Sentenza 3 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di reati concernenti gli stupefacenti consegnati o comunque destinati a persone minori, il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, ancorché sia contestata l'ipotesi di lieve entità, non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto tale circostanza, essendo ad effetto speciale, comporta il superamento del limite di cinque anni di pena detentiva agli effetti dell'art. 131-bis, commi 1 e 4, cod. pen., elevando a sei anni di reclusione, in esito all'aumento massimo della metà da computare, il massimo edittale di quattro anni previsto per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. citato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2020, n. 3242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3242 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2020 |
Testo completo
03242-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1884 Elisabetta Rosi Presidente - Giovanni Liberati - Relatore - UP - 3/12/2020 R.G.N. 50549/2019 Antonella Di Stasi Stefano Corbetta Fabio Zunica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ST CO, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 28/5/2019 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. DEPOCITATA IN CANCELLTRA 27 GEN 2021 TO RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 maggio 2019 la Corte d'appello di Venezia ha confermato, respingendo l'impugnazione dell'imputato, la sentenza del 6 giugno 2018 del Tribunale di Belluno, con la quale CO ST era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno, due mesi e quindici giorni di reclusione e 2.200,00 euro di multa, in relazione a due contestazioni del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. a), del medesimo d.P.R. 309/90 (per avere detenuto a fine di cessione 18 grammi di marijuana, capo D, e ceduto in più occasioni, anche a minori, hashish e marijuana, capo E). La Corte territoriale, nel disattendere l'impugnazione dell'imputato, ha, anzitutto, evidenziato l'inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. invocata dall'appellante, in considerazione della contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. 309/90, trattandosi di circostanza a effetto speciale in conseguenza della quale la pena massima applicabile al delitto contestato al ricorrente risultava essere di sei anni di reclusione, superiore al limite di cinque anni stabilito dal primo comma dell'art. 131 bis;
è stata, poi, al medesimo riguardo, sottolineata la abitualità delle condotte, derivante dalla loro ripetizione. La Corte d'appello ha poi confermato anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione della assenza di elementi di positiva considerazione a tale riguardo e della precedente condanna riportata dall'imputato nel 2016. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. pen., l'insufficienza della motivazione in ordine alla esclusione della applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. per la particolare tenuità dei fatti, non essendo state adeguatamente considerate la qualificazione delle condotte come di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e la condizione di tossicodipendente dell'imputato.
2.2. Con il secondo motivo ha lamentato un ulteriore vizio della motivazione, che sarebbe carente e manifestamente illogica nella parte relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, confermato dalla Corte d'appello senza una adeguata considerazione degli elementi addotti sul punto dalla difesa, attraverso una generica valutazione della non marginalità dell'apporto causale del ricorrente alla realizzazione dei reati contestati. 2 3. Il Procuratore Generale nelle sue richieste ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando la correttezza della motivazione, sia nella parte relativa alla esclusione della configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in considerazione della ripetizione delle condotte, qualificabili come abituali pur in presenza del medesimo disegno criminoso;
sia con riferimento alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Il primo motivo, relativo alla indebita esclusione della configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato. Correttamente, infatti, la Corte d'appello di Venezia ha, preliminarmente, escluso la applicabilità di tale causa di non punibilità a causa del superamento del limite di pena di cinque anni di pena detentiva stabilito a tal fine dall'art. 131 bis, comma 1, cod. pen., a causa della contestazione e della affermazione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. 309/90, la quale, tra l'altro, prevede, alla lett. a), che le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore. Poiché, ai sensi del quinto comma dell'art. 131 bis cod. pen., ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma della medesima disposizione non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, e, in quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69, la contestazione e l'affermazione, nel caso in esame, della configurabilità della suddetta circostanza aggravante, che è ad effetto speciale, in quanto determina un aumento di pena superiore a un terzo, comporta il superamento del suddetto limite massimo di cinque anni della pena detentiva applicabile, in quanto, per effetto della applicazione dell'aumento massimo della metà alla pena edittale massima di quattro anni di reclusione, pena detentiva massima applicabile al reato contestato al ricorrente è di sei anni di reclusione, superiore al suddetto limite di cinque anni. Tale rilievo, che ha carattere assorbente e preliminare, non è stato in alcun modo considerato dal ricorrente, che lo ha completamento tralasciato e neppure 3 ha considerato, tantomeno in modo critico, gli ulteriori rilievi della Corte d'appello, che, nel sottolineare la pluralità e la ripetizione delle condotte, anche in tempi diversi, ha correttamente escluso la occasionalità della condotta, ritenendola, anzi abituale, escludendo così anche nel merito la sussistenza dei presupposti per poter ritenere configurabile tale causa di non punibilità. Ne consegue la manifesta infondatezza dei generici rilievi sollevati dal ricorrente, stante la preclusione alla applicazione di tale causa di non punibilità derivante dalla pena detentiva applicabile alle condotte dallo stesso realizzate, oltre che alla luce della non occasionalità di tali condotte.
3. Analoghi rilievi posso essere svolti per quanto riguarda il secondo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, di cui il ricorrente si è lamentato in modo del tutto generico, senza indicare le ragioni per le quali sarebbe meritevole di tale beneficio, né individuare violazioni di disposizioni di legge penale o processuale o vizi della motivazione, che non è stata in alcun modo considerata e nella quale, invece, la Corte d'appello, sottolineando la mancanza di elementi di positiva considerazione al riguardo e la rilevanza della precedente condanna per fatto analogo, ha adeguatamente giustificato la valutazione negativa sulla personalità dell'imputato posta a fondamento della esclusione della riconoscibilità di tali circostanze, che può essere giustificata anche attraverso la sola indicazione degli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati prevalenti o assorbenti nella valutazione di gravità della condotta e nel giudizio negativo sulla personalità dell'imputato (cfr. (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142).
4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a causa della genericità e della manifesta infondatezza di tutte le censure cui è stato affidato. Conseguono l'onere delle spese del procedimento e del versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3/12/2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Rosi Ros Giovanni Liberati Shibenow diy