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Sentenza 10 aprile 2026
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2026, n. 13277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13277 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA AN FI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/06/2025 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LA SI;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alla memoria già depositata;
udito il difensore: l'avv. Granozio ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 13277 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 12/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 23 giugno 2025 la Corte di appello di Caltanissetta, riformando parzialmente la sentenza emessa in data 05 dicembre 2024 dal Tribunale di Gela, ha condannato IL IF GL alla pena di mesi sette e giorni quindici di arresto ed euro 750 di ammenda per i reati di cui agli artt. 699, terzo comma, cod. pen. e 4 legge n. 110/1975 commessi in data 11/05/2022, portando di notte e senza giustificato motivo un coltello a scatto con punta e doppia lama e un bisturi chirurgico. La Corte di appello ha respinto tutti i motivi di appello, ribadendo la non credibilità delle spiegazioni fornite dall’imputato, secondo cui trattavasi di attrezzi da lui usati nel suo lavoro di pasticciere e per la manutenzione della sua moto d’acqua, l'irrilevanza della mera negligenza nel porto, essendo i reati punibili anche a titolo di colpa, e ritenendo non concedibile l’assoluzione per la minima gravità del fatto e le attenuanti generiche, ma riducendo la pena alla metà, stante l’applicazione dell’art. 442 cod. proc. pen. a due reati contravvenzionali.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso IL IF GL, per mezzo del suo difensore avv. Flavio Sinatra, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 4 legge n. 110/1975 e 699 cod. pen. La motivazione è apodittica quanto alla ritenuta infondatezza della giustificazione fornita in merito al porto del bisturi, stante la plausibilità di quanto dichiarato dal ricorrente, ed è mancante quanto alla descrizione delle caratteristiche che renderebbero il coltello un’arma propria per cui non è ammessa licenza, cioè il meccanismo di apertura a scatto e di blocco, la lama a doppio filo, l'esclusiva destinazione all’offesa. La sentenza, altresì, erroneamente applica anche al porto del coltello il requisito del giustificato motivo, non previsto dall’art. 699 cod. pen., non accerta se si sia trattato di un porto delle due armi o di un mero trasporto, lega la mancanza di giustificazione al fatto che i due oggetti non si trovassero nel luogo di elezione.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen. La motivazione è assertiva nel negare il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto per la pluralità di violazioni e l’estrema offensività dei due oggetti rinvenuti. L’art. 131-bis cod. pen. impone una valutazione complessiva dei parametri legali, compresa l’esiguità del danno o del pericolo e la non abitualità della condotta, che in questo caso sono sussistenti. Inoltre la sentenza non ha svolto alcuna valutazione della personalità dell’imputato, che è persona offesa per reati di stampo mafioso, 2 circostanza che riduce il disvalore soggettivo della detenzione di strumenti da taglio, che può essere intesa come una forma di cautela personale. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen. La motivazione è insufficiente nel negare la concessione delle attenuanti generiche, in quanto si limita a dire che non sono emersi elementi positivi da valorizzare, trascurando la circostanza dell'essere il ricorrente una persona offesa da reati di tipo mafioso, la sua giovane età, il possesso di un lavoro stabile, l’assenza di precedenti penali significativi.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La sentenza ha correttamente ridotto alla metà la pena, per il rito abbreviato, ma ha lasciato intatta l’entità della pena-base, già fissata dal giudice di primo grado in misura elevata, senza considerare l'incensuratezza dell’imputato, la sua attività lavorativa e la giovane età, la natura solo contravvenzionale dei due reati e la già indicata condizione di vittima di reati di mafia, fornendo così una motivazione apparente.
3. Il Procuratore generale, con memoria scritta e nella requisitoria orale, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
4. In data 02 febbraio 2026 il ricorrente ha depositato una memoria di replica alla requisitoria del procuratore generale, in cui respinge l'affermazione della inammissibilità del ricorso, in quanto generica, e ribadisce la fondatezza dei suoi motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, in tutti i suoi motivi, e deve essere rigettato.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato. La motivazione della sentenza, in merito alla sussistenza delle due contravvenzioni contestate, è approfondita, logica, nonché conforme alle norme, ai principi giurisprudenziali e alle risultanze processuali. 2.1. L'art. 699 cod. pen. punisce il porto di un'arma propria in mancanza di licenza, aggravato se commesso di notte;
la giurisprudenza ha chiarito che costituisce un'arma di tal genere il coltello a scatto, munito di punta e lama a due tagli. Secondo questa Corte, infatti, «Ai fini della qualificazione di un "coltello" quale arma propria od impropria, deve farsi riferimento, rispettivamente, alla presenza o alla assenza della punta acuta e della lama a 3 due tagli, tipica delle armi bianche corte, mentre sono irrilevanti le particolarità di costruzione dello strumento» (Sez. 1, n. 17255 del 01/04/2019, Rv. 275252). La sentenza ha descritto in modo esplicito che una delle due armi sequestrate è «un coltello da taglio a scatto con doppia lama di cm. 22, di cui cm. 9 di lama»: tali caratteristiche, cioè la presenza del meccanismo a scatto e, soprattutto, della lama a doppio taglio rendono il coltello un'arma bianca, il cui porto senza licenza è vietato dalla norma contestata. La doglianza del ricorrente, di una carente descrizione dell'oggetto in questione, è dunque infondata ed il fatto, in quanto commesso in ora notturna e tenendo l'oggetto in un luogo di facile e immediata disponibilità, cioè nella tasca portaoggetti, lato conducente, dell'auto che egli stava guidando, è stato correttamente qualificato come la violazione dell'art. 699, commi primo e terzo cod. pen. (stante l'abrogazione del secondo comma ad opera del d.l. n. 123/2023, conv. con legge n. 159/2023). La possibilità di un utilizzo immediato dell'arma, infatti, è la caratteristica che distingue la condotta di “porto” della stessa rispetto al suo mero “trasporto”: secondo la giurisprudenza di legittimità, «Integra il reato di porto d'arma in luogo pubblico previsto dall'art. 699, secondo comma, cod. pen. il trasporto di un coltello a serramanico a bordo di un'autovettura che circoli in strade e spazi pubblici, quando l'agente possa direttamente e prontamente disporne, non essendo necessario che l'arma sia materialmente portata addosso» (Sez. 1, n. 13365 del 19/02/2013, Rv. 255177; Sez. 1, n. 26209 del 11/04/2024, Rv. 286601). Anche la doglianza in merito all'omessa valutazione della sussistenza dell'una o dell'altra condotta, pertanto, è del tutto infondata.
2.2. L'art. 4, comma 2, legge n. 110/1975, invece, punisce il porto, senza giustificato motivo, di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere e di qualsiasi altro strumento chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e luogo, per l'offesa alla persona. Non vi è dubbio che il bisturi chirurgico, strumento particolarmente affilato e dotato di punta, sia uno strumento idoneo per l'offesa, ed il fatto che fosse portato di notte, tenendolo in un luogo ove ne era facile l'apprensione, unitamente ad un'arma bianca quale quella sopra descritta, è stato logicamente valutato, dalla Corte di appello, come configurare il reato in questione, essendo entrambe le armi potenzialmente e chiaramente utilizzabili per l'offesa alla persona, stante l'ora notturna e la mancanza di giustificazioni per il loro porto. La sentenza motiva approfonditamente la non credibilità delle ragioni addotte dal ricorrente quale giustificazione per il porto dell'oggetto, evidenziando che esse non furono riferite nell'immediatezza dell'accertamento, durante il quale egli non fornì alcuna spiegazione, e che l'asserita dimenticanza dell'attrezzo nel camice che indossava per il suo lavoro di pasticciere è smentita dalla circostanza 4 che, sull'auto, non era presente tale camice, circostanza che è stata ritenuta smentire anche l'affermazione che egli, al momento del fermo, avvenuto alle ore 22.50 di notte, si stesse recando al lavoro. Tale motivazione è logica, dal momento che, se il bisturi fosse stato presente nell'auto solo perché involontariamente dimenticato nella tasca del camice, anche quest'ultimo avrebbe dovuto trovarsi nel veicolo, sia che il ricorrente stesse tornando dal lavoro sia, a maggior ragione, che egli vi si stesse recando, mentre la sua presenza non è stata dimostrata, e neppure allegata. La sentenza ha già ribadito che, secondo questa Corte, «Il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto» (Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Rv. 278083). Deve inoltre ribadirsi che «Il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Rv. 276187). L'esistenza stessa di un giustificato motivo è legata al fatto che il soggetto sia in grado di dare una immediata spiegazione per la presenza dell'oggetto potenzialmente utilizzabile per l'offesa, avendolo portato con sé per un motivo legittimo, e la credibilità della spiegazione fornita deriva sia dalla immediata capacità di fornire tale spiegazione, sia dalla possibilità della sua verificazione da parte degli agenti intervenuti, mentre è evidente che la spiegazione fornita solo a posteriori rende la stessa sospetta e poco credibile, perché essa può essere stata costruita per fini difensivi, non consente alcuna verificazione, e dimostra in ogni caso che il soggetto non era in grado di motivare, nell'immediatezza, la legittimità della propria condotta. Questo primo motivo di ricorso, pertanto, è infondato anche in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, essendo anche per esso ampiamente giustificata la qualificazione del fatto come “porto” anziché come mero “trasporto” dell'arma.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. La sentenza motiva in modo logico e conforme alla legge il diniego della concessione del proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, stante la pluralità ed estrema offensività delle due armi rinvenute. 5 L'art. 131-bis cod. pen. consente l'esclusione della punibilità nel caso di un fatto non abituale e dall'offensività particolarmente tenue, valutato sulla base delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo: questa Corte ha stabilito, infatti, che «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01), anche se «il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti» (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647). La sentenza ha ritenuto gravi le modalità della condotta, per la natura delle armi portate, una delle quali costituente un'arma propria (vedi Sez. 1, n. 19927 del 09/04/2014, Rv. 259539), e l'insussistenza di una delle condizioni congiuntamente necessarie per la valutazione della particolare tenuità del fatto ha logicamente indotto i giudici ad escludere l'applicazione di tale causa di non punibilità.
4. Per le medesime ragioni è infondato il terzo motivo di ricorso, relativo all'omessa concessione delle attenuanti generiche. La sentenza ha motivato tale diniego per l'assenza di elementi valutabili positivamente, in particolare escludendo la rilevanza dell'essere il ricorrente una vittima di reati di mafia. Tale esclusione è logica e non contraddittoria, non avendo egli stesso addotto la necessità di portare con sé delle armi bianche per difesa personale e non essendo altrimenti accertato che egli viva in una situazione di pericolo: logicamente, infatti, la sentenza ha affermato che tale condizione non può di per sé giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio per qualunque eventuale reato che il soggetto possa commettere. Del tutto irrilevanti o insussistenti appaiono, poi, gli elementi positivi che il ricorrente ritiene essere stati trascurati: la modesta gravità dei precedenti penali è irrilevante, essendo addirittura la piena incensuratezza non più sufficiente per la concessione del beneficio;
la giovane età è insussistente, essendo il ricorrente un soggetto adulto e maturo;
anche il possesso di un lavoro è irrilevante, avendo il ricorrente violato la legge nonostante il suo stile di vita regolare, ed avendo egli sfruttato la sua condizione di lavoratore per fornire una non credibile giustificazione alla propria condotta. Deve in ogni caso ribadirsi che, secondo questa Corte, «In tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione 6 tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato.» (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693), e che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) Anche questo motivo di ricorso deve, perciò, essere rigettato.
5. Il quarto motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, deve invece essere dichiarato inammissibile, perché non dedotto in sede di appello. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di primo grado, secondo quanto riportato nel provvedimento qui contestato, solo lamentando l'errata applicazione della riduzione per il rito abbreviato, ma senza formulare doglianze in relazione alla determinazione della pena-base. Correttamente, pertanto, il giudice di appello non ha valutato la congruità della stessa, in assenza del relativo motivo di appello. Il ricorso in cassazione, peraltro, è inammissibile se relativo a questioni non sottoposte all'esame del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in ossequio alla natura devolutiva del giudizio di legittimità e alla previsione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316, tra le molte). 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto, nel suo complesso, essere rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA SI NI BO 7
udita la relazione svolta dal Consigliere LA SI;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alla memoria già depositata;
udito il difensore: l'avv. Granozio ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 13277 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 12/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 23 giugno 2025 la Corte di appello di Caltanissetta, riformando parzialmente la sentenza emessa in data 05 dicembre 2024 dal Tribunale di Gela, ha condannato IL IF GL alla pena di mesi sette e giorni quindici di arresto ed euro 750 di ammenda per i reati di cui agli artt. 699, terzo comma, cod. pen. e 4 legge n. 110/1975 commessi in data 11/05/2022, portando di notte e senza giustificato motivo un coltello a scatto con punta e doppia lama e un bisturi chirurgico. La Corte di appello ha respinto tutti i motivi di appello, ribadendo la non credibilità delle spiegazioni fornite dall’imputato, secondo cui trattavasi di attrezzi da lui usati nel suo lavoro di pasticciere e per la manutenzione della sua moto d’acqua, l'irrilevanza della mera negligenza nel porto, essendo i reati punibili anche a titolo di colpa, e ritenendo non concedibile l’assoluzione per la minima gravità del fatto e le attenuanti generiche, ma riducendo la pena alla metà, stante l’applicazione dell’art. 442 cod. proc. pen. a due reati contravvenzionali.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso IL IF GL, per mezzo del suo difensore avv. Flavio Sinatra, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 4 legge n. 110/1975 e 699 cod. pen. La motivazione è apodittica quanto alla ritenuta infondatezza della giustificazione fornita in merito al porto del bisturi, stante la plausibilità di quanto dichiarato dal ricorrente, ed è mancante quanto alla descrizione delle caratteristiche che renderebbero il coltello un’arma propria per cui non è ammessa licenza, cioè il meccanismo di apertura a scatto e di blocco, la lama a doppio filo, l'esclusiva destinazione all’offesa. La sentenza, altresì, erroneamente applica anche al porto del coltello il requisito del giustificato motivo, non previsto dall’art. 699 cod. pen., non accerta se si sia trattato di un porto delle due armi o di un mero trasporto, lega la mancanza di giustificazione al fatto che i due oggetti non si trovassero nel luogo di elezione.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen. La motivazione è assertiva nel negare il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto per la pluralità di violazioni e l’estrema offensività dei due oggetti rinvenuti. L’art. 131-bis cod. pen. impone una valutazione complessiva dei parametri legali, compresa l’esiguità del danno o del pericolo e la non abitualità della condotta, che in questo caso sono sussistenti. Inoltre la sentenza non ha svolto alcuna valutazione della personalità dell’imputato, che è persona offesa per reati di stampo mafioso, 2 circostanza che riduce il disvalore soggettivo della detenzione di strumenti da taglio, che può essere intesa come una forma di cautela personale. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen. La motivazione è insufficiente nel negare la concessione delle attenuanti generiche, in quanto si limita a dire che non sono emersi elementi positivi da valorizzare, trascurando la circostanza dell'essere il ricorrente una persona offesa da reati di tipo mafioso, la sua giovane età, il possesso di un lavoro stabile, l’assenza di precedenti penali significativi.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La sentenza ha correttamente ridotto alla metà la pena, per il rito abbreviato, ma ha lasciato intatta l’entità della pena-base, già fissata dal giudice di primo grado in misura elevata, senza considerare l'incensuratezza dell’imputato, la sua attività lavorativa e la giovane età, la natura solo contravvenzionale dei due reati e la già indicata condizione di vittima di reati di mafia, fornendo così una motivazione apparente.
3. Il Procuratore generale, con memoria scritta e nella requisitoria orale, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
4. In data 02 febbraio 2026 il ricorrente ha depositato una memoria di replica alla requisitoria del procuratore generale, in cui respinge l'affermazione della inammissibilità del ricorso, in quanto generica, e ribadisce la fondatezza dei suoi motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, in tutti i suoi motivi, e deve essere rigettato.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato. La motivazione della sentenza, in merito alla sussistenza delle due contravvenzioni contestate, è approfondita, logica, nonché conforme alle norme, ai principi giurisprudenziali e alle risultanze processuali. 2.1. L'art. 699 cod. pen. punisce il porto di un'arma propria in mancanza di licenza, aggravato se commesso di notte;
la giurisprudenza ha chiarito che costituisce un'arma di tal genere il coltello a scatto, munito di punta e lama a due tagli. Secondo questa Corte, infatti, «Ai fini della qualificazione di un "coltello" quale arma propria od impropria, deve farsi riferimento, rispettivamente, alla presenza o alla assenza della punta acuta e della lama a 3 due tagli, tipica delle armi bianche corte, mentre sono irrilevanti le particolarità di costruzione dello strumento» (Sez. 1, n. 17255 del 01/04/2019, Rv. 275252). La sentenza ha descritto in modo esplicito che una delle due armi sequestrate è «un coltello da taglio a scatto con doppia lama di cm. 22, di cui cm. 9 di lama»: tali caratteristiche, cioè la presenza del meccanismo a scatto e, soprattutto, della lama a doppio taglio rendono il coltello un'arma bianca, il cui porto senza licenza è vietato dalla norma contestata. La doglianza del ricorrente, di una carente descrizione dell'oggetto in questione, è dunque infondata ed il fatto, in quanto commesso in ora notturna e tenendo l'oggetto in un luogo di facile e immediata disponibilità, cioè nella tasca portaoggetti, lato conducente, dell'auto che egli stava guidando, è stato correttamente qualificato come la violazione dell'art. 699, commi primo e terzo cod. pen. (stante l'abrogazione del secondo comma ad opera del d.l. n. 123/2023, conv. con legge n. 159/2023). La possibilità di un utilizzo immediato dell'arma, infatti, è la caratteristica che distingue la condotta di “porto” della stessa rispetto al suo mero “trasporto”: secondo la giurisprudenza di legittimità, «Integra il reato di porto d'arma in luogo pubblico previsto dall'art. 699, secondo comma, cod. pen. il trasporto di un coltello a serramanico a bordo di un'autovettura che circoli in strade e spazi pubblici, quando l'agente possa direttamente e prontamente disporne, non essendo necessario che l'arma sia materialmente portata addosso» (Sez. 1, n. 13365 del 19/02/2013, Rv. 255177; Sez. 1, n. 26209 del 11/04/2024, Rv. 286601). Anche la doglianza in merito all'omessa valutazione della sussistenza dell'una o dell'altra condotta, pertanto, è del tutto infondata.
2.2. L'art. 4, comma 2, legge n. 110/1975, invece, punisce il porto, senza giustificato motivo, di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere e di qualsiasi altro strumento chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e luogo, per l'offesa alla persona. Non vi è dubbio che il bisturi chirurgico, strumento particolarmente affilato e dotato di punta, sia uno strumento idoneo per l'offesa, ed il fatto che fosse portato di notte, tenendolo in un luogo ove ne era facile l'apprensione, unitamente ad un'arma bianca quale quella sopra descritta, è stato logicamente valutato, dalla Corte di appello, come configurare il reato in questione, essendo entrambe le armi potenzialmente e chiaramente utilizzabili per l'offesa alla persona, stante l'ora notturna e la mancanza di giustificazioni per il loro porto. La sentenza motiva approfonditamente la non credibilità delle ragioni addotte dal ricorrente quale giustificazione per il porto dell'oggetto, evidenziando che esse non furono riferite nell'immediatezza dell'accertamento, durante il quale egli non fornì alcuna spiegazione, e che l'asserita dimenticanza dell'attrezzo nel camice che indossava per il suo lavoro di pasticciere è smentita dalla circostanza 4 che, sull'auto, non era presente tale camice, circostanza che è stata ritenuta smentire anche l'affermazione che egli, al momento del fermo, avvenuto alle ore 22.50 di notte, si stesse recando al lavoro. Tale motivazione è logica, dal momento che, se il bisturi fosse stato presente nell'auto solo perché involontariamente dimenticato nella tasca del camice, anche quest'ultimo avrebbe dovuto trovarsi nel veicolo, sia che il ricorrente stesse tornando dal lavoro sia, a maggior ragione, che egli vi si stesse recando, mentre la sua presenza non è stata dimostrata, e neppure allegata. La sentenza ha già ribadito che, secondo questa Corte, «Il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto» (Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Rv. 278083). Deve inoltre ribadirsi che «Il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Rv. 276187). L'esistenza stessa di un giustificato motivo è legata al fatto che il soggetto sia in grado di dare una immediata spiegazione per la presenza dell'oggetto potenzialmente utilizzabile per l'offesa, avendolo portato con sé per un motivo legittimo, e la credibilità della spiegazione fornita deriva sia dalla immediata capacità di fornire tale spiegazione, sia dalla possibilità della sua verificazione da parte degli agenti intervenuti, mentre è evidente che la spiegazione fornita solo a posteriori rende la stessa sospetta e poco credibile, perché essa può essere stata costruita per fini difensivi, non consente alcuna verificazione, e dimostra in ogni caso che il soggetto non era in grado di motivare, nell'immediatezza, la legittimità della propria condotta. Questo primo motivo di ricorso, pertanto, è infondato anche in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, essendo anche per esso ampiamente giustificata la qualificazione del fatto come “porto” anziché come mero “trasporto” dell'arma.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. La sentenza motiva in modo logico e conforme alla legge il diniego della concessione del proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, stante la pluralità ed estrema offensività delle due armi rinvenute. 5 L'art. 131-bis cod. pen. consente l'esclusione della punibilità nel caso di un fatto non abituale e dall'offensività particolarmente tenue, valutato sulla base delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo: questa Corte ha stabilito, infatti, che «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01), anche se «il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti» (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647). La sentenza ha ritenuto gravi le modalità della condotta, per la natura delle armi portate, una delle quali costituente un'arma propria (vedi Sez. 1, n. 19927 del 09/04/2014, Rv. 259539), e l'insussistenza di una delle condizioni congiuntamente necessarie per la valutazione della particolare tenuità del fatto ha logicamente indotto i giudici ad escludere l'applicazione di tale causa di non punibilità.
4. Per le medesime ragioni è infondato il terzo motivo di ricorso, relativo all'omessa concessione delle attenuanti generiche. La sentenza ha motivato tale diniego per l'assenza di elementi valutabili positivamente, in particolare escludendo la rilevanza dell'essere il ricorrente una vittima di reati di mafia. Tale esclusione è logica e non contraddittoria, non avendo egli stesso addotto la necessità di portare con sé delle armi bianche per difesa personale e non essendo altrimenti accertato che egli viva in una situazione di pericolo: logicamente, infatti, la sentenza ha affermato che tale condizione non può di per sé giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio per qualunque eventuale reato che il soggetto possa commettere. Del tutto irrilevanti o insussistenti appaiono, poi, gli elementi positivi che il ricorrente ritiene essere stati trascurati: la modesta gravità dei precedenti penali è irrilevante, essendo addirittura la piena incensuratezza non più sufficiente per la concessione del beneficio;
la giovane età è insussistente, essendo il ricorrente un soggetto adulto e maturo;
anche il possesso di un lavoro è irrilevante, avendo il ricorrente violato la legge nonostante il suo stile di vita regolare, ed avendo egli sfruttato la sua condizione di lavoratore per fornire una non credibile giustificazione alla propria condotta. Deve in ogni caso ribadirsi che, secondo questa Corte, «In tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione 6 tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato.» (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693), e che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) Anche questo motivo di ricorso deve, perciò, essere rigettato.
5. Il quarto motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, deve invece essere dichiarato inammissibile, perché non dedotto in sede di appello. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di primo grado, secondo quanto riportato nel provvedimento qui contestato, solo lamentando l'errata applicazione della riduzione per il rito abbreviato, ma senza formulare doglianze in relazione alla determinazione della pena-base. Correttamente, pertanto, il giudice di appello non ha valutato la congruità della stessa, in assenza del relativo motivo di appello. Il ricorso in cassazione, peraltro, è inammissibile se relativo a questioni non sottoposte all'esame del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in ossequio alla natura devolutiva del giudizio di legittimità e alla previsione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316, tra le molte). 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto, nel suo complesso, essere rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA SI NI BO 7