Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/2001, n. 9708
CASS
Sentenza 17 luglio 2001

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In tema di sanzioni amministrative, per luogo in cui è stata commessa l'infrazione - in base al quale si radicano, secondo la legge 24 novembre 1981, n. 689, sia la competenza dell'autorità amministrativa cui spetta di emettere il provvedimento sanzionatorio (art. 17), nel luogo della commissione della violazione, sia quella del giudice della opposizione allo stesso (art. 22) - deve intendersi anche quello in cui l'infrazione è stata accertata (purché sussista la competenza territoriale degli organi accertatori), criterio - quest'ultimo - che non si sostituisce a quello del luogo della commessa violazione, ma lo presuppone. Ove, peraltro, vi sia contemporaneità di violazioni commesse in luoghi diversi, resta esclusa la possibilità di fare riferimento esclusivo al criterio del luogo di commissione dell'illecito amministrativo, dovendo esso essere integrato con il criterio del luogo dell'accertamento.

L'art. 15, quindicesimo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel disporre l'obbligo per i concessionari di trasmettere il medesimo programma per tutto il territorio per il quale è assegnata la concessione, non si riferisce anche alla pubblicità, per essa valendo la disciplina dettata dall'art. 8, decimo comma, della stessa legge, che, nel vietare alle emittenti operanti in ambito nazionale di differenziare territorialmente i programmi pubblicitari, consente invece un'interruzione temporanea a fini pubblicitari della interconnessione fra emittenti locali, con conseguente facoltà di trasmettere pubblicità locale diversificata nell'ambito della pertinente zona di concessione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/2001, n. 9708
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9708
    Data del deposito : 17 luglio 2001

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