Sentenza 28 maggio 2004
Massime • 1
Commette il reato di deturpamento delle bellezze naturali chi effettui l'abbattimento di alberi di alto fusto in area sottoposta a vincolo paesaggistico, in difformità della prescritta autorizzazione preventivamente richiesta per dissodamento di terreno, fatto questo che integra anche il reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490 del 1999, in quanto l'intervento altera o deturpa l'area sottoposta a vincolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2004, n. 29483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29483 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 28/05/2004
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 721
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 12432/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IZ ET, n. a Oliveto Citra il 27 novembre 1973;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno in sede di riesame del 24 settembre 2003;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. NOVARESE;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. ALBANO A. che ha concluso per: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IZ ET ha proposto ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 24 settembre 2003, in sede di riesame, con la quale veniva rigettata l'istanza di annullamento del sequestro preventivo di un'area boscata e di 179 tronchi di pioppo, emesso dal G.i.p. del locale Tribunale il 19 agosto 2003, per il reato di deturpamento di bellezze naturali, deducendo quali motivi la violazione dell'art. 321 c.p.p., poiché il sequestro era stato operato dal Corpo forestale dello Stato in data 11 luglio 2003, il P.M. avanzava richiesta di convalida il 14 luglio 2003 ed il G.i.p. emetteva il decreto di convalida e quello di sequestro preventivo il 19 agosto 2003, sicché risultavano violati i termini di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'art. 321 c.p.p. con conseguente inefficacia del sequestro, la violazione dell'art. 369 c.p.p. per omesso invio dell'informazione di garanzia prima del compimento dell'atto, la violazione dell'art. 369 bis c.p.p. per mancato invio di detto avviso neppure al momento della notifica del decreto di sequestro preventivo, l'erronea applicazione dell'art. 734 c.p. in relazione all'art. 321 c.p.p., in quanto il sequestro preventivo era stato confermato per un reato non "convalidato" dal G.i.p., la mancanza di esigenze cautelari, poiché si è in presenza di un reato di danno, di natura istantanea con effetti permanenti, l'illogicità manifesta della motivazione risultante dal testo del provvedimento, poiché, ritenuta sussistente un'autorizzazione paesaggistica, non poteva ritenersi configurabile la contravvenzione e, comunque, balzava "ictu oculi" la buona fede della ricorrente, sicché era carente il fumus commissi delicti ed, in ogni caso, l'elemento psicologico. MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi sono infondati ed alcuni inammissibili, perché non consentiti in sede di legittimità, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Infatti, secondo giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. sez. 1^ 19 gennaio 1994 n. 5062, El Badoui Abderrahaman rv. 195927 cui adde Cass. sez. 119 novembre 1997 n. 5268, Scala rv. 208794), l'inefficacia del decreto di convalida non travolge l'autonomo provvedimento di sequestro preventivo, sicché a nulla rileva la tardiva emissione del primo, in quanto permane la validità del secondo, che è stato impugnato con l'istanza di riesame, proprio perché l'eventuale gravame nei confronti della sola convalida avrebbe reso inammissibile l'impugnazione.
Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza, confermata da una decisione delle sezioni unite (Cass. sez. un. 4 maggio 2000 n. 7, Mariano rv. 215839), l'informazione di garanzia non deve essere inviata ne' preventivamente ne' contestualmente nei c.d. atti a sorpresa, fra i quali è compreso il sequestro, sia perché non si tratta di atti, per i quali è previsto l'avviso al difensore, sia perché esistono una serie di adempimenti (notifica del decreto motivato, invito a nominarsi un difensore di fiducia ovvero, in mancanza, designazione di uno di ufficio) di questa totalmente assorbenti.
Infine, secondo un uniforme indirizzo giurisprudenziale (Cass. sez. 3^, 7 dicembre 2001 n. 44022, Zadra rv. 220607, alla cui motivazione si rinvia per approfondimenti onde evitare ridondanze di trattazione cui adde Cass. sez. 1^, 8 luglio 2003 n. 29002, Reale rv. 208794) l'informazione alla persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa di cui all'art. 369 bis c.p.p. non è richiesta per gli atti effettuati di iniziativa dalla polizia giudiziaria, mentre esattamente il P.M., aderendo alla tesi restrittiva, che non ritiene quale termine ultimo quello dell'invito a rendere l'interrogatorio, ha inviato detto avviso dopo l'effettuazione dell'atto a sorpresa cioè il sequestro probatorio, tanto più che alla convalida del sequestro preventivo, richiesta dal P.M., non ha diritto di assistere il difensore. Esclusa la fondatezza di queste eccezioni procedurali, sono manifestamente infondate le altre attinenti all'omessa convalida del G. i. p. per il reato di cui all'art. 734 c.p., in quanto la convalida è tardiva ed il sequestro concerne tutte le ipotesi criminose contestate dal P.M., mentre la natura di reato istantaneo con effetti permanenti non esclude l'esigenza preventiva, tanto più che si tratta di un reato di danno (cfr. per tutte Cass. sez. un. 20 marzo 2003 n. 12878, P.M. in proc. Innocenti rv. 223721 e motivazione per parte non massimata).
Inoltre, secondo giurisprudenza uniforme di questa Corte (Cass. sez. 2^, 4 giugno 1997 n. 3808 Baisi rv. 209595), in tema di provvedimenti applicativi di misure cautelari reali, i vizi motivazionali non sono deducibili in sede di legittimità, in quanto rileva soltanto la violazione di legge, in base all'esplicito dettato normativo (art. 325 c.p.p.), che non può essere aggirato, includendo tra le
"violazioni di legge" anche il vizio motivazionale, espressamente contemplato da una specifica disposizione (art. 606 lett. e) c.p.p.), nè gabellando quale violazione di norme sostanziali penali pretese carenze di motivazione, ove le stesse non siano "assolute e "radicali".
Infatti, una recente decisione delle sezioni unite (Cass. sez. un. 13 febbraio 2004 n. 5876, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua) riprende e precisa un'altra pronuncia dello stesso consesso (Cass. sez. un. 10 giugno 2003 n. 26156,Pellegrino rv. 224612), affermando che soltanto la carenza assoluta e radicale di motivazione costituisce una violazione di legge, sicché, al di là delle formule esemplificative contenute, deve trattarsi di carenza grafica o di motivazione del tutto apparente, mentre non rileva l'illogicità manifesta o la parziale mancanza (incompletezza).
Peraltro, il Tribunale salernitano ignora che la violazione di cui all'art. 163 del d. l.vo n. 490 del 1999 (ora art. 181 d. l.vo n. 41 del 2004) si configura pure nell'ipotesi in cui le opere vengano eseguite in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, nella fattispecie ottenuta per dissodamento di terreno ed eseguita con abbattimento di alberi di alto fusto, sicché l'imprecisa, ma non inesatta dizione del P.M. circa la mancanza di autorizzazione viene ampiamente chiarita dal rapporto del C.F. S. cui P.M. e G.i.p. fanno riferimento con motivazione "per relationem". Inoltre, in maniera corretta, stante la formalistica visione del Tribunale, ritiene sussistente il danno paesaggistico e l'alterazione delle bellezze naturali per una totale difformità dall'autorizzazione paesaggistica rilasciata cioè per un'attività non autorizzata, indipendentemente dal pertinente richiamo della decisione delle sezioni unite (Cass. sez. un. 12 gennaio 1993 n. 248, Molinari) e, quindi, dalla possibilità di configurare la contravvenzione in esame, pur in presenza di un'autorizzazione paesaggistica, ritenuta illegittima, in quanto l'intervento altera o deturpa la bellezza naturale. Infine, in presenza di una situazione fattuale, ben rappresentata dal Tribunale e su descritta, alcuna buona fede poteva essere evidente, tanto più che la sentenza citata in ricorso (Cass. sez. 3^ 14 novembre 1996, Balistreri, che ha come precedente Cass. sez. 3^ 25 febbraio 1995 n. 113, Cutonilli rv. 201960) si riferisce ad ipotesi particolare di autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura in deroga, conforme alla legislazione regionale ed alle modifiche legislative apportate dalla legge n. 172 del 1995 (vedi sentenza "Balistreri" massima rv. 206713).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2004