Sentenza 20 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di sospensione della esecuzione di misure cautelari, il principio per cui uno stesso periodo di detenzione non può essere imputato a più titoli opera nel senso che, ove venga emesso ordine di esecuzione nei confronti di un soggetto in custodia cautelare per altro fatto, il periodo successivo all'inizio della carcerazione non è computabile nella pena detentiva che per quel fatto dovrà essere scontata qualora intervenga condanna definitiva, in quanto ai fini del computo suddetto si dovrà tenere conto soltanto di quella frazione temporale trascorsa in stato di custodia cautelare relativamente alla quale non vi sia stata sovrapposizione con l'espiazione della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2015, n. 4152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4152 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GALLO Domenico - Presidente - del 20/01/2015
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 139
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 44268/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV ER N. IL 14/04/1971;
avverso l'ordinanza n. 4684/2014 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 10/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
sentite le conclusioni del PG Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Preziosi Massimo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza depositata il 12 settembre 2014, il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello proposto nell'interesse di AV RN avverso le ordinanze pronunciate dalla Corte di appello di Napoli il 4 e 20 giugno 2014, con le quali era stata respinta la richiesta volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia della misura disposta per i reati di cui all'art. 416-bis c.p. e quello di tentata estorsione aggravata, per essere stata la pena inflitta in continuazione per tali reati superiore al periodo di custodia già sofferto. Deduceva al riguardo il giudice del riesame che nella specie, doveva tenersi conto del periodo di sospensione subito dalla custodia, per effetto di un ordine di esecuzione con retrodatazione della decorrenza dal 26 maggio 2009 e termine alla data del 25 maggio 2013, con la conseguenza che la durata della custodia agli effetti dell'art. 300 c.p.p., comma 4 risultava inferiore alla misura di anni tre e mesi dieci, pari alla pena inflitta per i reati cui la custodia si riferiva.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale, dopo aver sottolineato la incongruenza di considerare come termine massimo di custodia un periodo di gran lunga superiore alla pena inflitta, osserva che avendo il Tribunale dato atto che il AV aveva subito custodia cautelare per l'odierno procedimento dal 6 giugno 2008 al 5 gennaio 2012, la sospensione non impediva di tenere conto del periodo di privazione della libertà concretamente subito al quale doveva esser aggiunto l'ulteriore periodo dal 25 maggio 2013 alla data odierna, cosicché risulta maturato il termine massimo di custodia in rapporto alla durata della pena inflitta.
Il ricorso non è fondato. Palesemente inconsistente si rivela, anzitutto, l'assunto secondo il quale dovrebbe reputarsi illogica la situazione per la quale il termine di custodia per i reati oggetto di condanna sarebbe "quasi il triplo" della pena irrogata (censurandosi, al riguardo, come espresso motivo di ricorso, il presunto silenzio serbato al riguardo dai giudici a quibus), dal momento che vengono confrontate fra loro categorie eterogenee, quali quelle della durata massima della custodia - che evoca un profilo astratto di "termini" - e quello -concreto, e non teorico - della "durata" della pena inflitta. Quanto, poi, alla pretesa "estensibilità," anche al di fuori del ristretto tema del calcolo dei termini di durata massima della custodia, dell'eccezionale concorrenza e compatibilità fra titolo cautelare e titolo esecutivo, va osservato che la previsione dettata dall'art. 297 c.p.p., u.c. si radica sul principio (del tutto coerente con il sistema e con le regole che sanciscono e disciplinano gli effetti del concorrere dei titoli in funzione della relativa fungibilità) che non consente (come la dottrina ha sottolineato) "esecuzioni sincrone" della custodia cautelare e del titolo esecutivo, con la sola rigorosa eccezione (per ciò stesso da riguardare in termini di stretta interpretazione) rappresentata dal fatto che le due eterogenee fenomenologie (cautelare ed esecutiva) sono dal legislatore qualificate come "compatibili" (e dunque "equiparabili," secondo una fictio iuris) "ai soli effetti del computo dei termini di durata massima" della custodia cautelare. Deve dunque essere condiviso l'orientamento di questa Corte secondo il quale, in materia di sospensione della esecuzione di misure cautelari, opera la regola fondamentale per cui uno stesso periodo di detenzione non può essere imputato a più titoli, nel senso che, ove venga emesso ordine di esecuzione nei confronti di un soggetto in custodia cautelare per altro fatto, il periodo successivo all'inizio della carcerazione non è computabile nella pena detentiva che per quel fatto dovrà essere scontata qualora intervenga condanna definitiva: ai fini del computo suddetto si dovrà tenere conto soltanto di quella frazione temporale trascorsa in stato di custodia cautelare relativamente alla quale non vi sia stata sovrapposizione con l'espiazione della pena. (Sez. 1, n. 30831 del 27/06/2006 - dep. 19/09/2006, Lloti, Rv. 234795). Pertanto, ai fini di cui all'art. 300 c.p.p., comma 4, secondo cui la custodia cautelare perde efficacia quando, essendo stata pronunciata sentenza di condanna, la sua durata risulti non inferiore all'entità della pena inflitta, non può tenersi conto, nel computo di detta durata, del periodo in cui il soggetto sia stato detenuto anche in forza di un sopravvenuto titolo di espiazione di una pena a lui inflitta per altri fatti, atteso che il regime della compatibilità fra custodia cautelare ed espiazione opera soltanto nei limiti di cui all'art. 297 c.p.p., comma 5 e cioè ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare. (Sez. 1, n. 6066 del 04/11/1999 - dep. 21/12/1999, Prete, Rv. 214841).
Considerato, quindi, che, tenuto conto del periodo di sospensione determinato dalla sopravvenienza di titolo esecutivo, il periodo residuo di custodia non risulta eccedente la durata della pena inflitta per i titoli di reato cui si riferisce lo status custodiale, la decisione adottata dai giudici del gravame de liberiate si rivela del tutto corretta.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2015