Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/1999, n. 1133
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Sentenza 10 febbraio 1999

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L'obbligo di risarcire il maggior danno posto dall'art. 1591 cod. civ. a carico del conduttore in mora nella riconsegna della cosa locata integra un caso di responsabilità contrattuale e presuppone la specifica prova, a carico del locatore, di una effettiva lesione del patrimonio consistente, per esempio, nel non aver potuto dare in locazione il bene per un canone più elevato, nel non aver potuto utilizzare direttamente e tempestivamente il bene, nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzo conveniente od in altre analoghe situazioni pregiudizievoli.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/1999, n. 1133
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1133
    Data del deposito : 10 febbraio 1999

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