Sentenza 3 giugno 2002
Massime • 1
In tema di assicurazione per i danni conseguenti alla circolazione stradale, l'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore è contenuta nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, e la solidarietà fra assicurato ed assicuratore ha natura atipica, atteso che il debito aquiliano del primo discende "ex delicto" ed è illimitato, mentre quello del secondo di natura indennitaria deriva "ex lege" e trova limite nella capienza del massimale, senza che nessuna influenza possa attribuirsi, per derogare a quest'ultimo limite, al fatto che in sede penale, con sentenza passata in giudicato, l'assicuratore sia stato condannato quale responsabile civile, in solido con l'imputato assicurato, al risarcimento del danno in via generica nei confronti del danneggiato, giacché la solidarietà, disposta in via generale ed astratta dall'art. 489 cod. proc. pen. (ora abrogato e sostituito dall'art. 538 cod. proc. pen. ), non preclude ed, anzi, impone, l'accertamento, nei singoli casi concreti, del titolo in forza del quale ciascuno dei coobbligati è tenuto alla prestazione e se l'unicità di quest'ultima soffre o meno limitazioni per effetto di particolari disposizioni convenzionali o legali.
Commentari • 4
- 1. La limitazione di responsabilità dei sindaci ai sensi dell’art. 2407 c.c.Accesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 5 novembre 2025
- 2. no all'efficacia riflessa del giudicato verso l’assicuratoreAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 18 luglio 2019
- 3. Il responsabile è litisconsorte nella procedura di risarcimento direttoLattarulo Carmine · https://www.diritto.it/ · 29 settembre 2017
Il fatto. Un danneggiato convenne in giudizio l'impresa assicuratrice in regime di indennizzo diretto per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti in sinistro stradale. La domanda venne respinta e, in sede di appello, il Tribunale dichiarò la nullità del giudizio di primo grado, disponendo il rinvio della causa al Giudice di pace ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile. Il danneggiato, anzicchè integrare (facilmente) il contraddittorio, decideva di presentare (difficile) ricorso per Cassazione. La decisione. La pronuncia ha il merito di porre la parola “fine” ad una corrente, fortunatamente …
Leggi di più… - 4. Indennizzo diretto, il responsabile è litisconsorte necessarioAccesso limitatoCarmine Lattarulo · https://www.altalex.com/ · 26 settembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/06/2002, n. 7993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7993 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - rel. Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MILANO ASSICURAZIONI SPA (Società incorporante della S.p.A. LLOYD INTERNAZIONALE), con sede in Milano, in persona del legale rappresentante Dott. Ivano Cantarale, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L MANTEGAZZA 24, presso il Sig. LUIGI GARDIN, difesa dall'avvocato GAFTANO DE MAURO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
VE TA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DUE MACELLI 75, presso lo studio dell'avvocato AMILCARE FOSCARINI, difesa dall'avvocato LUCIO CAPRIOLI, giusta delega in atti;
nonché contro
ID NT, CI DA, CI AD, CI VA, CI AL, elettivamente domiciliati in ROMA PZA GIOVANNI RANDACCIO 1, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO MUSA, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 170/99 della Corte d'Appello di LECCE, emessa il 19/02/99 e depositata il 05/05/99 (R.G. 270/92+325/92);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Gaetano DE MAURO;
udito l'Avvocato Lucio CAPRIOLI;
udito l'Avvocato Leonardo MUSA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 13.9.1982 un'autovettura condotta dalla proprietaria TI AN RI, assicurata dal Lloyd internazionale SP e recante a bordo MA MA incorse in un sinistro stradale, in esito al quale la MA subì gravissime lesioni personali, che ne provocarono il decesso cinque giorni dopo. Con sentenza penale trascorsa in giudicato la TI fu condannata a pena di giustizia per omicidio colposo, quale responsabile esclusiva del sinistro, e fu inoltre condannata al risarcimento dei danni in favore dei congiunti della infortunata, in solido col responsabile civile Lloyd internazionale.
NV NI (madre della defunta), nonché MA DA, MA AN, MA IV e MA NO (suoi fratelli) convennero dinanzi al Tribunale di Lecce la TI e il Lloyd Internazionale per la liquidazione dei danni. I convenuti resistettero alla domanda. Con sentenza del 17.12.1991 il Tribunale condannò in solido la TI ed il Lloyd Internazionale, in favore di tutti gli attori, al risarcimento del danno patrimoniale emergente e dei danni morali e, in favore della sola madre superstite NV NI, anche al risarcimento del danno patrimoniale inerente alla perdita dell'aspettativa di futuri contributi economici da parte della figlia defunta. Il Tribunale attribuì, inoltre, ai danneggiati gli interessi legali su tutti gli importi dei risarcimenti, da rivalutarsi anno per anno a decorrere dal momento del sinistro. Su appello principale della Milano AZ SP (succeduta per incorporazione al Lloyd Internazionale) e su appelli incidentali della TI, della NV e dei MA, la Corte di Lecce, con sentenza del 5.5.1999 ha ridotto alcuni degli importi dei risarcimenti liquidati in primo grado. Ha, inoltre, attribuito alla NV e ai MA "iure hereditatis" il risarcimento del danno biologico sofferto dall'infortunata prima della morte. Ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale, osservando, in particolare: 1) che la condanna dell'assicuratore oltre i limiti dei massimali di polizza per interessi e per maggior danno da svalutazione doveva ritenersi imposta dal giudicato penale, con cui l'assicuratore (quale responsabile civile) era stato condannato, in favore delle parti civili, senza alcuna limitazione, in solido con l'imputata; 2) che anche la somma di L. 15.000.000, offerta in corso di causa dall'assicuratore ai danneggiati, andava rivalutata perché l'offerta era stata legittimamente rifiutata da gli interessati. Ricorre la Milano AZ con tre motivi. Resistono con distinti controricorsi la NV e i MA da una parte e la TI dall'altra.
La TI ha prodotto anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la società ricorrente denuncia violazione degli artt. 2055 cod.civ. e 18 legge 24.12.1969 n. 990. Lamenta che la Corte di merito, pur riducendo alcuni degli importi dei risarcimenti, abbia imposto all'assicuratore il pagamento di interessi sui massimali di polizza rivalutati con riferimento al momento della decisione. La doglianza è fondata. La Corte territoriale ha rigettato il conforme motivo di appello proposto dalla Milano AZ avverso la sentenza del Tribunale, affermando che il limite del massimale non spiegava nella specie alcuna rilevanza perché con sentenza penale trascorsa in giudicato la società assicuratrice, quale responsabile civile, era stata condannata, in solido con l'imputata assicurata TI, al risarcimento dei danni "senza alcun riferimento ad eventuali limiti derivanti dal massimale di polizza". Con questa affermazione la Corte leccese è effettivamente incorsa nelle denunziate violazioni, giacche ha contraddetto: 1) il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui in tema di assicurazione per i danni conseguenti alla circolazione stradale l'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore è contenuta nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione e la solidarietà fra assicurato ed assicuratore ha natura atipica atteso che il debito aquiliano del primo discende "ex delicto" ed è illimitato, mentre quello del secondo di natura indennitaria deriva "ex lege" e trova limite nella capienza del massimale, senza che nessuna influenza possa attribuirsi, per derogare a quest'ultimo limite, al fatto che in sede penale, con sentenza passata in giudicato, l'assicuratore sia stato condannato quale responsabile civile, in solido con l'imputato assicurato, al risarcimento del danno in via generica nei confronti del danneggiato, giacché la solidarietà, disposta in via generale e astratta dall'art. 89 cod.proc.civ. (ora abrogato e sostituito dall'art. 538 cod.proc.pen), non preclude ed anzi impone l'accertamento, nei singoli casi concreti, del titolo in forza del quale ciascuno dei coobbligati è tenuto alla prestazione e se l'unicità di quest'ultima soffra o meno limitazioni per effetto di particolari disposizioni convenzionali o legali (
Col terzo motivo la società ricorrente denunzia la "nullità della sentenza impugnata con riferimento al danno biologico". Lamenta che la Corte territoriale abbia attribuito alla NV e ai MA il risarcimento "iure hereditatis" di un danno biologico asseritamente subito dalla defunta loro congiunta MA MA, quantunque tale pregiudizio non fosse nella specie configurabile, atteso il brevissimo intervallo di tempo intercorso tra il sinistro e il decesso della infortunata. La doglianza è priva di fondamento. La Corte leccese ha osservato che le gravissime lesioni subite dalla MA MA ne avevano comportato la assoluta invalidità per il periodo che, dopo il sinistro, aveva preceduto la sua morte e questa argomentazione, in quanto esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, sfugge al sindacato di legittimità.
La impugnata sentenza va, dunque, cassata limitatamente al punto investito dalla censura accolta, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce, che si uniformerà ai principi di diritto innanzi enunciati e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta gli altri. Cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2002