Sentenza 25 gennaio 2006
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 189, commi primo e sesto, c.d.s. (cosiddetto reato di "fuga"), la condotta di colui che - in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone - effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea (nella specie "per pochi istanti"), senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo. (La Corte ha rilevato che il dovere di fermarsi sul posto dell'incidente deve durare per tutto il tempo necessario all'espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell'identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perché, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire né l'identificazione del conducente, né quella del veicolo, né lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell'incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica).
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In tema di omicidio stradale, il conducente che esegue una manovra di retromarcia in area urbana con mezzo privo di adeguata visibilità posteriore e in prossimità di esercizi frequentati da pedoni, ha l'obbligo di verificare che la traiettoria sia libera, anche prevedendo condotte imprudenti di terzi, in forza dei generali obblighi di prudenza, attenzione e gestione del rischio codificati dal Codice della strada. L'impatto con un pedone non visibile, in simili condizioni, integra colpa specifica, non potendo invocarsi né l'imprevedibilità né il caso fortuito. Integra il reato di fuga dopo sinistro (art. 189, co. 6, C.d.S.) la condotta di colui che, pur fermandosi brevemente, si allontani …
Leggi di più… - 2. Incidente obbliga a fermarsi (Cass. 23931/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 luglio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/01/2006, n. 20235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20235 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 25/01/2006
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 135
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 10789/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SC NI, N. IL 12/04/1980;
avverso SENTENZA del 27/01/2005 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI LIONELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza pronunciata il 27 gennaio 2005 la Corte di appello di Venezia ha, sull'appello dell'imputato - in parziale riforma della sentenza emessa il 6 ottobre 2000 dal tribunale di Rovigo, di condanna di IS CO alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di giorni quindici di reclusione per il delitto di cui all'art. 189 C.d.S., comma 6, (commesso il 28 luglio 1998 alla guida di un ciclomotore), con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi tre, ed assolutoria del predetto imputato dall'ulteriore reato previsto dal citato art. 186, comma 7) - sostituito la pena detentiva con quella di Euro 570,00 di ammenda, ha revocato la sanzione accessoria e la sospensione condizionale della pena, ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata.
Avverso tale decisione ricorre per Cassazione, a mezzo del difensore, il IS deducendo il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) sia in ordine alla adottata interpretazione dell'obbligo imposto dall'art 189 C.d.S., comma 2, laddove i secondi giudici, pur essendo pacifico che egli si era fermato immediatamente dopo l'avvenuta collisione del veicolo da lui condotto con altro ciclomotore condotto da MO AN, e si era trattenuto sul posto per diversi minuti (come riconosciuto nella sentenza di primo grado), hanno ugualmente affermato la sua responsabilità per la violazione della norma di cui all'art. 189 C.d.S., comma 2, sia riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del suddetto reato, integrato dal dolo, in un contesto nel quale lo stesso primo giudice aveva riconosciuto che il MO in un primo momento non si era avveduto della ferita da lui riportata a seguito dello scontro dei veicoli, e da tale circostanza - afferma il ricorrente - si sarebbe dovuto logicamente evincere che esso imputato non fosse, a maggior ragione, consapevole del (lievissimo) danno fisico riportato dal predetto MO, mancata consapevolezza escludente l'elemento soggettivo del delitto contestato. I suddetti motivi sono infondati.
I giudici di merito hanno ricostruito il fatto, sulla base della testimonianza resa dal MO, nei termini che seguono. Il IS, alla guida di un ciclomotore, non aveva rispettato il diritto di precedenza spettante al teste, il quale conduceva un veicolo dello stesso genere, causando la collisione tra i due mezzi, dopo di che si era fermato soltanto "per brevi istanti" e si era allontanato non consentendo l'acquisizione di elementi utili per la sua identificazione (avvenuta in realtà ad opera di un giovane presente al fatto, il quale conosceva il soprannome dell'imputato). Tale condotta, a pare dei giudici merito, integra il reato di cui all'art. 189 C.d.S. ("Comportamento in caso di incidente"), commi 1 e 6, cosiddetto reato di "fuga", il cui evento materiale consiste nell'allontanarsi del conducente dal luogo dell'investimento così da impedire o, comunque, ostacolare l'accertamento della propria identità personale e la ricostruzione delle modalità del sinistro. Tale affermazione non soffre del vizio di illogicità manifesta dedotto dal ricorrente (il quale sottolinea la differenza lessicale tra i termini "fermata" e "sosta"), ed è invece in linea con l'insegnamento del giudice di legittimità, a tenore del quale, in tema di circolazione stradale, la condotta di colui il quale - in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone - effettui sul luogo del sinistro una sosta appena momentanea, senza consentire la propria identificazione, ne' quella del veicolo investitore, integra il reato di fuga, e ciò in quanto, poiché tale è la finalità della norma incriminatrice in oggetto, (così come di quella dell'art. 133 C.d.S. previdente), la fermata sul posto deve durare per tutto il tempo necessario all'espletamento delle prime indagini rivolte ai fini suddetti, ond'è che il reato in questione sussiste anche nei casi di arresto momentaneo (vedasi, per tutte, Cass. Sez. 4^ 28/1/1997, n. 579); d'altra parte è del tutto evidente che ove la durata della prescritta fermata potesse essere, nella previsione della norma in esame, anche talmente breve da non consentire ne' la identificazione del conducente, ne' quella del veicolo condotto, ne' lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell'incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo (il tutto con evidente pregiudizio per le ragioni risarcitorie della persona lesa) la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica. Da quanto sin qui osservato emerge la infondatezza del primo motivo di ricorso, inteso a valorizzare quell'avvenuta fermata per qualche attimo da parte dell'imputato che motivatamente è stata ritenuta da ambo i giudici di merito non ottemperante all'obbligo imposto dal primo comma dell'art. 189 C.d.S..
Non più fondato è il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., alle lett. b) ed e) in ordine alla ritenuta sussistenza, in capo all'imputato, di quell'elemento conoscitivo (la consapevolezza del danno alla persona conseguito all'incidente stradale in oggetto) che è richiesto per la configurabilità del dolo del delitto in questione.
È ben vero che, poiché il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189 prevede quale delitto, e non più, come nel precedente codice della strada, quale contravvenzione, l'omissione dell'obbligo di fermarsi dopo un incidente stradale con danno alle persone, detta condotta può essere punita solo se commessa con dolo, e che il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone, la cui verificazione non costituisce una condizione di punibilità, sostanzialmente imputabile a titolo di responsabilità oggettiva, atteso che la sostituzione di una fattispecie dolosa ad una colposa sarebbe poco razionale laddove si ritenesse che la prima è punita indipendentemente dalla consapevolezza da parte dell'agente di tutti gli elementi della stessa, e quindi anche delle conseguenze derivate dall'incidente (Cass. Sez. 4^ 16/2/2000, n. 5164, Biscioni). Tuttavia va ritenuto che nel reato di fuga previsto dalla norma sopra citata l'accertamento dell'elemento psicologico vada compiuto in relazione al momento in cui l'agente ha posto in essere la condotta e, quindi, alle circostanze concretamente rappresentate e percepite a quel momento, che siano univocamente indicative dell'avvenuta causazione di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, dovendosi riservare ad un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro (Cass. Sez. 4^ 12/11/2003, n. 3982, Mancini, nella quale si è anche affermato che il reato di fuga de quo è reato omissivo di pericolo che impone all'agente di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza;
la Corte ha precisato come una diversa interpretazione che collegasse l'obbligo di fermarsi alla condotta da cui sia derivato un danno effettivo alle persone limiterebbe l'ambito di operatività della fattispecie ai soli casi di macroscopica e immediata evidenza di lesioni o di morte).
Orbene, è a tale - qui condiviso - orientamento giurisprudenziale che la Corte veneta si è uniformata, richiamando la sentenza appena citata ed affermando - con una argomentazione in punto di fatto, implicante una valutazione di puro merito non manifestamente illogica e pertanto non censurabile nella presente sede di giudizio - che nella specie l'urto frontale ed il fatto stesso che l'imputato aveva riportato lesioni al labbro inferiore costituivano circostanze chiaramente percepite dal AR nel breve momento in cui si era fermata sul posto e tali da indicare univocamente la causazione di un sinistro idoneo ad arrecare danno alla parte offesa. Tale motivazione sull'elemento soggettivo del reato, non illogica ne' violatrice della legge penale, non è di certo inficiata - tenuto presente il principio di diritto enunciato nella citata sentenza n. 3982/2003 di questa Sezione Quarta della Corte di Cassazione - dalla circostanza che il MO non si avvide immediatamente della lesione subita nell'incidente.
Per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato, con le conseguenze ex art. 616 c.p.p. in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2006