Sentenza 27 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2002, n. 4365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4365 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA04 365 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO SALIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE VENDITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI - Presidente- R.G. N. 18801/99 Dott. Antonio VELLA Consigliere Cron. 10244 1009 - Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rep. - Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Ud. 18/12/01 Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta COE MORE SENTENZA dal Sig. per diritti € 155 sul ricorso proposto da: RA IA SA, elettivamente domiciliata in ROMA IL CANCELI2002 - --- VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso LUIGI GARDIN, difesa dall'avvocato RICCARDO LOPARDI, giusta delega in atti;
CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
IDROTERMICA SOLARE SRL, in persona del suo Amm.re 然 核 Unico e legale rappresentante Pasquale ISIDORI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI SETTEMBRINI 30, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO FOLCHITTO, che lo difende, giusta delega in atti;
2001 controricorrente avverso la sentenza n. 162/99 della Corte d'Appello di 1742 -1- L'AQUILA, depositata il 06/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito 1'Avvocato LOPARDI Riccardo difensore del delricorrente che ha chiesto l'accoglimento ricorso;
udito l'Avvocato FOLCHITO Roberto, difensore del resistente cheha chiesto il rigetto del ricorso;
: udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del 2° e 3° motivo del ricorso per quanto di ragione, rigetto del 1°. -2- • Svolgimento del processo Con citazione ritualmente notificata, MA SA AN, dopo aver riferito: che con scrittura privata del 18.7.1987, la RM solare srl corrente in Chieti. aveva promesso di venderle, dietro sua promessa di acquistare, l'appartamento per civile abitazione distinto con il n. 12, alla scala A, al piano ultimo della palazzina “B” composto da ingresso, salone, studio, tre camere. tre bagni, cucina e ripostiglio, nel complesso residenziale in Chieti, fra la via Aremazze e la via Gran Sasso, al prezzo convenuto di L.127 000.000 (centoventisettemilioni), somma di cui ella, in più riscontri, aveva versato L. 100.000.000, rimanendo debitrice di L.27.000.000, somma che aveva sempre promesso di pagare, contestualmente alla stipula dell'atto pubblico di compravendita;
che la promittente venditrice, in ragione di un allegato motivo di salute, non aveva mai rispettato l'impegno di comparire му davanti al notaio dott. Gino Salciarini di Francavilla al Mare, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Chieti, la Società RM Solare, in persona del suo amministratore unico, per sentir dichiarare, ai sensi dell'art.2932 c.c. che essa attrice che offriva, ancora una volta, a saldo del prezzo dovuto, la somma di L.27.000.000, impegnandosi a ripetere l'offerta banco iudicis, era proprietaria dell'appartamento di cui alla scrittura privata, come descritto in citazione e per sentirsi condannare al risarcimento dei danni tutti, derivati dal suo comportamento inadempiente, nella misura da liquidarsi in separato giudizio. La convenuta non si costituiva, rimanendo contumace. Il Tribunale adito, con sentenza in data 21.6.91, accoglieva la domanda e condannava la convenuta alle spese del giudizio. La sentenza veniva impugnata dalla RM Solare srl, in persona del legale rappresentante che ne chiedeva la riforma. Resisteva l'appellata, insistendo per la conferma dell'impugnata sentenza. Con sentenza in data 15.12.98/6.4.99, la Corte di appello de L'Aquila accoglieva l'impugnazione, regolando le spese. Osservava la Corte territoriale che la AN avrebbe dovuto, giusta il contenuto del contratto preliminare - art.4 -, versare o, comunque, provare di avere versato L.100.000.000 e dichiararsi disposta ad accollarsi, per la residua somma di L.27.000.000, la relativa quota di mutuo concesso dalla BNL obbligandosi a soddisfare puntualmente le rate semestrali e di sottostare, in luogo della venditrice mutuataria, ad ogni obbligo derivante dagli atti di mutuo, in modo che la sentenza richiesta, trattandosi di trasferimento di immobile gravato da mutuo ipotecario, le avrebbe, accollato direttamente la quota di mutuo per poter tradurre esattamente e compiutamente gli effetti del contratto non concluso;
ella pertanto risultava ہو inadempiente per essere venuta meno agli impegni contrattuali assunti. Invero. era emerso che non erano stati versati L. 100.000.000, bensì L 95.000.000senza alcun accenno o riferimento ai rimanenti L.
5.000.000 e che dichiarandosi sempre pronta a versare, in un'unica soluzione, la residua somma di L. 27 milioni, aveva unilateralmente ed inammissibilmente modificato una clausola contrattuale. La richiesta di rinuncia al mutuo, infatti con pagamento in contanti del residuo prezzo, non risulta accettato dalla promittente venditrice che, al riguardo, si è limitata ad esprimere una riserva su cui non risultava che l'attrice si fosse mai pronunciata, dichiarandosi solo disposta al pagamento di L.27.000.000, manifestando implicitamente, ma in modo evidente di non volerne sapere degli oneri per la estinzione del mutuo, implicitamente accettato nell'atto di compromesso. 2 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione MA SA AN sulla base di tre motivi;
resiste con controricorso l'RM Solare srl che ha altresì presentato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo, la ricorrente denunziando violazione e falsa applicazione artt. 75 e 82 cpc - si duole che la corte territoriale non abbia rilevato come nell'atto di appello la RM Solare srl sia rappresentata da persona di cui non vengono indicate le generalità, le quali non sono desumibili neppure dalla firma, illeggibile, apposta in calce: onde avrebbe dovuto dichiarare la invalidità della procura e l'inammissibilità dell'appello. Con il secondo motivo, la ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione artt 2932, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366 e seguenti c.c., difetto di motivazione ed omesso esame di documenti su punti decisivi della controversia si duole che la corte di merito abbia omesso di esaminare e valutare l'art.5 del contratto preliminare, in base al quale la controparte si era impegnata a convocare la promittente acquirente davanti ad un notaio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dandole un preavviso di cinque giorni: impegno completamente disatteso dalla RM Solare srl, la quale non ha rispettato neanche il termine ivi previsto come essenziale;
che abbia erroneamente interpretato l'art.2932 c.c., il quale all'ultimo comma fa eccezione all'obbligo di eseguire la prestazione nel caso in cui la stessa "non sia ancora esigibile" così come appunto nel caso di specie. ove il versamento del residuo prezzo di L.27.000 000 sarebbe dovuto avvenire contestualmente alla stipula dell'atto pubblico;
che non abbia opportunamente valutato il comportamento tenuto dall'appellante, la quale ha sempre opposto il silenzio all'incalzante serie di . 3 J diffide ad adempiere, restando anche contumace nel giudizio di primo grado e dunque, dimostrando palesemente di non voler adempiere;
che non abbia tenuto conto di come. nella contumacia della controparte, sarebbe stato impossibile per essa ricorrente accollarsi il mutuo invito domino in ordine al quale comunque, non v'è prova del rifiuto né dell'obbligo di assumersi i non meglio specificati oneri da esso derivanti e mai quantificati dall'odierna resistente, che abbia omesso di rilevare come anche i 32 milioni (27.000.000 + 5.000.000) siano stati puntualmente versati in due libretti fruttiferi intestati alla RM Solare srl e indicati al punto 10 della nota di deposito documenti versati in atti all'udienza 21.5.96; che abbia errato nell addossarle altri pagamenti non previsti;
che abbia disatteso l'insegnamento di codesta Suprema Corte la quale, nella sentenza 18.11.96 n.10069 precisa come, qualora per accordo delle parti la 66 controprestazione debba essere eseguita al momento della stipula del contratto definitivo o successivamente, la sentenza ex art.2932 c.c. deve му essere pronunciata indipendentemente da qualsiasi offerta ed il pagamento dei prezzo (o della parte residua) va imposto dal giudice quale condizione dell'effetto traslativo derivante dalla sentenza”. Con il terzo motivo, la ricorrente denunziando violazione e falsa applicazione art. 1460 c.c. con riferimento al 2932 c.c. nonché art. 1455 c.c. ulteriore difetto di motivazione su punto decisivo - si duole che il giudice d'appello abbia omesso di considerare come a fronte dell'inadempimento delia controparte, al quale si rifiuta di recarsi avanti al notaio e quindi di stipulare l'atto pubblico, sarebbe, in ipotesi, pienamente giustificato anche l'omesso pagamento in applicazione del principio di autotutela di cui all'art 1460 c c;
che non abbia rilevato un'altra prova dell'inadempimento della controparte, emergente da altro documento, pure ignorato, depositato all'udienza del 5.12.95: il pignoramento immobiliare avente ad oggetto 4 proprio l'appartamento per cui è causa, onde la RM Solare srl non poteva de facto trasferirlo con atto pubblico all'odierna ricorrente. Il primo motivo di ricorso non è fondato, dall'esame, che questa Corte è abilitata a compiere, essendo stata sollevata una questione di natura processuale, dell'atto di appello come proposto dall'RM Solare srl, risulta infatti che se nell'intestazione manca effettivamente la qualifica (e il nome) del legale rappresentante della Società, nella procura è invece indicato l'amministratore unico quale soggetto che la rilascia. Tanto è sufficiente, pur in mancanza del nominativo del predetto, ad identificare il soggetto che rilascia la procura in nome della società che rappresenta si da poterne consentire, attraverso la normale diligenza e l'esame delle scritture depositate negli uffici competenti, la ricerca del nominativo (cfr. Cass.23.8.1992, n.9842). E' appenail caso di aggiungere che la pretesa inintellegibilità della sottoscrizione - peraltro attribuibile al soggetto qualificato amministratore unico e autenticata - è questione per un verso superata dalle considerazioni che precedono e, per altro verso, improponibile in sede di legittimità in quanto necessitante di accertamenti in fatto, ineseguibili nel procedimento per cassazione. Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, atteso che entrambi propongono, sia pure sotto profili parzialmente diversi, una questione che si basa sostanzialmente sulla erroneità della decisione della Corte di appello de L'Aquila, laddove ha pretermesso di valutare il comportamento inadempiente della RM nonché la sostanziale impossibilità di essa ricorrente di adempiere, stante la contumacia, in primo grado della controparte. Rileva questa Corte che effettivamente la Corte abruzzese ha omesso di valutare compiutamente la portata dell'art.5 del contratto preliminare, 5 laddove si prevedeva che fosse l'RM a convocare la promittente acquirente in un termine definito essenziale. A fronte di una comprovata violazione di tale onere, assume poi rilievo anche la disposizione di cui all'art.2932 c.c., in quanto, poiché il residuo prezzo doveva essere corrisposto al momento del rogito, era conseguente la non esigibilità di tale prezzo, in mancanza della stipula;
ancora, la contumacia in primo grado della Società non avrebbe comunque consentito l'assunzione del mutuo invito domino. A tanto va aggiunto che la AN aveva chiesto all'RM di versare la somma residua direttamente in contanti e che la Società aveva risposto che avrebbe fatto conoscere gli oneri aggiuntivi per la estinzione del mutuo;
non risulta peraltro che tali informazioni siano mai state fornite. Su questa base di fatto, la Corte aquilana laddove ha evidenziato che la My odierna ricorrente avrebbe unilateralmente modificato le condizioni stabilite laddove aveva prospettato il pagamento in contanti in luogo dell'assunzione del mutuo, traendone la conseguenza dell'inammissibilità della domanda (v. in tal senso Cass. 6.8.90, n.7909), ha omesso di valutare che la richiesta nello stesso senso della AN non era stata respinta dalla Società, ma invece era stata recepita, seppure con riserva non sciolta;
ha omesso di valutare che l'assunzione del mutuo non poteva comunque verificarsi in assenza della controparte, contumace nel procedimento di primo grado;
ha omesso di valutare che la prestazione residua avrebbe dovuto essere eseguita al momento del rogito, mai stipulato per l'inadempienza della RM, ignorando così la consolidata giurisprudenza secondo cui il contraente che chiede l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico prima dell'emanazione della sentenza costitutiva solo quando essa sia esigibile al momento della domanda giudiziale, mentre, se tale prestazione, per accordo tra le parti, 6 debba essere eseguita al momento della stipulazione del contratto definitivo, la sentenza costitutiva deve essere emessa senz'altro e il pagamento, o Fofferta del prezzo deve essere imposto solo come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia. (Cass:28.2.1987, n.2154. 18.11.1996, n. 10069). Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento per quanto di ragione del secondo e del terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, che provvederà anche sulle spese relative al presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo;
accoglie per quanto di ragione il secondo ed il terzo;
cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma. Cosi deciso in Roma, il 18.12.2001 Il Presidente Santorin Il Consigliere estensore franco Munset Splatoni IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna R 1097 129,11 CANCELLER DEPOSITATO 27 MAR. 2002 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 45ST 30,99 Roma 42610 00 4. IL CANCELLIERE CI 25723 TOT. 160,10 CENT (eur *Civizi p. DIE LIPPO) (Dott.ssa MA Il Responsabile Servizio Gediziari (Dr. M. RACHIC ANI) 002