Sentenza 14 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/10/2002, n. 14605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14605 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA TALIANO14 6 05 /02 R ICA LA SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N.1646/00 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron.34016 Dott. Giovanni Consigliere PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Francesco A. MAIORANO Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. Ud. 13/05/02 ha pronunciato la seguente: SE NTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è per legge domiciliato;
ricorrente -
contro
BR IA, AC CA, BR RO
- intimati -
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 28 aprile -16 giugno 1999, n. 2318, cron.11212, RGAC 47549 del 1996; 2081 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 maggio 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, il quale ha l'accoglimento concluso per del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 28 aprile-16 giugno 1999, il tribunale di Napoli in parziale accoglimento dell'appello proposto dagli eredi di EP AT avverso la decisione del locale Pretore del 26 aprile 1996, condannava il Ministero dell'Interno a pagare agli eredi di AT EP i ratei di accompagnamento spettanti al "de cuius" dal 1° ottobre 1995 al 7 aprile 1996, (quindi p er poco più di sei mesi), con gli accessori di legge. Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno con due motivi. Gli intimati non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art.1 del D.Lgs. 509 del 1988 nonché dell'art.1 della legge n.18 del 1980, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 del codice di procedura civile. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia 2 motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 codice di procedura civile. Osserva il Ministero che, ai fini del raggiungimento del requisito sanitario in materia di invalidità civile non è sufficiente il raggiungimento di una certa soglia invalidante, essendo altresì necessario il carattere di permanenza dello stato invalidante. La valutazione di tale permanenza, nel caso di specie, non era stata effettuata con criterio di certezza, non bastando, evidentemente, il decesso dell'assistito per la sua confermare la gravità dello stato invalidante e permanenza. I due motivi da esaminare congiuntamente sono infondati. I giudici di appello hanno fatto integrale riferimento alla consulenza tecnica di ufficio disposta in primo grado ed ai successivi chiarimenti raccolti dal Pretore alla udienza del 25 marzo 1996. Del tutto ragionevole appare la conclusione cui sono pervenuti i giudici di appello, i quali hanno collocato la assoluta (e permanente) incapacità del AT di attendere alle ordinarie occupazioni in epoca intermedia tra la visita effettuata dal consulente 3 tecnico di ufficio e il decesso dell'assistito, avvenuto pochi mesi dopo (7 aprile 1996), per infarto del miocardio, a causa del connessSO aggravarsi della patologia cardiaca. Al momento della visita, il consulente tecnico aveva diagnosticato un quadro patologico assai grave (nefropatia cronica in soggetto con trattamnento dialitico definitivo trisettimanale, grave ipertensione arteriosa, spondilodiscoartrosi cerivcale e dorsale, leggeri tremori agli arti superiori, note di bronchite cronica e varici venose agli arti inferiori). Lo stesso consulente aveva precisato tuttavia che il AT, sicuramente invalido al 100%, era ancora in grado di deambulare senza l'aiuto di altri, ma aveva ipotizzato un sicuro peggioramento successivo della patologia, che avrebbe comportato anche una limitazione della autonomia nei movimenti ed alla capacità di provvedere alle necessità quotidiane richieste dalla vita di relazione. Il successivo decesso dell'assistito aveva confermato l'esattezza di tale prognosi infausta. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Nessuna pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di la Camber questo giudizio. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2002. IL PRESIDENTEا سلسلمان IL CONSIGLIERE EST. filleе же IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria. oggi, 14OTT. 2002 IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, D REKKESTRO, EÐA OGINI SPESA, TASS/ O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 11-6-73 N. 583 4 5