Sentenza 7 ottobre 2002
Massime • 1
In tema di rogatoria internazionale all'estero, l'art. 3, par. 3 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, che dispone che le copie e fotocopie trasmesse in luogo degli originali devono essere munite di certificazione di conformità, si riferisce solo ai documenti e ai fascicoli, cioè ad atti precostituiti in possesso dell'autorità richiesta e non anche agli atti istruttori che la stessa autorità sia chiamata a formare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2002, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 07/10/2002
1. Dott. CASO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 2302
3. Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere - N. 19767/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT SC, n. 20.10.1954;
avverso l'ordinanza emessa il giorno 03.04.2002 dal Tribunale di Venezia;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vito Monetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. Lozzi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con ordinanza del 03.08.2001 il GIP del Tribunale di Vicenza disponeva l'applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti di NT SC, indagato in ordine ai reati di: 1) associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di truffa in danno dello Stato, bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita, frode fiscale e contrabbando di tabacchi lavorati esteri (T.L.E.) (capo A della rubrica); 2) n. 6 concorsi in truffa continuata aggravata in danno dello Stato in relazione alla illecita commercializzazione dell'argento (capi B, C, D, E, F, H). Con ordinanza del 28.08.2001 il Tribunale del riesame annullava l'ordinanza impositiva del vincolo sul rilievo dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di rogatoria dal coindagato OS RI, siccome consistenti in un mero rinvio a dichiarazioni precedentemente rese e ritenute inutilizzabili in sede di riesame in quanto acquisite dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari.
Con sentenza del 19.02.2001 la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dal P.M. avverso il provvedimento del riesame, lo annullava con rinvio, evidenziando come le dichiarazioni rese dal OS dovessero ritenersi pienamente utilizzabili in quanto nuovamente acquisite per rogatoria dopo la riapertura delle indagini e con modalità da considerarsi pienamente legittime, ancorché consistenti nel mero richiamo a dichiarazioni precedenti. Con ordinanza del 03.04.2002 emessa in sede di rinvio il Tribunale di Venezia annullava l'ordinanza impositiva limitatamente al capo H, sostituendo, per il resto, alla misura custodiate quella dell'obbligo di presentazione periodica alla Questura di Vicenza. Propone ricorso il NT, deducendo:
1) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese per rogatoria il 12.07.2001 dal coindagato OS, in quanto non documentate con riproduzione fonografica o audiovisiva, in violazione dell'inderogabile disposizione di cui all'art. 141 bis c.p.p.;
2) l'invalidità del medesimo interrogatorio, in quanto reso in assenza del difensore italiano del OS e senza la prova che lo stesso avesse ricevuto avviso;
3) l'inutilizzabilità dello stesso interrogatorio, a sensi degli artt. 696, comma 1, e 729, comma 1, c.p.p., per esserne stata acquisita al fascicolo copia trasmessa via fax e non l'originale o copia autentica, come sarebbe stato necessario secondo il disposto dell'art. 3 della L. 215/61;
4) l'inutilizzabilità delle medesime dichiarazioni, per il mancato rispetto delle modalità di cui all'art. 65 c.p.p., essendosi il OS limitato a sottoscrivere alcuni dei verbali dei precedenti interrogatori, già dichiarati inutilizzabili ex art. 407, comma 3, c.p.p.;
5) la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione in merito alla pretesa sussitenza dei gravi indizi, per avere il Tribunale omesso, da un lato, di chiarire sulla base di quali elementi e di quali argomentazioni sia stata positivamente riscontrata l'asserita attendibilità intrinseca del OS, anche in relazione alle eccezioni formulate dalla difesa, e, dall'altro, di individuare riscontri obiettivi ed esterni capaci di confortare il contenuto della chiamata in correità, non potendo al riguardo considerarsi idonee le dichiarazioni di RA RI, RT IC, EM CL e HM ET e le relazioni della guardia di Finanza relative alle movimentazioni finanziarie della EK (elemento, quest'ultimo, assunto altresì, come le dichiarazioni del RA, dopo la scadenza del termine per le indagini);
6) la mancanza e/o illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare di cui alla lett. e) dell'art.274 c.p.p., per avere il Tribunale, nell'assenza, anche nel provvedimento impositivo, di elementi atti a supportare detta sussistenza, semplicemente sottolineato una serie di dati fattuali conducenti logicamente a escluderla.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Per quanto concerne, invero, le doglianze di cui ai primi due motivi di ricorso, si osserva, anzitutto, che i vizi con esse denunciati, essendo, in tesi, rilevabili d'ufficio, e non essendo, di fatto, stati rilevati nella sentenza della S.C. del 19.12.2001, rispetto all'oggetto del cui esame avevano carattere pregiudiziale, non possono più essere dedotti in quanto preclusi dal giudicato cautelare progressivo (cfr. Cass. 14.03.2000, Skeya Yeton). Le doglianze stesse sono peraltro prive di pregio, in quanto pretendono, in contrasto con il chiaro disposto della prima parte del comma 1 dell'art. 3 della Convenzione di Stasburgo del 20.04.1959, resa esecutiva in Italia con la legge 23.02.1961, n. 215, applicabile nella specie, di estendere allo Stato richiesto regole procedurali dello stato richiedente, non riconducigli ai principi fondamentali dell'ordinamento (cui solo fa riferimento la sentenza della Corte cost. n. 379 del 25.07.1995, richiamata nel ricorso), risolvendosi, da un lato, il disposto dell'art. 141 bis c.p.p. nella previsione di una mera modalità di verbalizzazione dell'atto, e riguardando, dall'altro, la dedotta violazione del diritto all'assistenza del difensore italiano, non la posizione del ricorrente (nei qual caso soltanto potrebbe porsi un problema di rilevanza della questione a sensi dell'art. 24 Cost.) ma quella del suo accusatore (cfr. Cass.08.04.1999, D'Ambrosio).
Nè può nella specie porsi un problema di implicita richiesta di applicazione delle modalità di assunzione previste dall'ordinamento italiano, rilevante agli effetti del comma 5/bis dell'art. 727 c.p.p., come introdotto dall'art. 12 della 05.10.2001, n. 367, posto che la rogatoria de qua fu richiesta prima dell'entrata in vigore di tale legge.
Per quanto concerne il terzo motivo di ricorso (dedotta inutilizzabilità dell'interrogatorio del OS, a sensi degli artt. 696, comma 1, e 729, comma 1, c.p.p., per esserne stata acquisita al fascicolo copia trasmessa via fax e non l'originale o copia autentica, come sarebbe stato necessario secondo il disposto dell'art. 3 della L. 215/61), non può non condividersi l'assunto del Tribunale di rinvio, secondo il quale l'invocata norma di cui al comma 3 dell'art. 3 della Convenzione di Starsburgo, disponente che le copie o fotocopie trasmesse in luogo degli originali devono essere munite di certificazione di conformità, si riferisce solo ai documenti e ai fascicoli, cioè ad atti "precostituiti" in possesso dell'Autorità richiesta, e non anche, quindi, agli atti istruttori che l'Autorità stessa sia chiamata a formare: assunto che ha dalla sua l'insuperabile dato testuale della norma citata, reso univoco nel suo significato dalla separata previsione, nel comma 1 dello stesso articolo 3, del "compimento di atti istruttori, da un lato, e della trasmissione..." di fascicoli o di documenti", dall'altro. Palesemente precluso dal dictum della sentenza rescindente della S.C. è poi il quarto motivo di ricorso, con cui si ripropone la questione dell'irritualità delle nuove dichiarazioni rese dal OS, in quanto consistenti nel mero richiamo a quelle precedenti: questione che è stata risolta, non in astratto, ma in concreto e senza possibilità di ulteriori dubbi, dalla S.C., che, al riguardo, ha univocamente sancito che "Nella specie non può dubitarsi della utilizzabilità degli elementi desumibili dall'interrogatorio del OS in quanto nuovamente espletato...; ne' può seriamente dubitarsi della validità del nuovo atto in relazione alle modalità dell'espletamento...".
Per quanto concerne il denuciato vizio di motivazione in ordine al grave quadro indiziario, deve osservarsi, relativamente all'attendibilità intrinseca del OS:
- da un lato, che è pacificamente irrilevante la finalità di conseguimento dei benefici derivanti dall'accordo di collaborazione nel cui ambito il predetto rese le sue dichiarazioni;
- dall'altro, che nella richiesta di applicazione della misura, interamente condivisa dall'ordinanza applicativa del GIP del 03.08.2001, integrativa, per quanto occorra, del provvedimento impugnato, si richiamavano espressamente, anche a confutazione della presunta incapacità psichica del dichiarante, i caratteri di logicità, coerenza e precisione delle sue dichiarazioni. Relativamente poi ai riscontri esterni, l'ordinanza impugnata richiama espressamente le dichiarazioni del RA e del RT, gli esiti dell'attività investigativa della G. di F., nonché le dichiarazioni dello HM e della EM: elementi a cui devono naturalmente aggiungersi le ulteriori risultanze (soprattutto di carattere documentale) indicate nell'ordinanza applicativa del GIP. Tali emergenze, che confortano il cardine delle accuse rappresentato dalle dichiarazioni del OS, sono state contestate nel ricorso con rilievi di merito, improponibili in questa sede, ovvero, per quanto attiene alle dichiarazioni del RA e alle relazioni della G. di F., con un'eccezione di inutilizzabilità per presunta acquisizione dopo la scadenza (13.07.2000) dei termini per il completamento dell'attività investigativa, che è del tutto generica in riferimento alle relazioni della G. di F. (che sono molteplici e avvenute in tempi diversi) e appare infondata ratione temporis rispetto alle dichiarazioni del RA, contenute, per una parte, in un memoriale del 24.03.2000 e rese, per l'altra, si in epoca (settembre 2000) successiva alla scadenza surriferita ma, per come si legge nell'ordinanza applicativa del GIP, nell'ambito della Rogatoria Internazionale nr. 7/2000 del 22.02.2000.
Circa, infine, il lamentato vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, deve rilevarsi che gli elementi favorevoli sottolineati dal Tribunale hanno indotto il medesimo a ritenere attenuato ma non escluso il pericolo di recidivanza, a sostegno del quale (nella ridotta misura ravvisata) il Tribunale ha ovviamente ritenuto implicitamente richiamati gli elementi negativi (comunque all'uopo rilevanti) indicati nell'ordinanza impositiva (precedenti specifici, pendenze giudiziarie, mancanza di un lavoro stabile, gravità dei reati contestati, ramificazione degli interessi illeciti e dei personaggi coinvolti).
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2003