Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2011, n. 44065
CASS
Sentenza 10 novembre 2011

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In tema di reato di divulgazione e diffusione di materiale pedopornografico, l'utilizzo, ai fini dell'acquisizione via "internet" di detto materiale, di programmi che comportino l'automatica condivisione dello stesso con altri utenti (nella specie il programma denominato "Kazaa") non implica per ciò solo, ed in assenza di ulteriori specifici elementi, la volontà, nel soggetto agente, di divulgare detto materiale.

Commentari3

  • 1La prova del dolo nella condotta di divulgazione o diffusione di
    Flavia Piqué · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. La sentenza in esame si segnala per l'affermazione di alcuni principi di particolare interesse in relazione all'elemento soggettivo della condotta di divulgazione di materiale pornografico minorile ex art. 600 ter, comma terzo, del codice penale[1]. All'imputato era stato contestato di aver diffuso tramite il programma E-Mule Adunanza (una versione del programma di file-sharing E-Mule ideata appositamente per l'utilizzo ottimale della rete Fastweb) un video di natura pedopornografica. Si trattava nel caso di specie di un c.d. "file civetta", ovvero di un video introdotto nel circuito peer to peer dalla Polizia postale allo scopo di individuare i fruitori di materiale pedopornografico. …

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  • 2Pedopornografia e prova informatica (Cass. 44851/12)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 gennaio 2019

    La condivisione via internet altro non è che una forma di scambio di documenti informatici tramite internet, rientrante, quando sia avvenuto lo scambio di materiale pedopornografico, nella fattispecie di divulgazione dello stesso perchè il programma di file sharing consente a chiunque si colleghi la condivisione di cartelle, archivi, documenti contenenti foto pornografiche. Non è reato la mera utilizzazione di un computer che, collegandosi in rete, in conseguenza di errori di digitazione o per l'invasione di virus Trojans od altri virus analoghi, si trovi ad aver scaricato files di contenuto illecito senza consapevolezza, non avendo magari neppure le abilità tecnico-informatiche per …

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  • 3Condividere cartella dropbox è divulgazione di materiale pedopornografico (Cass. 14353/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 marzo 2018

    Integra il reato di divulgazione di materiale pedopornografico (e non di cessione dello stesso) cui all'art. 600-ter, comma 3, c.p. la cessione a terzi della password necessaria per accedere a cartella condivisa di file contenente materiale, appunto, pedopornografico. Il reato di pornografia minorile commessa per via telematica è integrato già dall'immissione in rete del materiale in oggetto, quale condotta idonea a renderne concretamente possibile la diffusione, attesa la possibilità di accesso al medesimo da parte di un numero indeterminato di persone Corte di Cassazione sez. I Penale, sentenza 19 gennaio – 28 marzo 2018, n. 14353 Presidente Rosi – Relatore Mengoni Ritenuto in fatto 1. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2011, n. 44065
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44065
Data del deposito : 10 novembre 2011

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