Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/2001, n. 4675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4675 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
9 8 6 e № I l N L a , O L n 1 I O e Z 8 B p A 9 R 1 a A - T 1 S m I e 1 t G - REPUBBLIC ITAL N04675/0 1 s E i 4 R 2 s l . A a L D e E 3 h OLO ITALIA O T 2 c i N f . E i S T d E o R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE m A Oggetto Lawson an SEZIONE PRIMA CIVILE mu esive Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22366/98 Dott. Giovanni OLLA Presidente 1272/99 Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere Cron. 10032 BONOMO Rel. Consigliere Dott. Massimo Rep. - Consigliere - Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Ud. 12/12/00 SPAGNA MUSSO - Consigliere - Dott. Bruno ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALLIMENTO A.G.F. Srl già AGF SpA, precedentemente MA Srl, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN SABA 7, presso l'avvocato MAGLIO SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARAZZI ENZO, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI MILANO;
intimato 2000 e sul 2° ricorso n° 01272/99 proposto da: 2355 COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso l'avvocato IZZO RAFFAELE, che lo rappresenta e - difende unitamente agli avvocati SURANO MARIA RITA e FRASCHINI ANTONELLA, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
FALLIMENTO A.G.F. Srl;
- intimato avverso la sentenza n. 2572/98 del Pretore di MILANO, depositata il 10/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2000 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
M udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso principale;
l'inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, depositato il 17 gennaio 1998 la A.G. F. s.r.l., già A.G. F. s.p.a. e precedentemente MA s.r.l, proponeva opposizione ad un'ingiunzione del Comune di Milano di pagamento della somma di lire 100.000 per pretesa esposizione abusiva di manifesti pubblicitari 2 su impianti denominati Casko Park e conseguente viola- zione dell'art. 16 del reg. Com. pubblicità. Deduceva che la società era stata regolarmente autorizzata dal Comune ad installare i manufatti Casko Park con facol- tà di utilizzarli a fini pubblicitari dietro semplice presentazione di dichiarazione di pubblicità, che era stata effettuata con il pagamento delle relative impo- ste. Con sentenza n. 2572/98 il Pretore di Milano re- spingeva l'opposizione confermando l'ordinanza- ingiunzione. Osservava: a) che non era sufficiente la presentazione della prescritta dichiarazione seguita dal pagamento dell'imposta, in quanto dall'esame degli artt. 21 e 28 del d.P.R. n. 639 del 1972, in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, si ricavava la sussistenza di prevista un'unica ipotesi di silenzio-assenso, dall'art. 210 in considerazione delle ridotte dimen- sioni della pubblicità, ipotesi palesemente estranea al caso in esame, soggetto ad un provvedimento auto- rizzativo del Comune a pena di illiceità; bl che non poteva escludersi la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, non apparendo scusabile il preteso errore di diritto, atteso che nelle missive del Comune era stata espressamente posta 3 la condizione che i manufatti non fossero utilizzati come veicolo pubblicitario e che da una lettera dell'opponente si ricavavano elementi contrastanti con la verosimiglianza della formazione del silenzio- assenso;
c) che la particolarità della materia giustificava l'integrale compensazione delle spese di lite. Avverso la sentenza pretorile il Fallimento A.G.F. s.r.
1. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Il Comune di Milano ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE --) Il ricorso principale e quello incidentale de- vono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza. --) Il ricorso principale è improcedibile. Ai sensi dell'art. 369 comma 1 c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelle- ria della corte, a pena d'improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. Nella specie, il ricorso, notificato al solo Comu- di Milano il 4 dicembre 1998, è stato depositato ne presso la cancelleria della Corte di Cassazione il 28 dicembre, mentre il suddetto termine di giorni venti scadeva il 24 dicembre 1998, che era un giorno feriale (giovedì) a differenza dei tre giorni immediatamente successivi (venerdì 25, Natale, sabato 26, S. Stefano, e domenica 27). --) Con l'unico mezzo di impugnazione (non condi- zionato) il ricorrente incidentale denuncia violazione dell'art. 91 cod. proc. civ.. Il Pretore aveva compensato le spese di lite per la particolarità della materia, mentre avrebbe dovuto pronunciare condanna della controparte al rimborso delle spese sulla base della soccombenza. M --) Il ricorso incidentale è inammissibile. La decisione in ordine alla compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., è incen- surabile in sede di legittimità, a meno che la deci- sione del giudice di merito non si fondi sulla indica- zione di ragioni palesemente illogiche e tali da infi- ciare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto, in quanto riferibile a circostanze non rilevanti sul piano della valutazione del compor- tamento delle parti nell'ambito della vicenda proces- suale (Cass. 27 aprile 2000 n. 5390, 13 gennaio 2000 5 n. 319; 13 agosto 1999 n. 8635, 14 giugno 1999 n. 5909). Nel caso in esame, l'integrale compensazione delle spese è stata fondata dal Pretore sulla particolarità della materia, e cioè su un elemento rilevante ai fini della decisione, mentre il ricorrente incidentale non ha nemmeno dedotto profili di illogicità della motiva- zione. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate co- me nel dispositivo, vanno poste a carico della ricor- rente dovendo considerarsi prevalente la sua soccom- benza in relazione all'oggetto dei motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara improcedibi- le il ricorso principale ed inammissibile quello inci- dentale;
condanna il ricorrente al rimborso delle spe- se del giudizio di cassazione, liquidate in lire 60.000 oltre a lire 300.000 per onorari. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2000 Il Presidente Il Cons. est. Giovanni ollaDotg. Dott Bonomo mono тога CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE REGISTRAZIONE E BOLL IL CANYCANCELLIERE Prima Sezione Civils 689 Righchi N. Depositato in Candelieria L. 24-11-1981, modifiche al sistema penale }} 30 MAR 2001 ESENTE DA IL CANCELLIERE 23 RT. A 6