Sentenza 10 ottobre 2003
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- 1. Il responsabile è litisconsorte nella procedura di risarcimento direttoLattarulo Carmine · https://www.diritto.it/ · 29 settembre 2017
Il fatto. Un danneggiato convenne in giudizio l'impresa assicuratrice in regime di indennizzo diretto per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti in sinistro stradale. La domanda venne respinta e, in sede di appello, il Tribunale dichiarò la nullità del giudizio di primo grado, disponendo il rinvio della causa al Giudice di pace ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile. Il danneggiato, anzicchè integrare (facilmente) il contraddittorio, decideva di presentare (difficile) ricorso per Cassazione. La decisione. La pronuncia ha il merito di porre la parola “fine” ad una corrente, fortunatamente …
Leggi di più… - 2. Indennizzo diretto, il responsabile è litisconsorte necessarioAccesso limitatoCarmine Lattarulo · https://www.altalex.com/ · 26 settembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2003, n. 15179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15179 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
Risa imento danni151 7 9/03 GGETTO REPUB LIC ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G. 6586/00 dott. Paolo VITTORIA Consigliere Rep. $1025 dott. Ernesto LUPO Consigliere Cron. 30835 dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Ud. 27.5.2003 dott. Michele LO PIANO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DO TO, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 47, presso lo studio dell'avv. Pio Corti, che lo difende, anche di- nu sgiuntamente, con l'avv. Mario Rossi, giusta delega in atti. ricorrente
contro
AI S.p.A., con sede in Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Carlo Ciani, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Conciliazione n. 44, presso lo studio dell'avv. Maria An- tonietta Perilli, che la difende, giusta delega in atti. controricorrente nonché contro 1248/2003 ER CE. intimata avverso la sentenza n. 7123/99 del Tribunale di Milano, emessa il 24 giugno 1999 e depositata il 22 luglio 1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 maggio 2003 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Maria Antonietta Perilli;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Santi Consolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1. Il Pretore di Milano respinse la domanda proposta dalla si- gnora CE ER nei confronti del signor TO DO e della S.p.A. Società Assicuratrice Industriale (AI) volta ad ottener- ne la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale. u 2. Contro la sentenza propose appello la signora ER. n 3. Nel giudizio d'appello si costituì soltanto la S.p.A. AI.
4. Il Tribunale, in parziale riforma della sentenza del Pretore, condannò il signor DO al risarcimento del danno nei confronti della signora ER. Il Tribunale osservò: che la signora ER, pur avendo notificato l'atto d'appello - al signor DO e alla S.p.A. AI, aveva chiesto la condanna sol- tanto del primo;
- che il signor DO aveva reso confessione nel giudizio di 2 primo grado;
- che tale confessione aveva efficacia di piena prova nei con- fronti del signor DO, 5. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricor- so il signor TO DO.
6. Al ricorso ha resistito con controricorso la S.p.A. AI, mentre la signora CE ER non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 7. Con unico motivo si denuncia: Violazione e falsa interpre- tazione dell'art. 2733 c.c. e della legge 24 dicembre 1969 n. 990. Si deduce che il Tribunale non avrebbe potuto omettere di condannare la AI, litisconsorte necessaria ai sensi dell'art. 23 della legge n. 990 del 1969 e si contesta l'affermazione che la confessione resa dal litisconsorte faccia piena prova nei confronti di questi men- tre è, invece, liberamente apprezzata nei confronti degli altri litiscon- и Л sorti.
8. Il ricorso non può essere accolto.
8.1. Allorquando Il Tribunale ha osservato che la signora Ca- prera, pur avendo notificato l'atto d'appello al signor DO e alla S.p.A. AI, aveva chiesto la condanna soltanto del primo, ha implici- tamente ritenuto di non poter pronunciare condanna nei confronti della AI in ragione del fatto che contro la detta società la signora ER non aveva proposto alcuna domanda. La statuizione è corretta perché rispettosa del disposto dell'art. 112 c.p.c. che fa divieto al giudice di pronunciare oltre i limiti della 3 domanda.
8.2. Quanto alla parte della censura relativa alla violazione 5 dell'art. 2733 c.c., si osserva che la difesa del ricorrente non conte- sta, né sotto il profilo oggettivo né sotto il profilo soggettivo, il valo- re confessorio della dichiarazione resa dal signor DO in ordine alla responsabilità dell'incidente, ma contesta soltanto che detto valo- re confessorio possa avere effetto soltanto nei confronti del signor DO e non nei confronti della compagnia assicuratrice. In questa ottica la censura è infondata. Occorre in proposito sottolineare che per effetto del disposto dell'art. 23 della legge n. 990 del 1969, laddove è fatto obbligo al ^ danneggiato, che agisca con azione diretta nei confronti dell'assicura- tore del responsabile del danno, di chiamare in giudizio anche que- st'ultimo, si instaura tra le parti un litisconsorzio di natura processua- Ли le e non sostanziale;
la chiamata in causa del responsabile del danno è imposta al solo fine di rendere opponibile all'assicurato la sentenza emessa nei confronti dell'assicuratore e si sostanzia in una forma di garanzia processuale per l'assicuratore il quale è dalla legge stessa (art. 18) esposto all'azione diretta di un soggetto estraneo al rapporto assicurativo e cioè del danneggiato. Detto litisconsorzio processuale ha tra l'altro la caratteristica di essere unilaterale, nel senso che solo la proposizione della do- manda diretta nei confronti dell'assicuratore impone la chiamata in causa del responsabile del danno, mentre se l'azione è proposta sol- tanto nei confronti di quest'ultimo non v'è necessità di chiamare in - 4 giudizio l'assicuratore. Inoltre, responsabile del danno che deve esse- re chiamato nel giudizio è solo il proprietario del veicolo che ha ca- - gionato l'incidente, ma non il conducente del veicolo stesso. L'art. 23 costituisce pertanto una deroga solo parziale al prin- cipio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali con la conseguenza, sottolineata da questa Corte con senten- za n. 2047 del 2000, che la giustificazione di detta deroga va rinve- nuta nell'esigenza di assicurare la partecipazione al giudizio di en- trambe le parti del rapporto assicurativo allo scopo di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti na- scenti da tale rapporto (ed in particolare, dall'azione di rivalsa ex art. 18 legge n. 990 del 1969) e non nell'esigenza di evitare la prolifera- zione dei giudizi e la difformità dei giudicati, anche in relazione ad azioni spettanti all'assicuratore nei confronti di soggetti estranei al rapporto assicurativo. Trovano giustificazione, essendo questa la ratio del litiscon- sorzio previsto dall'art. 23 della legge n. 990 del 1969, tutte quelle decisioni le quali, sia pure da diversi angoli visuali e in fattispecie non identiche, hanno ritenuto che la confessione resa dall'assicurato al danneggiato, se fa piena prova nei rapporti tra di loro, non può es- sere posta a fondamento di una sentenza di condanna nei confronti dell'assicuratore, nei confronti del quale può essere liberamente ap- prezzata (v. Sez. III, n. 1471 del 1998; Sez. III, n. 3462 del 1998; 5 Sez. III, n. 6857 del 2000; Sez. III, n. 5973 del 2001; Sez. III, n. 9548 del 2002).
8.3. Alla luce delle esposte considerazioni deve ritenersi per- tanto corretta sotto il profilo di diritto la decisione del giudice di ap- pello che ha affermato la responsabilità del signor DO in base alla confessione da lui resa, osservando - peraltro solo con un inciso, atteso che ormai l'omessa condanna della AI era stata giustificata per effetto della mancata proposizione di domanda nei suoi confronti - che la confessione del litisconsorte costituisce piena prova nei confronti dello stesso mentre è liberamente apprezzata nei confronti degli altri.
9. Il ricorso è rigettato. - 10. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra il si- gnor DO e la AI S.p.A. le spese del processo di Cassazione, mentre nessuna statuizione deve essere emessa con riferimento alla signora ER che non ha svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e di- chiara compensate le spese del processo di Cassazione tra il signor TO DO e la AI S.p.A. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 27 maggio 2003. Il Presidente Il Consigliere est. Гисорон Depositata in Cantelleria ogg1001 2003. ANCE AI✓ LIERE IL CANCELLIERE CY IL CANCELLESE C1 6 Dott.ssa Maria Aiello Dott.ssa Maria Aiello