Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/1999, n. 3163
CASS
Sentenza 2 aprile 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

La sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto provvedimento giurisdizionale, deve essere motivata, in ossequio al principio di cui all'art. 111 Cost. Tuttavia, avuto riguardo alle caratteristiche del procedimento camerale, ed alle ragioni di urgenza che determinano la deliberazione, non si richiede che detta sentenza sia sorretta da una motivazione articolata come quella che definisce un ordinario processo di cognizione. Ne consegue che solo la totale assenza di motivazione comporta la nullità del provvedimento. Questo, del resto, è soggetto ad opposizione, a seguito della quale si instaura un giudizio a cognizione piena, definito con sentenza la quale potrà integrare le ragioni poste a base della declaratoria di fallimento.

In tema di società di fatto che si assuma intercorrente tra soggetti legati da stretti vincoli familiari, la prova della esteriorizzazione del vincolo societario, necessaria e sufficiente per poter considerare esistente la società, deve essere rigorosa, occorrendo che essa si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l'intervento del familiare possa essere motivato dall'" affectio familiaris ", e da deporre, invece, in modo non equivoco nel senso di una sua compartecipazione all'attività commerciale del consanguineo. (Nella fattispecie, la S.C., alla stregua di tale principio, ha cassato la decisione della Corte di merito che aveva ritenuto indici non equivoci della asserita compagine sociale, senza dare sufficientemente conto dell'iter logico seguito per convincersi che essi fossero da qualificare come atti di partecipazione all'attività commerciale, e non fossero, invece, inquadrabili in atti di solidarietà familiare, la partecipazione agli utili nella percentuale del 60 per cento da parte della moglie e del figlio dell'imprenditore, l'intervento della prima in favore del coniuge come terzo datore di ipoteca e fideiussore, con rinunzia al beneficio di escussione del debitore principale , ed inoltre con rilascio di cambiali all'ordine del marito, e da lui girati al terzo fornitore effetti cambiari al garante ed avallante, attraverso finanziamento ed apertura di credito con garanzia ipotecaria e - richiedendo, pertanto, ai giudici di merito un riesame della controversia sotto tale profilo - )

L'opposizione di uno dei soci alla sentenza dichiarativa del fallimento di una società di fatto e, in via conseguenziale, dei singoli soci, ove sia diretta a contestare la sussistenza della società, è validamente proposta nei confronti del curatore e degli eventuali creditori istanti, senza che insorga necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soci.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/1999, n. 3163
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3163
    Data del deposito : 2 aprile 1999

    Testo completo