Cass. civ., sez. III, sentenza 03/06/2002, n. 7993
CASS
Sentenza 3 giugno 2002

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Massime1

In tema di assicurazione per i danni conseguenti alla circolazione stradale, l'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore è contenuta nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, e la solidarietà fra assicurato ed assicuratore ha natura atipica, atteso che il debito aquiliano del primo discende "ex delicto" ed è illimitato, mentre quello del secondo di natura indennitaria deriva "ex lege" e trova limite nella capienza del massimale, senza che nessuna influenza possa attribuirsi, per derogare a quest'ultimo limite, al fatto che in sede penale, con sentenza passata in giudicato, l'assicuratore sia stato condannato quale responsabile civile, in solido con l'imputato assicurato, al risarcimento del danno in via generica nei confronti del danneggiato, giacché la solidarietà, disposta in via generale ed astratta dall'art. 489 cod. proc. pen. (ora abrogato e sostituito dall'art. 538 cod. proc. pen. ), non preclude ed, anzi, impone, l'accertamento, nei singoli casi concreti, del titolo in forza del quale ciascuno dei coobbligati è tenuto alla prestazione e se l'unicità di quest'ultima soffre o meno limitazioni per effetto di particolari disposizioni convenzionali o legali.

Commentari4

  • 1La limitazione di responsabilità dei sindaci ai sensi dell’art. 2407 c.c.Accesso limitato
    Paolalicci · https://www.judicium.it/ · 5 novembre 2025

  • 2no all'efficacia riflessa del giudicato verso l’assicuratoreAccesso limitato
    Marcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 18 luglio 2019

  • 3Il responsabile è litisconsorte nella procedura di risarcimento diretto
    Lattarulo Carmine · https://www.diritto.it/ · 29 settembre 2017

    Il fatto. Un danneggiato convenne in giudizio l'impresa assicuratrice in regime di indennizzo diretto per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti in sinistro stradale. La domanda venne respinta e, in sede di appello, il Tribunale dichiarò la nullità del giudizio di primo grado, disponendo il rinvio della causa al Giudice di pace ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile. Il danneggiato, anzicchè integrare (facilmente) il contraddittorio, decideva di presentare (difficile) ricorso per Cassazione. La decisione. La pronuncia ha il merito di porre la parola “fine” ad una corrente, fortunatamente …

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  • 4Indennizzo diretto, il responsabile è litisconsorte necessarioAccesso limitato
    Carmine Lattarulo · https://www.altalex.com/ · 26 settembre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 03/06/2002, n. 7993
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7993
Data del deposito : 3 giugno 2002

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