CASS
Sentenza 27 marzo 2026
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/03/2026, n. 11755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11755 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA RM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/12/2025 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
letta la requisitoria del Procuratore generale RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dal difensore di LA RM nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord che, investito della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e della subordinata richiesta di giudizio abbreviato a seguito della notifica di decreto di giudizio immediato, ha rigettato l’istanza di messa alla prova. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione RM LA, deducendo, con unico motivo, la violazione dell’art. 41 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. a), 34, lett. h), 37, lett. b), 464 bis cod. proc. pen. e 168 bis cod. pen. Il ricorrente assume che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un equivoco nel ritenere che l’indebita manifestazione del convincimento del giudice ricusato Penale Sent. Sez. 4 Num. 11755 Anno 2026 Presidente: IG IA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 10/03/2026 2 si fosse concretizzata esclusivamente nella prognosi negativa posta a fondamento del rigetto dell’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova. La difesa evidenzia, in particolare, che il giudice ricusato ha affermato che «l’attività illecita posta in essere dal prevenuto non è da considerarsi improvvisata», ritenendo che da tale espressione emergerebbe un orientamento del libero convincimento del giudicante verso una diversa qualificazione giuridica del fatto, con riferimento alla seconda parte dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che valorizza il carattere di non occasionalità della condotta, configurando una figura autonoma di reato. Secondo la prospettazione difensiva, tale affermazione integrerebbe un’anticipazione di giudizio non legittima sotto il profilo processuale, sia in relazione all’eventuale concessione di benefici di natura sanzionatoria, sia con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto contestato. La Corte di merito, ad avviso del ricorrente, avrebbe omesso di considerare che l’anticipazione di giudizio non attiene esclusivamente all’accertamento della responsabilità dell’imputato, ma può riguardare anche il profilo sanzionatorio, allorché il giudice indichi specifici elementi dai quali desumere la preclusione di determinati benefici. 3. Con riferimento all’ulteriore rilievo secondo cui, a giudizio della Corte territoriale, il provvedimento di rigetto della richiesta di messa alla prova non apparterrebbe a una fase diversa da quella dell’ammissione al rito abbreviato, la difesa osserva che il giudizio abbreviato si instaura esclusivamente mediante un provvedimento formale di ammissione, mentre la fase antecedente sarebbe equiparabile a quella propria del Giudice dell’udienza preliminare o dell’udienza predibattimentale. Ne conseguirebbe che vi sarebbe stata un’anticipazione di giudizio anche in relazione al merito del richiesto giudizio immediato. Il ricorso richiama, inoltre, il contenuto dell’ordinanza impugnata, che qualifica come eventuale la fase in cui è intervenuto il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento, ritenendola pertanto distinta dal giudizio in senso stretto;
ciò comporterebbe l’applicazione dell’art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen., che sancisce l’incompatibilità del giudice per le indagini preliminari a celebrare l’udienza preliminare e a partecipare al giudizio. In via subordinata, la difesa solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 111, commi 1 e 2, e 24 Cost., nella parte in cui, ai commi 2-ter e 2-quater, prevede norme derogatorie rispetto alla regola generale dell’incompatibilità del giudice per le indagini preliminari che abbia emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza 3 preliminare a partecipare al successivo giudizio dibattimentale o al rito abbreviato, senza considerare la posizione del giudice investito della richiesta di messa alla prova. Nel caso di specie, secondo il ricorrente, vi sarebbe stata un’indebita anticipazione di giudizio sotto il profilo sanzionatorio, poiché il giudice adito a seguito di decreto di giudizio immediato avrebbe preventivamente negato la concessione della messa alla prova, in violazione del principio costituzionale di terzietà e imparzialità di cui all’art. 111 Cost., fondando il proprio convincimento esclusivamente sugli atti di indagine prodotti dalla pubblica accusa e omettendo ogni valutazione in ordine alla effettiva personalità dell’imputato ai sensi dell’art. 133 cod. pen. Pertanto, si chiede che venga ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice per le indagini preliminari che, prima dell’ammissione al rito abbreviato, abbia rigettato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello ha ritenuto che il giudice ricusato, nell’affermare che l’imputato non si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati in futuro, non abbia indebitamente manifestato il proprio convincimento, ma lo abbia espresso nell’ambito di una decisione preliminare o incidentale, per la cui adozione erano necessarie valutazioni di merito. Ha, inoltre, giudicato inconferente ogni riferimento alla circostanza che il giudice avesse rigettato la richiesta di messa alla prova senza previa cognizione del programma trattamentale, rilevando che eventuali vizi del sub-procedimento disciplinato dall’art. 464 bis cod. proc. pen. non possono formare oggetto del procedimento di ricusazione. Quanto al profilo secondo cui l’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento apparterrebbe a una fase diversa rispetto a quella dell’ammissione al rito abbreviato, ovvero della legittima instaurazione del giudizio, la Corte territoriale ha ritenuto evidente che si tratti della medesima fase processuale, ossia della fase eventuale del giudizio immediato, attivata su impulso dell’imputato e destinata a innestarsi per consentire la formulazione delle richieste dirette alla definizione del procedimento con riti alternativi. 4 2. Va esaminata preliminarmente l’istanza con la quale si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen., dalla cui soluzione dipende anche la disamina della seconda parte dell’unico motivo di ricorso. Tale disposizione, nel delineare le ipotesi di incompatibilità del giudice, è costruita come norma a catalogo tendenzialmente tassativo, volta a prevenire il rischio della c.d. forza della prevenzione, ossia della «tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima res iudicanda»: il giudice che abbia già espresso valutazioni sostanziali sul thema decidendum non può tornare a giudicare nella successiva fase, a tutela dei principi di imparzialità e terzietà di cui all’art. 111 Cost. e, in prospettiva convenzionale, all’art. 6 CEDU. Tale assetto è costantemente ribadito dalla giurisprudenza e si evince dal tenore testuale dei commi 2 e 2-bis, che regolano, da un lato, i casi tipici di preclusione “verticale” e, dall’altro, l’incompatibilità “orizzontale” del giudice che abbia svolto funzioni di G.i.p. nello stesso procedimento (e che, fuori dalle esenzioni previste, «non può partecipare al giudizio»). Sul terreno specifico della messa alla prova, il tema dell’incompatibilità qui evidenziato riguarda l'incompatibilità attinente alla relazione tra una fase del giudizio e quella che la precede (c.d. orizzontale) ed è stato di recente esaminato dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n.190 del 2025, richiamando anche Corte Cost. n.64 del 2022 nonché l’esigenza di non pregiudicare l’unitarietà del giudizio, ha chiarito che «la decisione sulla richiesta di messa alla prova si colloca non già in una fase processuale precedente e distinta, ma nella medesima fase - quella della definizione anticipata del giudizio immediato attraverso i riti alternativi al dibattimento - in cui, nella specie, deve giudicarsi nelle forme del rito abbreviato, così che il supposto effetto di prevenzione non può prodursi». La giurisprudenza di legittimità si è, d’altro canto, già pronunciata nel senso che «il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui all'art. 464 quater cod. proc. pen., non determina l'incompatibilità del giudice nel giudizio che prosegua con le forme ordinarie, trattandosi di decisione adottata nella medesima fase processuale che non implica una valutazione sul merito dell'accusa ma esclusivamente una delibazione sull'inesistenza di cause di proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nonché una verifica dell'idoneità del programma di trattamento e una prognosi favorevole di non recidiva» (Sez. 4, n. 33260 del 09/07/2019, Marinelli, Rv. 276689 – 01), così inducendo il Collegio a ritenere 5 che la questione non meriti di essere sollevata e che ogni argomento tendente a collocare la decisione sull’istanza di messa alla prova formulata ai sensi dell’art. 464 bis, comma 2, cod. proc. pen. in una distinta fase di giudizio rispetto al rito abbreviato sia da considerare infondato. 3. Per quanto concerne la prima parte dell’unico motivo di ricorso, la doglianza risulta inammissibile in quanto non si confronta con l’argomento, dirimente, svolto nel provvedimento impugnato secondo il quale l’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. consente la ricusazione quando, nell’esercizio delle funzioni e prima della sentenza, il giudice abbia «indebitamente» manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione. L’avverbio delimita l’area applicativa della norma ai soli casi in cui l’esternazione sia priva di necessità funzionale e si collochi al di fuori del collegamento con l’esercizio delle attribuzioni proprie della specifica fase procedimentale, traducendosi in un’anticipazione arbitraria del giudizio di responsabilità. Ne discende che non è sufficiente, ai fini della ricusazione, la semplice presenza, nella motivazione di un provvedimento preliminare o incidentale, di rilievi valutativi;
occorre, invece, che tali rilievi travalichino il perimetro funzionale dell’atto, anticipando un giudizio sul merito altrimenti estraneo alla delibazione richiesta. Si tratta di un principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come il carattere «indebito» esiga un’esternazione senza alcuna necessità funzionale e fuori da ogni collegamento con le funzioni esercitate nella fase in cui il giudice opera (Sez.6, n. 38409 del 24/09/2025, Russo, non mass.; Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, Agostini, Rv. 281591 - 01; Sez. 2, n. 26974 del 24/07/2020, Cittadini, Rv. 279649 - 01). Collocate in questo quadro, le valutazioni rese dal G.i.p. in merito all’istanza di messa alla prova, ancorché riferibili a una possibile diversa qualificazione giuridica del fatto rispetto alla contestazione originaria, non condurrebbero a diversa conclusione, dovendo le stesse valutarsi secondo il medesimo criterio di giudizio sviluppato nel provvedimento impugnato, ossia quali argomentazioni funzionali alla verifica dell’ammissibilità e congruità dell’istituto della messa alla prova e non di enunciati assertivi sulla responsabilità penale dell’imputato. 4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato;
segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 10/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO IA IG
letta la requisitoria del Procuratore generale RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dal difensore di LA RM nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord che, investito della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e della subordinata richiesta di giudizio abbreviato a seguito della notifica di decreto di giudizio immediato, ha rigettato l’istanza di messa alla prova. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione RM LA, deducendo, con unico motivo, la violazione dell’art. 41 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. a), 34, lett. h), 37, lett. b), 464 bis cod. proc. pen. e 168 bis cod. pen. Il ricorrente assume che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un equivoco nel ritenere che l’indebita manifestazione del convincimento del giudice ricusato Penale Sent. Sez. 4 Num. 11755 Anno 2026 Presidente: IG IA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 10/03/2026 2 si fosse concretizzata esclusivamente nella prognosi negativa posta a fondamento del rigetto dell’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova. La difesa evidenzia, in particolare, che il giudice ricusato ha affermato che «l’attività illecita posta in essere dal prevenuto non è da considerarsi improvvisata», ritenendo che da tale espressione emergerebbe un orientamento del libero convincimento del giudicante verso una diversa qualificazione giuridica del fatto, con riferimento alla seconda parte dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che valorizza il carattere di non occasionalità della condotta, configurando una figura autonoma di reato. Secondo la prospettazione difensiva, tale affermazione integrerebbe un’anticipazione di giudizio non legittima sotto il profilo processuale, sia in relazione all’eventuale concessione di benefici di natura sanzionatoria, sia con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto contestato. La Corte di merito, ad avviso del ricorrente, avrebbe omesso di considerare che l’anticipazione di giudizio non attiene esclusivamente all’accertamento della responsabilità dell’imputato, ma può riguardare anche il profilo sanzionatorio, allorché il giudice indichi specifici elementi dai quali desumere la preclusione di determinati benefici. 3. Con riferimento all’ulteriore rilievo secondo cui, a giudizio della Corte territoriale, il provvedimento di rigetto della richiesta di messa alla prova non apparterrebbe a una fase diversa da quella dell’ammissione al rito abbreviato, la difesa osserva che il giudizio abbreviato si instaura esclusivamente mediante un provvedimento formale di ammissione, mentre la fase antecedente sarebbe equiparabile a quella propria del Giudice dell’udienza preliminare o dell’udienza predibattimentale. Ne conseguirebbe che vi sarebbe stata un’anticipazione di giudizio anche in relazione al merito del richiesto giudizio immediato. Il ricorso richiama, inoltre, il contenuto dell’ordinanza impugnata, che qualifica come eventuale la fase in cui è intervenuto il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento, ritenendola pertanto distinta dal giudizio in senso stretto;
ciò comporterebbe l’applicazione dell’art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen., che sancisce l’incompatibilità del giudice per le indagini preliminari a celebrare l’udienza preliminare e a partecipare al giudizio. In via subordinata, la difesa solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 111, commi 1 e 2, e 24 Cost., nella parte in cui, ai commi 2-ter e 2-quater, prevede norme derogatorie rispetto alla regola generale dell’incompatibilità del giudice per le indagini preliminari che abbia emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza 3 preliminare a partecipare al successivo giudizio dibattimentale o al rito abbreviato, senza considerare la posizione del giudice investito della richiesta di messa alla prova. Nel caso di specie, secondo il ricorrente, vi sarebbe stata un’indebita anticipazione di giudizio sotto il profilo sanzionatorio, poiché il giudice adito a seguito di decreto di giudizio immediato avrebbe preventivamente negato la concessione della messa alla prova, in violazione del principio costituzionale di terzietà e imparzialità di cui all’art. 111 Cost., fondando il proprio convincimento esclusivamente sugli atti di indagine prodotti dalla pubblica accusa e omettendo ogni valutazione in ordine alla effettiva personalità dell’imputato ai sensi dell’art. 133 cod. pen. Pertanto, si chiede che venga ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice per le indagini preliminari che, prima dell’ammissione al rito abbreviato, abbia rigettato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello ha ritenuto che il giudice ricusato, nell’affermare che l’imputato non si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati in futuro, non abbia indebitamente manifestato il proprio convincimento, ma lo abbia espresso nell’ambito di una decisione preliminare o incidentale, per la cui adozione erano necessarie valutazioni di merito. Ha, inoltre, giudicato inconferente ogni riferimento alla circostanza che il giudice avesse rigettato la richiesta di messa alla prova senza previa cognizione del programma trattamentale, rilevando che eventuali vizi del sub-procedimento disciplinato dall’art. 464 bis cod. proc. pen. non possono formare oggetto del procedimento di ricusazione. Quanto al profilo secondo cui l’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento apparterrebbe a una fase diversa rispetto a quella dell’ammissione al rito abbreviato, ovvero della legittima instaurazione del giudizio, la Corte territoriale ha ritenuto evidente che si tratti della medesima fase processuale, ossia della fase eventuale del giudizio immediato, attivata su impulso dell’imputato e destinata a innestarsi per consentire la formulazione delle richieste dirette alla definizione del procedimento con riti alternativi. 4 2. Va esaminata preliminarmente l’istanza con la quale si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen., dalla cui soluzione dipende anche la disamina della seconda parte dell’unico motivo di ricorso. Tale disposizione, nel delineare le ipotesi di incompatibilità del giudice, è costruita come norma a catalogo tendenzialmente tassativo, volta a prevenire il rischio della c.d. forza della prevenzione, ossia della «tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima res iudicanda»: il giudice che abbia già espresso valutazioni sostanziali sul thema decidendum non può tornare a giudicare nella successiva fase, a tutela dei principi di imparzialità e terzietà di cui all’art. 111 Cost. e, in prospettiva convenzionale, all’art. 6 CEDU. Tale assetto è costantemente ribadito dalla giurisprudenza e si evince dal tenore testuale dei commi 2 e 2-bis, che regolano, da un lato, i casi tipici di preclusione “verticale” e, dall’altro, l’incompatibilità “orizzontale” del giudice che abbia svolto funzioni di G.i.p. nello stesso procedimento (e che, fuori dalle esenzioni previste, «non può partecipare al giudizio»). Sul terreno specifico della messa alla prova, il tema dell’incompatibilità qui evidenziato riguarda l'incompatibilità attinente alla relazione tra una fase del giudizio e quella che la precede (c.d. orizzontale) ed è stato di recente esaminato dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n.190 del 2025, richiamando anche Corte Cost. n.64 del 2022 nonché l’esigenza di non pregiudicare l’unitarietà del giudizio, ha chiarito che «la decisione sulla richiesta di messa alla prova si colloca non già in una fase processuale precedente e distinta, ma nella medesima fase - quella della definizione anticipata del giudizio immediato attraverso i riti alternativi al dibattimento - in cui, nella specie, deve giudicarsi nelle forme del rito abbreviato, così che il supposto effetto di prevenzione non può prodursi». La giurisprudenza di legittimità si è, d’altro canto, già pronunciata nel senso che «il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui all'art. 464 quater cod. proc. pen., non determina l'incompatibilità del giudice nel giudizio che prosegua con le forme ordinarie, trattandosi di decisione adottata nella medesima fase processuale che non implica una valutazione sul merito dell'accusa ma esclusivamente una delibazione sull'inesistenza di cause di proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nonché una verifica dell'idoneità del programma di trattamento e una prognosi favorevole di non recidiva» (Sez. 4, n. 33260 del 09/07/2019, Marinelli, Rv. 276689 – 01), così inducendo il Collegio a ritenere 5 che la questione non meriti di essere sollevata e che ogni argomento tendente a collocare la decisione sull’istanza di messa alla prova formulata ai sensi dell’art. 464 bis, comma 2, cod. proc. pen. in una distinta fase di giudizio rispetto al rito abbreviato sia da considerare infondato. 3. Per quanto concerne la prima parte dell’unico motivo di ricorso, la doglianza risulta inammissibile in quanto non si confronta con l’argomento, dirimente, svolto nel provvedimento impugnato secondo il quale l’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. consente la ricusazione quando, nell’esercizio delle funzioni e prima della sentenza, il giudice abbia «indebitamente» manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione. L’avverbio delimita l’area applicativa della norma ai soli casi in cui l’esternazione sia priva di necessità funzionale e si collochi al di fuori del collegamento con l’esercizio delle attribuzioni proprie della specifica fase procedimentale, traducendosi in un’anticipazione arbitraria del giudizio di responsabilità. Ne discende che non è sufficiente, ai fini della ricusazione, la semplice presenza, nella motivazione di un provvedimento preliminare o incidentale, di rilievi valutativi;
occorre, invece, che tali rilievi travalichino il perimetro funzionale dell’atto, anticipando un giudizio sul merito altrimenti estraneo alla delibazione richiesta. Si tratta di un principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come il carattere «indebito» esiga un’esternazione senza alcuna necessità funzionale e fuori da ogni collegamento con le funzioni esercitate nella fase in cui il giudice opera (Sez.6, n. 38409 del 24/09/2025, Russo, non mass.; Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, Agostini, Rv. 281591 - 01; Sez. 2, n. 26974 del 24/07/2020, Cittadini, Rv. 279649 - 01). Collocate in questo quadro, le valutazioni rese dal G.i.p. in merito all’istanza di messa alla prova, ancorché riferibili a una possibile diversa qualificazione giuridica del fatto rispetto alla contestazione originaria, non condurrebbero a diversa conclusione, dovendo le stesse valutarsi secondo il medesimo criterio di giudizio sviluppato nel provvedimento impugnato, ossia quali argomentazioni funzionali alla verifica dell’ammissibilità e congruità dell’istituto della messa alla prova e non di enunciati assertivi sulla responsabilità penale dell’imputato. 4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato;
segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 10/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO IA IG