- formi alla prima). In base a tale giurisprudenza, il ricorso è mani- festamente fondato, ai sensi dell'art. 375 del codice di rito civile e va accolto.
2. L'accoglimento del ricorso, nel caso di specie, non impone il rinvio al giudice territoriale, posto quanto richiamato sopra , nello svolgimento del proces- SO (vale a dire l'abbandono, nel giudizio di appello del motivo di merito riguardante l'integrale deduzione - degli oneri dalla base imponile accertata dall'Ufficio). E' insegnamento consolidato di questa Corte, anche con riferimento al processo tributario, quello secondo il quale < La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello inciden- tale specifico per richiamare in discussione le ecce- zioni e le questioni che risultino superate o assor- bite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltan- to tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudi- zio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il rie- 5 same, al fine di evitare la presunzione di rinuncia de- rivante da un comportamento omissivo, ai sensi del- l'art. 346 cod. proc. civ.>> (fra le ultime, Cassazione 10119 del 1996). Valendo nella specie la presunzione di rinuncia in ordine al secondo dei motivi di ricorso introduttivo, questa Corte può decidere nel merito, con la conseguen- te Cassazione senza rinvio della sentenza di appello e la reiezione del ricorso introduttivo del contribuente proposto contro l'avviso di accertamento e iscrizione a ruolo delle imposte operato dall'Ufficio delle II. DD. di Rieti, nell'unica parte residua, vale a dire quella relativa alla richiesta di pronuncia sulla deca- denza dell'azione finanziaria. Le spese dell'intero giudizio vanno compensate perché il contribuente ha visto per due volte accolta la sua domanda.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara infondata l'eccezione di decadenza prospettata dal contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cas- sazione, il 23 maggio 2002. L'Estensore 6 E 6 N A 8 I O 9 5 I 1 R . Z / N 4 A A / - T R 6 T 2 U B S . I . B R I L . G L P R E . A Dr.Francesco Antonio GENOVESE D T R . L B E A A D D idente a A T I I S E R N T E E N S T E anni ) S A E IL CANCELLIERE C LD SA wold DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2003 IL CANCELLIERE C1 Oggi 10 GEN LD SA Thi 7