Sentenza 2 aprile 1999
Massime • 3
La sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto provvedimento giurisdizionale, deve essere motivata, in ossequio al principio di cui all'art. 111 Cost. Tuttavia, avuto riguardo alle caratteristiche del procedimento camerale, ed alle ragioni di urgenza che determinano la deliberazione, non si richiede che detta sentenza sia sorretta da una motivazione articolata come quella che definisce un ordinario processo di cognizione. Ne consegue che solo la totale assenza di motivazione comporta la nullità del provvedimento. Questo, del resto, è soggetto ad opposizione, a seguito della quale si instaura un giudizio a cognizione piena, definito con sentenza la quale potrà integrare le ragioni poste a base della declaratoria di fallimento.
In tema di società di fatto che si assuma intercorrente tra soggetti legati da stretti vincoli familiari, la prova della esteriorizzazione del vincolo societario, necessaria e sufficiente per poter considerare esistente la società, deve essere rigorosa, occorrendo che essa si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l'intervento del familiare possa essere motivato dall'" affectio familiaris ", e da deporre, invece, in modo non equivoco nel senso di una sua compartecipazione all'attività commerciale del consanguineo. (Nella fattispecie, la S.C., alla stregua di tale principio, ha cassato la decisione della Corte di merito che aveva ritenuto indici non equivoci della asserita compagine sociale, senza dare sufficientemente conto dell'iter logico seguito per convincersi che essi fossero da qualificare come atti di partecipazione all'attività commerciale, e non fossero, invece, inquadrabili in atti di solidarietà familiare, la partecipazione agli utili nella percentuale del 60 per cento da parte della moglie e del figlio dell'imprenditore, l'intervento della prima in favore del coniuge come terzo datore di ipoteca e fideiussore, con rinunzia al beneficio di escussione del debitore principale , ed inoltre con rilascio di cambiali all'ordine del marito, e da lui girati al terzo fornitore effetti cambiari al garante ed avallante, attraverso finanziamento ed apertura di credito con garanzia ipotecaria e - richiedendo, pertanto, ai giudici di merito un riesame della controversia sotto tale profilo - )
L'opposizione di uno dei soci alla sentenza dichiarativa del fallimento di una società di fatto e, in via conseguenziale, dei singoli soci, ove sia diretta a contestare la sussistenza della società, è validamente proposta nei confronti del curatore e degli eventuali creditori istanti, senza che insorga necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soci.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/1999, n. 3163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3163 |
| Data del deposito : | 2 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TR AL, TR TO, AL ET, elettivamente domiciliati in ROMA VIA APPENNINI 47, presso l'avvocato F. MENNA, rappresentati e difesi dall'avvocato PASQUALE COLARIETI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
TO TO nella qualità di curatore del fallimento Sdf TR TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALAMATTA 16, presso l'avvocato A. SCALIA, rappresentato e difeso dall'avvocato LAUDISIO SC PAOLO, giusta procura speciale per Notaio Lucia Di Lieto di Nocera Inferiore rep. n. 10832 del 30.10.1998;
- resistente -
contro
DITTA CENTRO DISTRIBUZIONE MOBILI, DITTA VE NZ Snc, DITTA NI VA, MOBILIFICIO F.LLI CC Snc di CC & FU, FR SC E VA ERNESTO TITOLARI DELLA FR & VA Snc, MOBILIFICIO 3C, ST SpA, HI IN, PU NO, ON RG, RO RI Snc;
- intimati -
avverso la sentenza n. 347/96 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 15/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/98 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il resistente, l'Avvocato Laudisio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 5 aprile 1991 il tribunale di Salerno dichiarò il fallimento della società di fatto tra i signori TT TO, TT AL, TT AT e NO ZI, nonché dei singoli soci in proprio.
Con citazione notificata il 19 - 23 aprile 1991 al curatore e ai creditori istanti i signori TT AL, TT AT e NO ZI proposero opposizione, deducendo: a) la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per assoluto difetto di motivazione in ordine alla ritenuta esistenza di una società di fatto tra gli opponenti e TT TO, marito della NO e padre di TT AL e AT;
b) ancora la nullità della sentenza, per omessa convocazione degli opponenti in camera di consiglio;
c) l'inesistenza della società di fatto, in quanto unico imprenditore era TT TO, mentre i figli e il coniuge del titolare si erano limitati al ruolo di compartecipi dell'impresa familiare (costituita con atto del 18 novembre 1981 e confermata con atto per notar Matrone del 21 dicembre 1982), e le cambiali rilasciate da essi opponenti al detto TT TO ( il quale, poi, le aveva girate a terzi ) andavano al più valutate alla stregua di finanziamenti resi al congiunto imprenditore dai compartecipi all'impresa familiare, sicché i titoli in questione non potevano costituire prova idonea a dimostrare l'esistenza di una società di fatto, mancando un fondo comune, l'alea del guadagno e della perdita, l'affectio societatis. Con riguardo alla posizione della NO dedussero che le cambiali risultanti a firma di costei non erano state sottoscritte dalla medesima, la quale dichiarava formalmente di disconoscere la firma apposta sui titoli esibiti dalla ditta Centro distribuzione mobili.
Gli opponenti chiesero quindi che fossero dichiarate la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento e l'inesistenza della società di fatto, con condanna dei creditori istanti al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese del giudizio.
La curatela del fallimento, con la comparsa di risposta, dedusse l'insussistenza delle affermate nullità e sostenne che ricorrevano gli estremi per ravvisare la società di fatto.
Nelle more del processo sopravvenne l'istituzione del tribunale di Nocera Inferiore, cui la causa fu trasmessa per competenza. Il detto tribunale, con sentenza in data 23-28 novembre 1994, rigettò l'opposizione e condannò gli opponenti al pagamento delle spese giudiziali. A seguito d'impugnazione dei signori TT AL, TT AT e NO ZI, la Corte di appello di Salerno, con sentenza n. 347/96 depositata il 15 luglio 1996, rigettò il gravame e, confermando la sentenza di primo grado, condannò gli appellanti in solido al pagamento delle ulteriori spese in favore della curatela fallimentare, considerando:
Che con il primo motivo gli appellanti censuravano la pronunzia del tribunale perché questa aveva ritenuto di integrare la motivazione della sentenza dichiarativa di fallimento circa gli elementi idonei a dimostrare la società di fatto, mentre nella specie non si sarebbe trattato di integrare la motivazione, bensì di motivare ex novo, indicando presunte prove o presupposti per ravvisare una società di fatto, sicché la sentenza dichiarativa di fallimento si sarebbe dovuta ritenere nulla per difetto di motivazione sul punto;
Che tale censura non era fondata;
Che, infatti, dottrina e giurisprudenza ritenevano ravvisabile la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per vizio di motivazione soltanto nell'ipotesi in cui questa fosse stata completamente mancante e non soltanto insufficiente, perché l'eventuale difettosa motivazione - conseguendo la detta sentenza ad un giudizio di carattere sommario ed anticipato - ben poteva essere integrata e completata nel processo di opposizione con cognizione piena;
Che, nel caso in esame, il tribunale aveva correttamente integrato la motivazione sommaria della sentenza dichiarativa di fallimento ed indicato (enumerandoli cronologicamente) i numerosi ricorsi di fallimento
contro
TT TO e la società di fatto con i familiari, richiamando la qualità di imprenditori commerciali degli opponenti ed escludendo così ogni nullità della sentenza medesima;
Che neppure aveva fondamento la censura rivolta ad ottenere la declaratoria di nullità per violazione dell'articolo 15 della legge fallimentare sul presupposto di una presunta mancata convocazione dei debitori in camera di consiglio;
Che, invero, TT TO e gli opponenti erano stati convocati in camera di consiglio con atto notificato a mezzo posta in data 27 febbraio 1991, ne' risultavano fondati i rilievi degli appellanti sulla pretesa nullità della notifica effettuata ai TT per violazione degli articoli 139, 145 e 160 c.p.c.;
Che, come si evinceva dagli atti della procedura e dall'esame degli avvisi di ricevimento, le notifiche erano state eseguite a TT AL e AT nelle mani di TT TO, il quale aveva sottoscritto il piego raccomandato come padre convivente;
Che analoga modalità era stata seguita per la moglie NO ZI, anche se, per mero errore, nell'avviso di ricevimento era stata attribuita al TT la qualifica di padre;
Che era quindi irrilevante la documentazione anagrafica esibita, in quanto il luogo di notifica non rivestiva importanza anche perché, essendo stato notificato l'atto a stretto familiare (ancorché non convivente) doveva presumersi che l'atto stesso fosse stato recapitato all'interessato, come avvenuto nella fattispecie concreta;
Che doveva ritenersi adeguatamente provata la sussistenza di una società di fatto tra gli appellanti e TT TO;
Che, invero, non bastava ad escludere il vincolo societario l'invocata impresa familiare, la cui organizzazione, comportando la partecipazione agli utili di AL e AT TT e di NO ZI nella cospicua percentuale del 60%, appariva riconducibile più allo schema della società che a quello dell'impresa familiare, ove si fosse tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 576 del 1975 come modificato dal decreto legge 19 dicembre 1984 n.853, convertito nella legge 17 febbraio 1985 n. 17, la quota di reddito complessivamente assegnabile ai familiari compartecipanti non poteva superare il 49%, mentre il residuo 51% costituiva reddito dell'imprenditore;
Che circa la posizione di NO ZI non potevano sorgere dubbi sulla sua partecipazione all'attività commerciale svolta dal marito TT TO;
Che, infatti, dagli atti allegati alla procedura fallimentare e dalla documentazione prodotta emergeva che la NO era intervenuta ripetutamente in favore dello stesso TO TT in qualità di garante ed avallante, come era dato evincere dai due contratti esibiti dal Banco di Napoli, rispettivamente in date 24 gennaio 1986 e 6 settembre 1985, in cui la NO figurava come terzo datore di ipoteca e come fideiussore del marito, con rinunzia al beneficio di escussione del debitore principale, obbligandosi in solido col TT a versare tutte le somme dovute dietro semplice invito dell'istituto di credito;
Che tale rinunzia aveva i caratteri di un atto di disposizione della propria situazione giuridica patrimoniale ed assumeva valore sintomatico di affectio societatis. non avendo pregio il tentativo di ridurla ad una clausola di stile;
Che, alla stregua della giurisprudenza di questa corte, i rapporti di finanziamento o di garanzia erano rivelatori dell'esistenza del contratto sociale, se costituiti sistematicamente e con esclusione del diritto di regresso del garante, risolvendosi pertanto in uno strumento di apporto di capitale alla società;
Che, in base alle risultanze degli atti fallimentari: 1) il procedimento n. 158/89 riguardava il ricorso di fallimento proposto dalla s.a.s. Centro Distribuzione Mobili
contro
TT TO, NO ZI e TT AT, fondato su 20 cambiali per l'importo di lire 47.438.525, a firma di TT AT e NO ZI, all'ordine di TT TO e da costui girate a terzo fornitore;
2) la NO si era esposta sottoscrivendo, a firma congiunta con TO TT, diversi effetti cambiari in favore della Banca AN e del Monte dei Paschi di Siena;
Che dal complesso di tali elementi il tribunale aveva giustamente ritenuto - in coerenza con l'indirizzo di questa corte, secondo cui, in difetto di prova scritta del contratto sociale, l'esistenza della società di fatto può essere desunta in via diretta o a mezzo di presunzioni tramite manifestazioni esteriori dell'attività di gruppo, idonee a palesare per la loro sistematicità e concludenza il vincolo sociale anche nei rapporti interni, oltre alla condotta degli apparenti soci suscettibile di creare all'esterno un ragionevole affidamento circa il detto vincolo - che il costante intervento della NO a sostegno del marito, la sua ripetuta esposizione verso gli enti finanziatori, le modalità di tale esposizione fossero indici gravi e concordanti, rivelatori di un conferimento di capitali e dell'affectio societatis eccedenti i limiti del semplice rapporto familiare;
Che, in tale contesto probatorio, non assumeva rilievo l'avvenuto disconoscimento delle firme apposte sulle cambiali girate da TO TT al creditore Centro Distribuzione Mobili, operato in primo grado e rinnovato in appello, in quanto esso appariva tardivo, ininfluente e mirato ad escludere la ravvisabilità della più eclatante manifestazione dell'apporto finanziario del socio in favore della società per la formazione del fondo comune;
Che, quanto alla posizione di TT AT ed AL, dall'esame dello stato passivo emergeva che entrambi, ben consapevoli delle conseguenze connesse all'affidamento creato nei terzi dal loro operare come soci nel mondo esterno, avevano cercato di porre in essere condotte che non li esponessero in prima persona nei confronti di creditori e fornitori, in tal senso dovendosi interpretare l'emissione di titoli cambiari in favore di TT TO, da costui girati ai fornitori (come da elenco riportato in sentenza: v. pag. 16);
Che tali condotte, concretatesi nella reiterata ed estesa assunzione di obligazioni nei confronti di istituti di credito e fornitori, si erano tradotte in conferimenti ed apporti di capitale da destinare al fondo comune, ed erano state mosse dall'intento di occultare il vincolo sociale, cercando di circoscrivere la responsabilità verso i terzi al solo patrimonio di TO TT, mentre l'esame degli atti e del fascicolo fallimentare confermava il convincimento sull'esistenza di una società di fatto tra il detto TO TT ed i suoi familiari.
Contro la suddetta sentenza i signori AL TT, AT TT e ZI NO, in proprio e nella qualità, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
La curatela del fallimento non ha notificato controricorso ma ha partecipato alla discussione orale.
Gli altri intimati (già contumaci nel gradi di merito) non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo mezzo di cassazione i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 132, secondo comma, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. dello stesso codice, dell'art. 111 Cost., dell'art. 147 legge fall., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3, 4 e 5 c.p.c. Il tribunale di Salerno avrebbe dichiarato il fallimento della società di fatto tra i ricorrenti e TT TO, nonché degli stessi in proprio e quali soci illimitatamente responsabili, sulla base di un modulo a stampa.
Già con il primo motivo di opposizione sarebbe stata dedotta la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per carenza assoluta di motivazione, non essendo state indicate le ragioni di fatto e di diritto in forza delle quali sarebbe stata ritenuta la società di fatto.
La corte salernitana, dopo aver dato atto che la sentenza dichiarativa di fallimento, in ossequio all'art. 111 della Costituzione, deve essere motivata, con evidente salto logico e giuridico avrebbe assunto che la motivazione sull'esistenza della società di fatto nella specie fosse da ravvisare nell'indicazione numerica dei ricorsi di fallimento
contro
TO TT e la società medesima e nella qualità di singoli imprenditori commerciali. Ma tali circostanze non potrebbero ritenersi motivazione idonea per accertare la detta società, della quale sarebbero elementi costitutivi l'affectio societatis, l'alea dei profitti e delle perdite, l'esistenza di un fondo comune.
Pertanto, l'indicazione dei ricorsi di fallimento o di un'attività commerciale non consentirebbe d'individuare gli elementi di fatto e di diritto considerati o presupposti dalla decisione, con conseguente mancanza di motivazione. E la prova di ciò si trarrebbe dalla circostanza che i presupposti di fatto e di diritto sarebbero stati indicati soltanto nella sentenza di primo grado.
La censura non ha fondamento.
È ben vero che la sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto provvedimento giurisdizionale e come tale soggetto al principio di cui all'art. 111 Cost., deve essere motivata. Tuttavia, attese le peculiari caratteristiche del procedimento camerale e le ragioni di urgenza che determinano la deliberazione, non è richiesta una motivazione articolata come quella della sentenza che definisce un ordinario processo di cognizione, onde soltanto la totale assenza di motivazione comporta la nullità del provvedimento. Questo, peraltro, è soggetto ad opposizione, a seguito della quale s'instaura un giudizio a cognizione piena, la cui sentenza conclusiva ben può integrare, ulteriormente illustrandole e precisandole, le ragioni poste a base della declaratoria di fallimento.
Nel caso in esame, il tribunale di Salerno pervenne alla pronuncia di fallimento dopo aver preso visione dei numerosi ricorsi presentati, dei documenti allegati, delle informazioni assunte, del contestuale provvedimento col quale era stata dichiarata inammissibile (sulla scorta delle relazioni del commissario giudiziale e della mancata approvazione dei creditori) una proposta di concordato preventivo presentata da TO TT. Il tribunale, quindi, indicò gli elementi da cui aveva attinto il convincimento esternato nella decisione, elementi evidentemente presupponenti una valutazione complessiva dei medesimi, e ciò (sia pure a livelli minimi di sufficienza) consente di ritenere presente il requisito motivazionale richiesto, avuto riguardo alle particolari caratteristiche (già ricordate) della sentenza dichiarativa di fallimento. Col secondo mezzo di cassazione i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 15, 162 e 147 della legge fallimentare, in relazione all'art. 360, n. 3, 4 e 5 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe premesso che TT TO, quale imprenditore individuale, aveva richiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, che tale richiesta era stata dichiarata inammissibile, che per la pendenza di numerosi ricorsi di fallimento contro lo stesso TT ed i presunti soci della società di fatto la convocazione in camera di consiglio non sarebbe stata dovuta in quanto, nell'ipotesi di mancata omologazione del concordato preventivo, non sarebbe necessaria una nuova convocazione del debitore, essendo la dichiarazione di fallimento l'atto conclusivo della (mancata) omologazione.
Tuttavia, da un lato la corte di Salerno avrebbe omesso l'esame del provvedimento del 4 aprile 1991, dichiarativo dell'inammissibilità della proposta di concordato (ancorché allegato agli atti), trascurando di valutarne il contenuto;
dall'altro, non avrebbe rilevato che - pur se in applicazione dell'art. 162 L.F. il tribunale avrebbe potuto non convocare TO TT in camera di consiglio a seguito del rigetto della proposta di concordato - non avrebbe comunque potuto applicare la detta norma, in relazione all'art. 15 L.F., nei confronti di TT AT ed AL e NO ZI, in quanto costoro non avevano avanzato alcuna istanza di concordato e non potevano essere dichiarati falliti come soci della società di fatto se non previa convocazione in camera di consiglio, convocazione che non sarebbe avvenuta.
Con il terzo motivo, poi, si deduce violazione degli artt. 139, 145, 160 c.p.c., dell'art. 15 L.F. in relazione all'art. 360, n. 3, 4 e 5 c.p.c., nonché vizi di motivazione ed omesso esame di documenti decisivi.
La sentenza impugnata, dopo avere assunto che i signori TT AT ed AL e NO ZI sarebbero stati convocati in camera di consiglio per il giorno 11 marzo 1991, dopo avere riconosciuto che dalle relate di notifica e dagli avvisi di ricevimento in data 27 febbraio 1991 le notificazioni a TT AL, TT AT e NO ZI sarebbero state eseguite a mani di TO TT come padre convivente, avrebbe ritenuto valide, e non nulle o inesistenti, le notificazioni stesse, anche se effettuate in un luogo in cui AL e AT TT e ZI NO non avevano ne' il domicilio ne' la residenza, perché, essendo stata effettuata l'operazione a mani di un convivente, si sarebbe dovuto ritenere che egli avrebbe consegnato l'atto ai destinatari. Gli appellanti avrebbero prodotto copia autentica della relata di notifica e le cartoline di ricevimento.
Dalla relata sarebbe risultato che la notifica ad AL TT avrebbe avuto luogo nel suo domicilio alla via Firenze 15, a mani del padre convivente;
a AT TT nel domicilio alla via Firenze n. 17, a mani del padre convivente;
a NO ZI nel domicilio alla via Firenze 17 a mani del padre convivente;
allo stesso TT TO presso l'avv. Squillante quale domiciliatario elettivo, al corso Vittorio Emanuele.
Dai certificati anagrafici prodotti, si evincerebbe che: a) AL TT sarebbe passato per matrimonio alla via Firenze n. 15, e quindi non sarebbe stato convivente col padre;
b) AT TT avrebbe avuto domicilio e residenza in via Petrosino 4; c) NO ZI avrebbe avuto residenza e domicilio in via Firenze 15 e non sarebbe convissuta col padre, morto il 30 aprile 1963; d) TO TT mai avrebbe eletto domicilio presso l'avv. Squillante. Dalle citate risultanze anagrafiche sarebbe emerso che la convocazione in camera di consiglio per l'11 marzo 1991 sarebbe stata notificata a tutti gli opponenti non nel loro domicilio o nella loro residenza, bensì per TO TT presso un domicilio mai eletto;
per AL TT alla via Firenze n. 15 ma a mani nel padre con lui non convivente;
per TT AT alla via Firenze n. 17 e non alla via Petrosino 41, dove egli aveva domicilio e residenza, ed a mani di persona con lui non convivente;
per NO ZI alla via Firenze 17 e non 15, ove aveva domicilio e residenza, a mani di persona qualificatasi padre convivente e che tale non era, in quanto il padre della predetta era deceduto.
La corte di Salerno, benché gli opponenti mai fossero comparsi davanti al tribunale fallimentare e al giudice delegato, avrebbe ritenuto privi di rilevanza giuridica i certificati anagrafici e rituali le notificazioni eseguite, così incorrendo in violazione dei principi in tema di notificazioni, alla stregua dei quali, ove la notifica non sia eseguita direttamente al destinatario, essa deve essere effettuata nel luogo di residenza, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio ed esercita l'industria o il commercio. Soltanto se il destinatario non sia trovato in uno di tali luoghi - proseguono i ricorrenti - l'atto può essere consegnato a persona di famiglia, ma, nella specie, ciò non sarebbe avvenuto per nessuno degli opponenti. Pertanto , si sarebbe dovuto dichiarare l'inesistenza o la nullità delle notificazioni e, di conseguenza, la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento. Le suddette censure sono parzialmente fondate, nei limiti che saranno qui di seguito precisati.
Giova premettere che TO TT non figura tra gli opponenti, non è stato, dunque, e non è parte in causa, sicché la sua posizione è estranea al presente giudizio e non può formare oggetto di esame in questa sede.
Si deve poi aggiungere in punto di diritto che, contrariamente a quanto sembrano opinare i ricorrenti circa l'efficacia giuridica dei certificati anagrafici, ai fini di una corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario di una notifica assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo sul luogo di residenza e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento (cfr., da ultimo, Cass., 27 febbraio 1998, n. 2230). Tanto chiarito, nessun dubbio può sussistere circa la ritualità della notifica dell'invito a comparire (eseguita, come le altre a mezzo posta: art. 149 c.p.c. e legge 20 novembre 1982, n. 890, in particolare art. 7) relativamente alla persona di AL TT. Per quest'ultimo, infatti, la notificazione fu eseguita nel suo domicilio alla via Firenze n. 15, a mani del padre TO, sull'avviso di ricevimento indicato come convivente. Dallo stesso ricorso per cassazione (pag. 10) emerge che quello effettivamente era l'indirizzo del TT, il quale però sostiene che il padre non conviveva con lui. La circostanza, tuttavia, non incide sulla validità della notificazione perché, come si evince dal citato art. 7 (secondo comma) della legge n.890 del 1982, il rapporto di convivenza del familiare col destinatario della notificazione medesima può anche non essere stabile ma soltanto temporaneo, dovendosi, peraltro, ritenere che i soggetti legati da stretti vincoli familiari (nella specie si trattava del padre) che si trovino nei luoghi indicati dall'art. 139 c.p.c. e che accettino di ricevere la copia dell'atto, siano idonei a curarne la sollecita consegna al destinatario stesso, in forza della solidarietà connessa con detti vincoli e del dovere giuridico conseguente all'accettazione della notifica (Cass., n. 3471 del 1996). In casi del genere, la validità della notificazione può essere esclusa soltanto se il notificando, il quale assuma di non avere ricevuto l'atto, fornisca adeguata dimostrazione che la presenza in casa del familiare era del tutto occasionale e temporanea, non essendo a tal fine sufficiente la produzione di certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria residenza (Cass., n. 73 del 1997; 19 febbraio 1992, n. 2060). Tale prova nel caso di specie non risulta allegata.
Passando alla posizione di ZI NO, si osserva che anche per costei la notificazione ebbe luogo mediante consegna del plico a mani di TT TO, come è dato desumere dalla sottoscrizione in calce all'avviso di ricevimento (analoga a quelle che figurano sugli avvisi di ricevimento destinati a TT AL e AT). È vero che la qualità del consegnatario è indicata come "padre", ma si è trattato di un evidente errore materiale, inidoneo ad incidere sulla ritualità della notifica, in quanto TO TT, com'è pacifico, era il marito della NO. È vero del pari che l'atto risulta indirizzato alla via Firenze 17 e non 15, ma la stretta contiguità dei numeri civici, il fatto che al n. 15 sia stata eseguita la notifica a TT AL mediante consegna allo stesso TT TO, la contestualità (ragionevolmente presumibile anche in base alla lettura degli avvisi di ricevimento) delle notificazioni ed infine la circostanza che per la NO il rapporto di convivenza col menzionato TO TT ineriva allo stesso vincolo coniugale costituiscono tutti dati convergenti nel far ritenere che in realtà la notifica sia stata eseguita all'effettivo indirizzo della donna, mediante consegna al coniuge convivente, onde anche per la NO deve condividersi il convincimento della corte territoriale circa la validità della notifica in assenza di elementi di contrasto.
A diverse conclusioni deve invece pervenirsi in ordine alla posizione di AT TT.
A parte l'efficacia meramente presuntiva delle risultanze anagrafiche (di cui sopra s'è detto), dalla stessa sentenza dichiarativa di fallimento emerge che il predetto aveva residenza alla via Petrosino n. 41, sicché il dato anagrafico trova riscontro in quello desumibile dalla citata sentenza e, per converso, non si traggono dagli atti elementi idonei a dimostrare una diversa dimora abituale di fatto del notificando. Viene, pertanto, a mancare ogni collegamento tra il luogo in cui l'atto a costui diretto fu indirizzato (residenza in via Firenze 17, Nocera Superiore) e residenza risultante dagli atti (via Petrosino n. 41). Nè può condividersi l'argomento della sentenza impugnata, secondo cui il luogo di notifica non riveste importanza anche perché, "notificato l'atto a stretto familiare, si presume, anche se non convivente, che l'atto venga recapitato all'interessato". Ciò è vero allorché l'atto, notificato in uno dei luoghi di cui all'art. 139, sia consegnato a familiare non convivente, (per quanto detto poco sopra), ma non quando la consegna al familiare, essendo peraltro noti (come nella specie) il comune e la località di residenza del destinatario, sia eseguita in un luogo diverso. In tal caso non basta più il semplice legame familiare, perché il sistema normativo in tema di notificazioni richiede anche un collegamento territoriale che, quanto alla persona di TT AT, non risulta rispettato, con conseguente nullità della notifica dell'avviso di comparizione a lui diretto.
Ne deriva che, relativamente al medesimo TT AT, la mancata audizione (stante l'irrituale notifica dell'invito a comparire) si traduce in nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per violazione del diritto alla difesa.
Pertanto, in accoglimento in parte qua del ricorso, deve essere dichiarata la nullità della suddetta sentenza di fallimento, concernente AT TT, nullità che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata nella parte che lo riguarda, perché il processo nei suoi confronti non poteva essere proseguito in difetto del predetto presupposto processuale (art. 382, secondo comma, c.p.c.). Con il quarto mezzo di cassazione i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 101, 102, 331 c.p.c., degli artt. 15, 18, 146, 147 L.F., nonché vizi di motivazione in relazione all'art. 360, n. 3, 4 e 5 c.p.c. Premesso che essi proposero opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento della società di fatto e in proprio, notificando l'atto al curatore ed ai creditori istanti senza convenire in giudizio TT TO, preteso socio di fatto, affermano che nella società di persone - essendo il rapporto sociale per sua natura unico tra più soggetti - l'accertamento della sua esistenza non potrebbe essere scisso ma andrebbe condotto nei confronti di tutti i presunti soci, in quanto la decisione non potrebbe essere pronunciata se non nei confronti di tutte le parti interessate. Si tratterebbe, quindi, di un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Il motivo non ha fondamento.
Come questa corte ha più volte affermato, il principio che nella società di persone, data l'unicità del rapporto sociale tra più soggetti, l'accertamento di tale rapporto non può essere scisso e richiede la partecipazione necessaria al giudizio di tutti i pretesi soci, non trova applicazione nell'ipotesi in cui la società versi in stato di fallimento. In tal caso, la pretesa di chiunque contesti l'esistenza della società va fatta valere nei confronti del curatore, che rappresenta la società medesima, e degli eventuali creditori istanti, dovendosi escludere la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i soci (cfr. Cass., 2 agosto 1990, n. 7760 e precedenti ivi richiamati). Con il quinto mezzo di cassazione i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 147 L.F., degli artt. 1362, 1360, 2247 c.c., degli artt.214, 215 e 218 c.p.c., nonché vizi di motivazione ed omesso esame di documenti decisivi, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c. La corte di Salerno, pur richiamando l'impresa familiare costituita tra TT TO ed i pretesi soci di fatto, avrebbe affermato che, nella specie, l'esistenza del vincolo societario fosse deducibile, come primo elemento sintomatico, dal fatto che ai familiari, nell'atto costitutivo dell'impresa familiare, sarebbe stata attribuita una partecipazione agli utili nella percentuale del 60%, laddove a norma dell'art. 9 della legge n. 576 del 1975, come modificata dal DL 19 dicembre 1984 n. 853 (convertito in legge 17 febbraio 1985 n. 17), la detta quota di reddito non avrebbe potuto superare il 49%, costituendo il residuo 51% reddito dell'imprenditore.
La corte salernitana, però, non avrebbe considerato che la costituzione dell'impresa familiare era avvenuta nel novembre del 1981, quando non era vigente la cennata modifica normativa e non v'era alcuna legge che prevedesse il divieto di assegnare all'imprenditore meno del 51%.
La partecipazione della NO all'attività commerciale del marito sarebbe stata poi desunta da due contratti, nei quali ella sarebbe intervenuta come garante e avallante del coniuge e come terza datrice d'ipoteca, formulando altresì una rinunzia al beneficio di escussione che avrebbe avuto i caratteri di un vero e proprio atto di disposizione della propria situazione patrimoniale, idoneo ad esprimere l'affectio societatis.
In tal guisa opinando, però, la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un errore giuridico equiparando la rinunzia al beneficio di escussione alla rinunzia al diritto di regresso (solo in quest'ultima si potrebbe ravvisare l'esistenza di un conferimento di capitale al fondo comune). Pertanto, dalle fideiussioni prestate dalla NO senza rinunzia al regresso la corte territoriale non avrebbe potuto desumere che il fideiussore avesse inteso apportare un conferimento alla presunta società di fatto col marito o indurre nei creditori un affidamento circa l'esistenza di un vincolo sociale. Analoghe considerazioni varrebbero per le cambiali rilasciate da TO TT (alla Banca AN e al Monte dei Paschi di Siena) ed avallate dalla NO, la quale avrebbe assunto sempre il ruolo di garante e non di obbligata diretta.
Si sarebbe, inoltre, dovuto notare che sia le fideiussioni contratte col Banco di Napoli sia gli avalli sulle citate cambiali sarebbero stati prestati nel 1985-1986, onde non avrebbero avuto alcun carattere sistematico, visto che dal 1981 (data di costituzione dell'impresa familiare) al 1991 (data del fallimento) non sarebbero state compiute dalla NO altre operazioni finanziarie. Quanto alle cambiali emesse a favore di TT TO e da costui girate in pagamento alla Centro Mobili s.a.s., la sottoscrizione della NO in calce ai suddetti titoli sarebbe stata disconosciuta dall'apparente firmataria già con l'atto di opposizione alla dichiarazione di fallimento e il curatore o i creditori non ne avrebbero chiesto la verificazione. Il disconoscimento, quindi, sarebbe stato tempestivo, perché operato nella prima difesa, e posto in essere non già per escludere un apporto finanziario del socio in favore del fondo comune (come asserito dalla sentenza impugnata) bensì perché la firma sarebbe stata falsa, come sarebbe rimasto accertato se fosse stata chiesta la verificazione.
In sostanza nella specie sarebbero mancati tutti gli elementi idonei a far ravvisare l'esistenza di una società di fatto.
Con il sesto mezzo, infine, si denunzia violazione degli artt. 2247, 1362, 1363, 1364, 1360, 2727 e 2729 c.c., nonché vizi di motivazione ed omesso esame di documenti decisivi, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Con riferimento alla presunta partecipazione alla società di fatto, la corte territoriale avrebbe omesso di esaminare un documento decisivo, esistente agli atti, dal quale sarebbe emerso che TT AT e TT AL avevano costituito la s.a.s. Arredamenti A.D. di TT AL e F.lli, con sede in via Croce, della quale lo stesso TT AL sarebbe stato socio accomandatario.
Con tale società i fratelli TT avrebbero operato, e le cambiali o assegni emessi a loro firma a favore del padre e da costui girate ai fornitori non avrebbero avuto alcuna attinenza con una società di fatto come quella ritenuta dalla corte salernitana. A tutto concedere, i titoli avrebbero dimostrato soltanto l'esistenza di un rapporto di affari tra TT TO e TT AL (socio accomandatario della s.a.s. con la quale avrebbe esercitato un'autonoma attività commerciale).
La sentenza impugnata, con motivazione insufficiente ed illogica, avrebbe invece attribuito il rilascio delle cambiali e degli assegni a firma diretta di AL e AT TT all'intento di occultare il vincolo sociale, cercando di circoscrivere la responsabilità verso terzi al solo padre. Ma, così opinando, avrebbe trascurato di considerare che i fratelli avrebbero avuto un'autonoma attività commerciale, avente lo stesso oggetto sociale dell'attività paterna (commercio di mobili).
Pertanto, la corte salernitana, nel presumere che i titoli sarebbero stati rilasciati direttamente ad TO TT per occultare la partecipazione dei figli alla società di fatto, avrebbe assunto a base del proprio ragionamento un dato presuntivo sfornito dei requisiti di legge e non desumibile dall'unico fatto noto, cioè dal rilascio delle cambiali da parte dei figli a favore di TO TT.
Inoltre, la corte di merito non avrebbe acquisito il fascicolo fallimentare. Se lo avesse esaminato avrebbe dovuto constatare che dai titoli allegati ai diversi ricorsi di fallimento non sarebbe stato possibile evincere l'esistenza di una pretesa società di fatto, bensì soltanto l'esistenza di rapporti commerciali tra l'imprenditore TT TO e i figli esercenti un'autonoma attività, senza alcun apporto di capitali da destinare a fondo comune.
In definitiva: tra TO TT, la moglie NO ZI ed i figli sarebbe stata costituita un'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230 bis c.c.; la NO nel 1986 avrebbe prestato fideiussione con garanzia ipotecaria e avalli in favore del marito, con diritto di regresso, garanzie giustificate dal rapporto familiare ed esprimenti la volontà di non partecipare all'attività del marito come socia;
tali operazioni sarebbero state compiute soltanto nel 1985 - 1986, mentre non sarebbero state rinvenute altre operazioni poste in essere dalla medesima NO prima o dopo il detto biennio;
il rilascio di effetti da parte dei figli in favore del padre non avrebbe potuto costituire prova, neppur presuntiva, dell'esistenza di una società di fatto ma si sarebbe giustificato per l'esercizio di un'autonoma attività da parte degli stessi figli o comunque si sarebbe radicato in una causa "affectionis vel benevolentiae".
I due motivi - che, per essere tra loro connessi, devono formare oggetto di esame congiunto - sono fondati nei sensi in prosieguo indicati.
Sul piano generale si deve osservare che, come questa corte ha già rilevato, la prova della società di fatto si atteggia in modo diverso a seconda che si tratti di accertarne l'esistenza nei rapporti interni, cioè nei rapporti tra i soci, ovvero nei rapporti esterni, vale a dire nei rapporti con i terzi.
Nei rapporti interni è necessario l'accertamento dell'esistenza di un fondo comune, costituito dai conferimenti di capitale, dell'alea comune riguardo ai guadagni e alle perdite, dell'affectio societatis, cioè dell'intenzione dei contraenti di stringere tra loro un vincolo di collaborazione allo scopo di conseguire un interesse comune. Nei rapporti esterni, per poter considerare esistente una società di fatto, ai fini della responsabilità delle persone e/o dell'ente anche in sede fallimentare, non occorre la prova della stipulazione del patto sociale ma è sufficiente la dimostrazione di un comportamento tale da ingenerare nei terzi il convincimento giustificato ed incolpevole che i soggetti agissero come soci (cfr. Cass., 26 luglio 1996, n. 6770; 28 marzo 1990, n. 2359; 6 ottobre 1988, n. 5043; 5 marzo 1987, n. 2311; 30 marzo 1977, n. 1221). In altre parole, è sufficiente l'accertamento di manifestazioni esteriori del vincolo sociale, ossia l'accertamento che due o più persone operano nel mondo esterno in guisa da ingenerare nei terzi la ragionevole convinzione che essi agiscano come soci, sicché i terzi, trattando con loro, siano indotti a fare legittimo affidamento sull'esistenza della società. In tale ipotesi soccorre la tutela della buona fede dei terzi, per il principio dell'apparenza del diritto, in virtù del quale, nonostante l'inesistenza dell'ente, coloro che si comportino esteriormente come soci vengono ad assumere in solido obbligazioni come se la società esistesse. In un simile quadro, tuttavia, va anche posto in luce che, nel caso di società di fatto che si assuma intercorrente tra soggetti legati da stretti vincoli familiari, la prova della esteriorizzazione del vincolo societario deve essere rigorosa, occorrendo che essa si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere (a livello, per l'appunto, di apparenza e di tutela dell'altrui affidamento) che l'intervento del familiare possa essere motivato dall'affectio familiaris e da deporre invece, in modo non equivoco nel senso ulteriore di una sua compartecipazione all'attività commerciale del consanguineo. Ed a questi fini non è di regola sufficiente la dimostrazione di finanziamenti e/o pagamenti ai creditori dell'impresa da parte di congiunti dell'imprenditore, perché questi costituiscono atti neutri proprio per la loro alternativa possibilità di spiegazione in chiave di solidarietà familiare (in tal senso v. Cass., 26 luglio 1996, n. 6770, in motivazione). In circostanze del genere - mancando gravi, concordanti ed univoci indizi di segno contrario quali la partecipazione attiva nella gestione imprenditoriale - gli atti di consolidamento della struttura finanziaria dell'impresa devono considerarsi come la logica conseguenza del rapporto di coniugio o di stretta parentela. Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha ravvisato "un primo elemento sintomatico e presuntivo del vincolo societario" nell'organizzazione dell'impresa familiare di TO TT (come da atto costitutivo del 18 novembre 1991: recte 1981), affermando che la partecipazione agli utili della moglie e dei figli nella percentuale del 60%, appariva riconducibile più allo schema della società che a quello dell'impresa familiare, dovendosi considerare che, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 576 del 1975, come modificato dal DL 19 dicembre 1984 n. 853 (convertito nella legge 17 febbraio 1985 n. 17), la quota di reddito complessivamente assegnabile ai familiari compartecipanti non poteva superare il 49%, mentre il residuo 51% costituiva reddito dell'imprenditore. Ma la citata normativa (art. 9 L. 2 dicembre 1975 n.576, a sua volta modificato dall'art. 3 dodicesimo comma della legge 17 febbraio 1985 n. 17, che convertì con modificazioni il DL 19 dicembre 1984 n. 853)
disciplina i profili fiscali e, segnatamente, i criteri d'imputazione dei redditi delle imprese familiari nel quadro dell'art. 5 DPR 29 settembre 1973) n. 597, sicché, a prescindere dalla successione delle leggi nel tempo (la modifica introdotta dal DL n. 853 del 1984 risulta successiva alla costituzione dell'impresa familiare de qua), non si vede quale rilevanza giuridica essa possa avere ai fini dell'assetto d'interessi concernente l'impresa familiare in questione, ne' come possa essere utilizzata per avvicinare quest'ultima ad una struttura di tipo societario, almeno nel percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale, che già sotto questo aspetto appare dunque quanto meno logicamente viziato. È ben vero che l'istituto dell'impresa familiare ha natura residuale o suppletiva, in quanto diretto ad apprestare una tutela minima ed inderogabile a quei rapporti di lavoro comune che si svolgono negli aggregati familiari, con la conseguenza che non può riconoscersi l'esistenza in concreto di tale istituto quando i rapporti intervenuti tra i componenti della famiglia e manifestati in un'attività economica e produttiva, svolta con la partecipazione di tutti, trovino il loro fondamento in un diverso specifico rapporto negoziale e, per quanto qui rileva, in una società di fatto (Cass., 19 luglio 1996, n. 6505). Ma di questo diverso e specifico rapporto negoziale occorre la prova, non desumibile - neppure a livello meramente indiziario o presuntivo - dal regime fiscale del reddito dell'impresa familiare se non si spiega (e la sentenza impugnata non lo fa) quale sia l'elemento sintomatico tratto dal suddetto regime. In assenza di ciò il dato richiamato dalla corte territoriale si rivela neutro e quindi inidoneo a supportare l'esistenza del vincolo societario.
Passando poi alla posizione della NO, la sentenza impugnata rimarca che ella intervenne ripetutamente in favore del marito come garante ed avallante, ponendo l'accento sui seguenti elementi: a) due contratti esibiti dal Banco di Napoli, collocabili negli anni 1985 - 1986 ed aventi ad oggetto finanziamento ed apertura di credito con garanzia ipotecaria, nei quali la donna figura come terzo datore d'ipoteca e fideiussore, con rinunzia al beneficio di escussione del debitore principale (TT TO); b) il rilascio di effetti cambiari in favore della Banca AN e del Monte dei Paschi di Siena, nonché il rilascio di cambiali (20) a firma di TT AT e NO ZI, all'ordine di TO TT e da questo girate a terzo fornitore (i titoli risultano posti a base del ricorso di fallimento presentato dalla s.a.s. Centro Distribuzione Mobili). Ma, richiamando le considerazioni generali dianzi svolte, deve osservarsi che le fideiussioni, in quanto tali, non possono essere qualificate, di regola, come apporti di capitale sociale perché il sovventore di una società assume la figura del creditore e non quella del socio. Nè per superare tale principio giova addurre la rinunzia al beneficio di escussione, perché la fideiussione comporta di per sè la responsabilità solidale tra fideiussore e debitore principale (art. 1944 c.c., primo comma); e la rinuncia ad un eventuale (pattuito) beneficio di escussione comporta soltanto il mantenimento per il creditore della libertà di scelta tra più debitori caratterizzante la posizione del medesimo creditore nell'obbligazione solidale. A tale rinunzia, dunque, non può essere attribuito il valore sintomatico di affectio societatis, valore che è invece riconoscibile nella rinunzia del fideiussore al diritto di regresso contro il debitore principale (art. 1950 c.c.), perché in questo caso ed attraverso una simile rinunzia l'intervento del fideiussore viene indirettamente a porsi come strumento di apporto di capitale alla società, liberando il finanziato dal debito di regresso.
Ciò non risulta avvenuto nel caso in esame, e la sentenza impugnata sembra anzi aver posto sullo stesso piano la rinunzia al beneficio di escussione e la rinunzia del garante al regresso, il che non è conforme a diritto.
Quanto ai titoli cambiari, le sottoscrizioni della NO figuranti su quelli presentati dalla s.a.s. Centro Distribuzione Mobili sono state da lei disconosciute.
La sentenza impugnata afferma che il disconoscimento sarebbe stato tardivo ma non spiega perché (la ricorrente sostiene che il disconoscimento sarebbe avvenuto con la prima difesa, cioè nell'atto di opposizione) e ciò si traduce in un difetto di motivazione. Aggiunge, poi, che esso sarebbe stato "mirato ad escludere, ove non fosse avvenuto, la ravvisabilità della più eclatante manifestazione dell'apporto finanziario del socio in favore della società per la formazione del fondo comune", ma l'assunto si risolve in un mera asserzione la quale non dà conto dell'iter argomentativo che dovrebbe sostenerla.
Per le cambiali rilasciate alla Banca AN e al Monte dei Paschi di Siena la NO avrebbe assunto la veste di avallante e, quindi, ancora di garante. Anche su questo punto manca un'analisi nella sentenza impugnata, la quale, su un piano più generale, trascura d'indicare il percorso logico che l'ha condotta, da un lato, ad attribuire carattere sistematico agli interventi della NO espressi negli episodi ricordati, in relazione alla durata del (presunto) rapporto societario e, dall'altro, a maturare il convincimento che tali interventi (aventi funzione di garanzia per quanto è dato desumere dalla sentenza impugnata) fossero da qualificare come atti di partecipazione all'attività commerciale del coniuge e non fossero invece spiegabili in chiave di solidarietà familiare.
Considerazioni non dissimili valgono per la posizione di AL TT (quanto a AT TT, la ritenuta nullità della sentenza dichiarativa di fallimento nei suoi confronti comporta la formazione di un giudicato formale che preclude l'esame della sua posizione in questa sede).
Anche per il nominato AL TT il dato che dovrebbe collegarlo alla società di fatto è costituito dalla sottoscrizione di cambiali o assegni (v. pag. 15 - 16 della sentenza impugnata), interpretati come conferimento e apporto di capitali da destinare al fondo comune- nel quadro di una condotta mossa dall'intento di occultare il vincolo sociale, cercando di circoscrivere la responsabilità verso i terzi al solo patrimonio di TT TO. Ma, come per la NO, pure per TT AL l'indagine si è fermata alla verifica della sussistenza dei titoli (non tutti, peraltro, riferibili al predetto:
v. il riferimento al ricorso n 158/89, per il quale si menzionano cambiali a firma di TT AT e NO ZI, a favore di TT TO), senza alcun ulteriore dato esplicativo idoneo a far individuare l'esternazione di indici non equivoci dell'asserita compagine societaria, al di là del vincolo di consanguineità e tenendo conto di autonome attività svolte in proprio dal medesimo AL TT (tra i ricorsi di fallimenti menzionati a pag. 16 della sentenza impugnata si richiama il ricorso n. 2278/90, che risulterebbe presentato da AN GI contro il solo AL TT, sulla base di un assegno bancario protestato a sua firma, mentre il ricorso n. 2719/89 presentato dalla società LO contro il mobilificio TT non meglio indicato, sarebbe fondato su un assegno emesso sempre da AL TT a favore di se stesso e girato per fornitura di mobili, ma non è indicato il giratario). S'impone, pertanto, un nuovo esame della controversia che, nel quadro dei principi enunciati, dia sufficiente conto delle ragioni che inducono a ravvisare o non ravvisare l'esistenza della società di fatto.
Conclusivamente: il primo motivo del ricorso deve essere respinto, il secondo e il terzo motivo vanno accolti nella parte concernente la posizione di TT AT e respinti nel resto, il quarto motivo va rigettato, il quinto e il sesto motivo devono essere accolti nei sensi di cui in motivazione.
La sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte, dichiarandosi la nullità della sentenza dichiarativa del fallimento di TT AT.
La causa deve essere rinviata per nuovo esame (nell'ambito delle dette censure) alla Corte di appello di Potenza, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione, ad eccezione della posizione di TT AT, nei cui confronti questa sentenza chiude il presente giudizio.
Nei confronti del medesimo TT AT si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo e il terzo motivo nella parte concernente la posizione di TT AT e li rigetta nel resto, rigetta il quarto motivo, accoglie nei sensi di cui in motivazione il quinto e il sesto. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte. Dichiara la nullità della sentenza dichiarativa del fallimento di TT AT. Rinvia alla Corte di appello di Potenza anche per le spese del giudizio di cassazione. Compensa le spese dell'intero giudizio nei confronti di TT AT.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 18 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 2 aprile 1999