Sentenza 9 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12038 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2003 |
Testo completo
Aula B' * 1 2 0 3 8 / 0 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 1810/01 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 25920 - Consigliere. Dott. Natale CAPITANIO Rep. Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere - Ud.25/02/03 Rel. Consigliere-Dott. Filippo CURCURUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BA RE, elettivamente domiciliata in ROMA 471 VIA ARNO presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 2003 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla 1218 -1- copia notificata del ricorso;
resistente con mandato " avverso la sentenza n. 3245/99 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 19/01/00 R.G.N. 4872/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/03 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 14 -2- Svolgimento del giudizio DA MB ha convenuto in giudizio l'INPS innanzi al pretore di Brescia esponendo che l'istituto le aveva liquidato la pensione di vecchiaia con decorrenza 1 gennaio '94, avendone essa maturato i requisiti nel mese precedente, con integrazione al minimo ridotta stante l'entità del reddito del coniuge, per effetto dell'articolo 4 del decreto legislativo 503 del '92, il quale ha modificato i commi 1.e 2 dell'articolo 6 della legge n. 638 del 1983, introducendo il cumulo dei redditi del coniuge con quelli dell'avente diritto. La ricorrente assumendo che la decisione dell'INPS era erronea, in quanto, avendo essa maturato i requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia prima dell' 1 gennaio 1994, avrebbe dovuto trovare applicazione l'esenzione prevista nell'articolo 4 comma 2 del cit.decreto legislativo, per il quale rimane in vigore la precedente disciplina "per i pensionati in essere al 31 dicembre '1993", ha chiesto al pretore di dichiarare inapplicabile alle propria pensione il dettato dell'articolo 6 comma 1 della legge 638 del 1983, come novellato dall'articolo 4 decreto legislativo 503 del '92, e di condannare pertanto l'INPS alla ricostituzione della pensione con il beneficio dell'integrazione al minimo, nei limiti di cui alla legge 638 vecchio testo. In subordine ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale della disposizione per contrasto con gli articoli $38 costituzione nella parte in cui prevede che i redditi da prendersi in considerazione per la concessione di integrazione al minimo sulla pensione si debbano calcolare tenendo conto anche delle entrate del coniuge e non solamente di quelle personali Nella resistenza dell'Inps il pretore ha accolto la domanda, ma questa decisione su appello dell'INPS, contrastato dalla MB, è stata riformata dal Tribunale di Brescia. Nel pervenire a tale decisione il giudice di merito ha ritenuto in sostanza che la normativa di salvaguardia introdotta dal comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo in questione, abbia riferimento ad una nozione di già acquisita titolarità del diritto alla prestazione previdenziale,la quale postula la spettanza per legge di tale diritto, con decorrenza anteriore rispetto a quella individuata dalla norma come momento discriminante dell'applicabilità o meno della nuova disciplina relativa alla commisurazione dell'integrazione al trattamento minimo. 1 Di conseguenza, avendo la MB raggiunto al 31 dicembre 1993 i requisiti di età e di contribuzione per conseguire la pensione, ma con decorrenza successiva a tale data, tale normativa non poteva trovare applicazione senza che ciò comportasse profili di illegittimità costituzionale, per disparità di trattamento, essendo insindacabilmente riservata al legislatore la più opportuna graduazione nella introduzione della nuova e più rigorosa disciplina. Contro questa sentenza DA MB propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. L'intimato ha depositato solo procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503 e dell'art. 11, comma 38 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché vizio di motivazione, la ricorrente addebita alla sentenza impugnata di non aver considerato che la formula di salvaguardia prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 503 del 30 dicembre '92 secondo cui " rimane in vigore la previgente disciplina per i pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1993" doveva essere intesa nel senso che i pensionati in essere sono coloro i quali entro tale data hanno perfezionato il diritto pensione e hanno presentato la relativa domanda anche se sono entrati in godimento del primo rateo dal gennaio '94.Il legislatore infatti aveva fatto riferimento alla maturazione del diritto pensione indicando a tal fine la data del 31 dicembre e non quella del primo gennaio successivo, includendo quindi trenta giorni dal 2 al 31 dicembre, nei quali non può mai verificarsi da decorrenza in questione ma può verificarsi invece la maturazione del diritto. Ad avviso del ricorrente la posizione di che maturato il diritto pur senza essere in godimento della pensione deve considerarsi come posizione di pensionato. Il ricorso è fondato alla stregua del principio, anche recentemente affermato da questa Corte, secondo cui, .a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 503 del 1992, i nuovi parametri in tema di requisito reddituale per la spettanza del trattamento di integrazione al minimo ( prevedenti il cumulo del reddito dell'assicurato con quello del coniuge non separato) non sono applicabili ai Н pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1993 ", per tali dovendosi intendere coloro che alla 2 detta data abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia per il raggiungimento dell'età pensionabile o dell'anzianità contributiva e assicurativa e non coloro per i quali alla detta data sia già maturato il diritto al primo rateo di pensione, atteso che, a norma dell'articolo 6 legge n. 155 del 1981, la pensione di vecchiaia va corrisposta con ratei decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti prescritti per il diritto a pensione (Cass. 12 maggio 2000, n. 6154; v. anche Cass. 8 gennaio 2000, n. 132). La sentenza va pertanto cassata, con rinvio al giudice di merito che, nel decidere, si atterrà al principio di diritto appena enunziato e provvederà anche sulle spese.
PQM
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Brescia. Roma 25 febbraio 2003 II Presidente IL cons.est. M iles Vincenzo Mileo. Filippo Curcuruto IL CANCE R Depositato in Cancelleria, -JAGO 2003 oggi, CANCELLIERE Clearfind ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 5 3 www