Sentenza 8 maggio 2001
Massime • 1
Il diritto di riscatto previsto in materia agraria dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, integrando un diritto potestativo, si esercita tramite dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, attraverso la quale si determina autoritativamente, "ex lege", l'acquisto del fondo a favore del retraente, con la conseguenza che tale dichiarazione può essere effettuata, oltre che con l'atto di citazione diretto a far valere il diritto al riscatto, anche al di fuori del processo, con qualsiasi atto (nella specie, raccomandata) - ricevuto entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita - con il quale il titolare di tale diritto comunichi per iscritto all'acquirente la sua volontà di riscattare il fondo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2001, n. 6391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6391 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato JANARI SAVERIO, che lo difende unitamente all'avvocato SERENO ARGENTA ENRICO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUIDO, che lo di4ende unitamente all'avvocato PROVERA GIORGIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
EN GI BONOMO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 21707/98 proposto da:
EN GI BONOMO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAULUCCI DÈ CALBOLI 1, presso lo studio dell'avvocato BIAGGI ALESSANDRO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
LO LO, LL LO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 188/97 del Tribunale di ASTI, Sez. II Civile emessa il 27/6/97, depositata il 13/08/97; RG.1033/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/00 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato GIORGIO PROVERA;
udito l'Avvocato ALESSANDRO BIAGGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 9.4.1987 BE CA, premesso di essere proprietario coltivatore diretto di un fondo in agro di Montechiaro d'Asti confinante con fondo di proprietà di BA IG;
che costei aveva venduto il proprio fondo a LO CA con atto trascritto il 5.2.1986; che con lettera raccomandata del 30.12.1986 (ricevuta il 3.1.1987) aveva esercitato il diritto di riscatto, essendo la vendita avvenuta in violazione del diritto di prelazione spettantegli;
tanto premesso, conveniva davanti al Pretore di Asti il LO per sentir dichiarare il diritto di riscatto di esso BE.
Costituitosi, il convenuto eccepiva la decadenza ex art. 8 comma 5 l. n. 590/1965 del BE, assumendo essere stata l'azione di riscatto promossa oltre l'anno dalla trascrizione della compravendita. Nel giudizio interveniva la BA, la quale eccepiva a sua volta la sussistenza di una condizione impeditiva del diritto di riscatto, per la presenza di un affittuario sul fondo compravenduto. Dopo aver dichiarato con sentenza non definitiva dell'11.4.1992 che il BE aveva esercitato legittimamente il diritto di riscatto, il Pretore con sentenza definitiva del 15.4.1994 accoglieva la domanda stessa di riscatto, con i consequenziali provvedimenti. Le decisioni venivano confermate dal Tribunale di Asti con sentenza del 13.8.1997. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione LO CA sulla base di tre motivi.
Hanno resistito con rispettivi controricorsi BE CA e BA IG OM, la quale ha inoltre proposto ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Previamente i ricorsi vanno ai sensi dell'art. 335 c.p.c. riuniti. Col primo mezzo il ricorrente principale LO CA denuncia violazione dell'art. 8 l. n. 590/1965 e omessa ed insufficiente motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. Il ricorrente si duole che i giudici di merito abbiano ritenuto esercitato nella specie il diritto di riscatto con l'invio da parte del BE della lettera 30.12.1986, che non costituisce - secondo esso ricorrente - compimento dell'atto soggetto a termine, sicché non avendo lo stesso BE esercitato il riscatto entro l'anno dalla trascrizione della vendita, egli è decaduto dal relativo diritto. Il motivo non può trovare accoglimento.
Come ritenuto da questa Corte regolatrice, il diritto di riscatto previsto in materia agraria dall'art. 8 l. n. 590/1965, integrando un diritto potestativo, si esercita tramite dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, attraverso la quale si determina autoritativamente, ex lege, l'acquisto del fondo a favore del retraente, con la conseguenza che tale dichiarazione può essere effettuata, oltre che con l'atto di citazione diretto a far valere il diritto di riscatto, anche al di fuori del processo, con qualsiasi atto ricevuto entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita - con il quale il titolare di tale diritto comunichi per iscritto all'acquirente la sua volontà di riscattare il fondo (sent. n. 8871/1991; n. 4957/1998). A tale principio di diritto, da esso richiamato espressamente, si è invero attenuto il Tribunale, quale giudice d'appello, nel ritenere tempestivamente esercitato il riscatto dal BE, e da tale principio non v'è ragione, in assenza di convincenti argomenti contrari, per discostarsene.
La possibilità del resto di contenere la dichiarazione di voler riscattare il fondo in una lettera raccomandata - come nel caso in esame - è stata anch'essa esplicitamente ritenuta da questa stessa Corte regolatrice (sent. n. 2347/1981). All'obiezione peraltro di parte ricorrente secondo cui con tale missiva il BE abbia espresso l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione - come da espressione usata ("esercitare il diritto di prelazione") - il giudice di merito ha dato adeguata e coerente risposta, rilevando con insindacabile apprezzamento di fatto, che l'avere il BE espresso l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione, anziché il diritto di riscatto, non poteva far perdere alla lettera raccomandata la qualità di atto idoneo a rendere noto ai destinatari la reale intenzione del BE di divenire proprietario del fondo de quo, dal momento che, essendo dallo stesso espressamente menzionato il rogito notarile col quale il bene era stato trasferito ed indicati i dati catastali di questo e la sua ubicazione, era del tutto evidente che non si trattava di esercizio del diritto di prelazione ma di quello di riscatto.
È infondata, a sua volta, la censura con la quale si deduce l'assenza - nella detta comunicazione - di riferimenti al prezzo e alla sua accettazione, giacché non venendo detto - essendosi trattato di fondo venduto cumulativamente con altri immobili o appezzamenti - che il prezzo del fondo riscattando fosse stato singolarmente specificato o determinato proporzionalmente rispetto agli altri, immobili, sì da dovere il retraente accettare il prezzo emergente dall'atto, certamente ammissibile, come implicitamente ritenuto dal giudice di merito, era la domanda di riscatto, potendo in questo caso il retraente richiedere, come avvenuto nella specie, la determinazione giudiziale del prezzo del fondo oggetto di riscatto (senza dunque versarsi, nel caso in esame, nella ipotesi della richiesta - dapprima - di determinazione giudiziale del prezzo e - successivamente in corso di lite dell'accettazione del prezzo indicato nel rogito, come da giurisprudenza riferita da parte ricorrente, il cui richiamo non appare perciò congruo). È, poi, da intendersi comunque rinunciata (in quanto non riproposta in appello) la questione circa la necessità della proposizione congiuntamente - assumendosi gravato da usufrutto il terreno confinante con quello alienato - dell'azione di riscatto da parte del BE, proprietario, e dell'usufruttuaria (Franco Rosa, per la metà). Peraltro osservandosi che la prelazione ex art. 7 l. n. 817/1991 ed il conseguente diritto di riscatto competono al solo proprietario confinante, per le finalità proprie dell'istituto di specie, e, d'altronde, senza che si abbia lesione del diritto di usufrutto gravante sul fondo confinante con quello alienato. Con secondo motivo, denunciando identici vizi di legge e di motivazione, il ricorrente assume che il BE non ha legalmente fornito in giudizio la prova della mancata alienazione di fondi nel biennio precedente, dolendosi al riguardo del fatto che il giudice d'appello abbia ritenuto legittimo che il primo giudice abbia consentito, con ordinanza di rimessione in istruttoria, la produzione di documento attestante tale situazione, nonché della validità probatoria del documento stesso (rappresentato da atto notorio). Anche questo motivo va disatteso, da un lato, perché la produzione documentale, nella specie, è da mettere comunque in relazione con la riapertura dell'istruttoria, che, come tale, ripristinava una siffatta facoltà, e, dall'altro, perché la prova della mancata alienazione di fondi nel biennio precedente è stata dal giudice a quo ritenuta sulla base degli indizi scaturenti da detto documento (atteso che, secondo lo stesso giudice, in una piccola comunità quale quella di residenza del BE non sarebbe sfuggita una eventuale vendita di fondi rustici da parte del medesimo) e, altresì, in considerazione del comportamento processuale del LO (che non aveva mai dedotto che il bello avesse venduto fondi e che la relativa eccezione era stata addotta per la prima volta nella comparsa conclusionale, senza che peraltro si fondasse sull'allegazione di un'avvenuta vendita).
Col terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 7 l. n. 817/1971 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. Il ricorrente - ribadendo che al momento della vendita del fondo questo era condotto in affitto da IA ME - sostiene l'infondatezza delle motivazioni addotte dai giudici di merito per disattendere la deposizione dello stesso IA, il quale aveva confermato l'esistenza di detto rapporto. Il motivo non può parimenti trovare accoglimento, avendo il giudice d'appello dato conto del proprio convincimento circa la mancata conduzione in affitto da parte di IA ME del fondo oggetto di riscatto (ad opera del BE). Ciò ha fatto evidenziando che la circostanza dell'affitto emerse a distanza di due anni dall'inizio della causa;
che nessuna prova scritta fu data dalla proprietaria BA, intervenuta nel giudizio, di una comunicazione al IA al fine dell'esercizio della prelazione;
che lo stesso IA aveva ammesso che i pioppi furono piantati dalla BA (e non da lui) e che era la medesima BA a fare e a pagare le periodiche pulizie del terreno, rivolgendosi per questo a terzi. Trattandosi, a ben vedere, di valutazione di merito adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici, con la conseguenza che non può procedersi ad un riesame dei fatti di causa in base alla diversa valutazione in cui si sostanziano le censure di parte ricorrente.
Il ricorso principale, pertanto, va rigettato.
Va dichiarato a propria volta inammissibile il ricorso incidentale (tale in quanto proposto successivamente a quello del LO) col quale BA IG denuncia: 1) violazione o falsa applicazione dell'art. 31, 1^ comma, l. n. 590/1965, assumendo che erroneamente è stata riconosciuta legittima la domanda di riscatto proposta dal BE, essendo insediato sul fondo quale affittuario IA ME;
2) idem dell'art. 8 l. 590/65, per essere stato erroneamente ritenuto non decaduto il BE dall'esercizio del riscatto in relazione all'uso e al contenuto del mezzo all'uopo utilizzato (lettera raccomandata); 3) idem dell'art. 8 cit. e dell'art. 2697 c.c. ovvero omessa, insufficiente motivazione, per essere stati ritenuti implicitamente provati i requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio del diritto di prelazione e riscatto da parte del proprietario confinante.
Ed invero, trattandosi (previo, nel caso, "inquadramento della fattispecie") di censure analoghe a quelle proposte dal LO e valendo per esse i medesimi rilievi e le stesse considerazioni svolte per queste (aggiungendosi che le ulteriori deduzioni, in ordine alla qualità di coltivatore diretto e capacità lavorativa del BE e alla coltivazione biennale da parte dello stesso del fondo confinante in proprietà, risultano nuove, ne' d'altronde venendo indicato in quale atto siano state allegate), peraltro il ricorso incidentale della BA rimane travolto per assorbimento dalla pronuncia di rigetto del ricorso principale del LO.
Le spese del presente giudizio di Cassazione sono compensate tra le parti per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2001