Sentenza 17 ottobre 2017
Massime • 1
Presupposto dell'adozione di misure cautelari, sia nella fase di indagini preliminari sia nelle ulteriori fasi del giudizio, è la richiesta del pubblico ministero, la cui mancanza integra l'ipotesi di nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2017, n. 52540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52540 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2017 |
Testo completo
AJR ере52540-17 76 Ope REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/10/2017 - Presidente - Sent. n. sez.1547/17 PATRIZIA PICCIALLI VINCENZO PEZZELLA - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ALESSANDRO RANALDI N. 16811/2017 ANTONIO LEONARDO TANGA LOREDANA MICCICHE' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: c/ AT TA nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 04/04/2017 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto del GIP con riguardo al sequestro dei beni diversi dalla somma di denaro. C RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di AE RO propone ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 4.4.2017 che ha confermato il decreto di sequestro preventivo del GIP avente ad oggetto numerosi oggetti, tra i quali diversi orologi di valore, assegni bancari, oggetti preziosi e la somma di denaro di € 35.440, rinvenuti nell'abitazione del ricorrente, indagato per i reati di cui agli artt. 644, 648 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90. 2. Il ricorrente lamenta la violazione della legge processuale in relazione ai seguenti profili. I) Assenza di motivazione. Espone che la polizia giudiziaria ha sequestrato presso l'abitazione del ricorrente sostanza stupefacente, monili, orologi, assegni, munizioni e denaro;
il PM ha convalidato il sequestro probatorio di tutti i beni sequestrati eccetto il denaro, per il quale ha chiesto al GIP la convalida del sequestro preventivo d'urgenza e l'emissione del decreto di sequestro preventivo;
il Gip, inopinatamente, ha disposto la misura cautelare reale sull'intero materiale oggetto del sequestro in questione. Deduce che il Tribunale ha apoditticamente respinto l'istanza difensiva con cui si denunciava la nullità del sequestro del GIP relativamente ai beni diversi dal denaro, stante l'assenza della domanda del PM, affermando con motivazione apparente che la richiesta del PM si riferisce, in maniera omnicomprensiva, a "quanto in sequestro", di talché il richiamo al denaro rinvenuto deve ritenersi effettuato a titolo meramente esemplificativo». Ciò nonostante la richiesta del PM facesse chiaro riferimento al reperto indicato in epigrafe», vale a dire alla somma di denaro. II) Nullità del provvedimento cautelare perché assunto in assenza della richiesta del PM;
III) Assenza di motivazione del decreto del GIP in relazione al fumus dei reati e al periculum in mora, cui il Tribunale non poteva ovviare . per3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha concluso l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto del GIP con riguardo al sequestro dei beni diversi dalla somma di denaro. 2 C CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto entrambi attinenti alla medesima questione di fondo riguardante la dedotta nullità del sequestro preventivo per assenza della domanda cautelare del PM, sono fondati.
2. Dagli atti processuali allegati al ricorso si evince chiaramente che il PM aveva chiesto al GIP solo la convalida del sequestro preventivo di urgenza della somma di denaro, visto che per gli altri oggetti sequestrati dalla polizia giudiziaria nel corso della perquisizione eseguita presso l'abitazione del prevenuto (sostanze stupefacenti, proiettili, orologi e oggetti preziosi, assegni bancari e foglietti manoscritti, cfr. verbale di perquisizione e sequestro in data 16.11.2016) il PM aveva già provveduto a disporre la convalida del sequestro probatorio, con decreto in data 18.11.2016. Il tenore della richiesta del PM - diversamente da quanto erroneamente affermato nell'ordinanza impugnata - è inequivocabilmente limitato alla somma di denaro, laddove chiede al GIP la convalida del sequestro preventivo di urgenza eseguito dalla polizia giudiziaria, con riferimento al reperto indicato in epigrafe», vale a dire la somma di € 35.440,00 (trentacinquemilaquattrocento40) in banconote di vario taglio». A fronte di tale richiesta il GIP ha ritenuto di convalidare e disporre il sequestro «del materiale e dei beni di cui al verbale di sequestro del 16/11/2016 eseguito dalla Squadra Mobile di Napoli», vale a dire di tutti i beni e oggetti sequestrati dalla polizia nel corso della perquisizione. Ricorre dunque la nullità denunciata dal ricorrente, con riferimento al disposto sequestro preventivo dei beni diversi dal denaro, stante la riscontrata assenza di domanda cautelare del PM sui detti beni. E' pacifico, infatti, che presupposto dell'adozione di misure cautelari (personali e reali), sia nella fase di indagini preliminari sia nelle ulteriori fasi del giudizio, è la richiesta del PM, la cui mancanza integra l'ipotesi di nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 33858 del 10/07/2008, P.M. in proc. Maazouzi, Rv. 24079901).
3. Il terzo motivo è infondato. Premesso che la rilevanza della censura è limitata al sequestro preventivo della somma di denaro, atteso che per i restanti beni si è già detto che il sequestro disposto dal GIP è nullo per difetto di domanda cautelare del PM, si 3 C osserva che nel caso il Tribunale ha legittimamente integrato la scarna ma comunque sussistente motivazione contenuta nel provvedimento del GIP che, nel richiamare il verbale di sequestro della polizia giudiziaria del 16.11.2016, ha sostanzialmente dato atto del fatto che, in relazione alle ipotesi di reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 e di usura, nell'abitazione dell'indagato era stata trovata droga, numerosi oggetti preziosi e una consistente somma di denaro in contanti, apparentemente incompatibili con la situazione socio-economica del RO, il quale, fra l'altro, nell'immediatezza non aveva fornito agli inquirenti alcuna motivazione valida circa il possesso di tali beni (cfr. l'ultima pagina del verbale di p.g. del 16.11.2016). Tali elementi sono stati valorizzati dal GIP anche per giustificare la sussistenza del requisito del periculum in mora. L'ordinanza del Tribunale non ha fatto altro che integrare il percorso motivazionale del primo giudice - anche alla luce delle giustificazioni addotte dal ricorrente, reputate inadeguate e inverosimili -, secondo un'operazione del tutto legittima, dovendosi qui ribadire l'orientamento che afferma la persistenza anche a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 16 aprile 2015, n. 47 all'art. 309, comma nono, cod. proc. pen. del potere-dovere del Tribunale del - riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato, che non opera soltanto in caso di motivazione mancante o apparente (Sez. 2, n. 46136 del 28/10/2015, P.M. in proc. Campanella, Rv. 26521201).
4. L'accoglimento dei primi due motivi di censura comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del provvedimento di sequestro del GIP, limitatamente ai beni diversi dal denaro. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro preventivo del GIP in data 22.11.2016 limitatamente ai beni diversi dal denaro. Rigetta il ricorso nel resto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 17 ottobre 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Patrizia Piccal elli Alessandro Ranaldi Depositats in Cancellera 17 NOV 2017 O