Sentenza 23 marzo 2000
Massime • 1
A seguito della entrata in vigore della l.12 luglio 1999, n. 231, (che ha modificato l'art. 275 cod. proc. pen., introducendo nella disposizione, fra gli altri, i commi 4 bis e 4 ter), se la persona sottoposta a custodia cautelare sia affetta da malattia particolarmente grave e sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ma l'esecuzione della misura non sia possibile presso idonee strutture sanitarie penitenziarie, il giudice deve disporre la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/03/2000, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro - Presidente del 23.3.2000
Dott. Luciano Di Noto - Consigliere SENTENZA
Dott. Giangiulio Ambrosini - Consigliere N. 1441
Dott. Adolfo Di Virginio - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Arturo Cortese - Consigliere N. 02558/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal difensore, avv. Giuseppe Dante, di Di MA RR;
avverso l'ordinanza 14.12.1999 del Tribunale di Palermo;
Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza;
Sentito il difensore dell'indagato, avv. Giuseppe Dante, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo - giudicando ex art. 310 c.p.p. sull'ordinanza 2.11.1999 della Corte d'assise di Palermo di rigetto della sostituzione della custodia cautelare presso una struttura ospedaliera dell'Amministrazione penitenziaria con gli arresti domiciliari per gravi motivi di salute - con ordinanza 14.12.1999 respingeva l'appello ad eccezione del punto relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui alla lett. a) dell'art. 274 c.p.p. Ritiene l'ordinanza che le esigenze di eccezionale rilevanza per i delitti "a custodia obbligatoria" di cui al c. 3 dell'art. 275 c.p.p. impongono il regime detentivo anche di fronte a situazioni di incompatibilità con l'ambiente carcerario. Peraltro la condanna ad una pena gravissima (27 anni di reclusione), benché non definitiva, evidenzia il concreto pericolo di fuga, anche perché il ritorno in ambito domestico consentirebbe facilmente il recupero della "mobilità", simulato dal Di MA (fino a divenire patologico), non incidente comunque sulle sue facoltà intellettive. D'altra parte il pericolo di reiterazione nel reato appare concretamente dimostrato dal fatto che, pur avendo ad un certo momento il Di MA deciso di collaborare, egli ha profittato della situazione premiale per rendersi responsabile di altri gravissimi fatti di sangue nell'interesse dell'associazione mafiosa.
Ricorre la difesa del Di MA per violazione dell'art. 275, e. 4 bis e ter, c.p.p. come modificati dalla l. 12.7.1999, n. 231, in quanto la custodia cautelare in carcere (sia pure presso idonee strutture dell'amministrazione penitenziaria) non è consentita nei casi in cui la patologia riscontrata è suscettibile di evoluzione in peius con il mantenimento del regime detentivo.
Ricorre, inoltre, per mancanza e illogicità della motivazione in ordine all'asserito pericolo di fuga, non essendo mai stata chiesta la scarcerazione, ma unicamente la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari per i quali vi sono idonee garanzie di controllo da parte della polizia;
essendo la condanna a 27 anni di reclusione non definitiva ed avendo egli stesso ammesso i fatti;
essendo le condizioni di salute tali da impedire la possibilità di fuga. La stessa doglianza riguarda il preteso pericolo di reiterazione nel reato, non essendo specificate nell'ordinanza le condotte valutabili ai fini di una eventuale valenza recidivante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Il Tribunale di Palermo, incorre in un evidente errore, poiché al momento della decisione (2.11.1999) era entrata in vigore la l. 12.7.1999 n. 231, che ha modificato l'originario c. 4 bis e ha introdotto il comma 4 ter dell'art. 275 c.p.p. In base a tale modifica legislativa "nell'ipotesi di cui al comma 4 bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato... " "il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza".
Il giudice a quo non ha preso in considerazione la norma novellata, motivando la sua decisione sulla base della normativa pregressa ed affermando che "la sussistenza di esigenze di eccezionale rilevanza in ordine ai delitti a custodia obbligatoria fa riespandere l'obbligatorietà del regime detentivo carcerario anche nei confronti di quegli indagati-imputati per i quali sia stata constatata una delle condizioni di incompatibilità".
L'omessa valutazione della situazione concreta in relazione alla nuova normativa comporta l'annullamento dell'impugnata ordinanza per violazione di legge, con rinvio al Tribunale (in diversa composizione) affinché riconsideri i termini della questione proposta dalla difesa alla luce della normativa vigente. Il motivo appare assorbente rispetto a quelli relativi alle esigenze cautelari.
P.Q.M.
annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2000