Sentenza 16 novembre 1988
Massime • 4
Il delitto di violenza carnale sussiste non solo quando vi sia stata una lotta strenua capace di lasciare segni sulla vittima, ma anche quando questa si sia concessa solo per porre termine ad una situazione per lei angosciosa ed insopportabile, poiché tale tipo di consenso non è libero consenso, bensì consenso coatto, che ricade sotto la nozione di violenza di cui all'art. 519 cod. pen.. ( Conf mass n 172037; ( Conf mass n 166478; ( Conf mass n 100312).*
Nel reato di violenza carnale la persona offesa è contemporaneamente, soggetto passivo ed oggetto di violenza, poiché nel reato in questione il soggetto persona è degradato ad oggetto; l'oggettività giuridica di tale reato non può essere però rinvenuta nella "libera disponibilità del proprio corpo", in quanto una simile concezione trascura la dimensione spirituale, che è l'aspetto più importante. Pertanto, poiché la persona non può e non deve essere mai degradata a corpo e trattata come corpo, il fatto costituente il reato di violenza carnale si realizza allorché il reo degrada la persona a "corpo da possedere".*
L'orientamento secondo cui la congiunzione carnale violenta, realizzata dal coniuge a danno dell'altro coniuge, non ricadrebbe nella disciplina dell'art. 519 cod. pen. è erroneo, poiché non considera, affatto o nella debita misura, il rispetto dovuto alla persona quale soggetto autonomo e alla sua libera Determinazione. Infatti, il rapporto di coniugio non degrada la persona di un coniuge ad oggetto di possesso dell'altro coniuge, sicché, qualora esso si riduca a violenza ai fini del "possesso del corpo", costituisce un fatto gravemente anti giuridico, che non può non trovare la sua sanzione nella norma dell'art. 519 citato, la quale rappresenta specificazione dell'art. 610 cod. pen. (violenza privata) che tutela la libera Determinazione del volere. ( Conf mass n 155990; ( Conf mass n 136942; ( Conf mass n 134887).*
Non è possibile postulare la "disponibilità" della persona offesa, ai fini dell'esclusione del reato di violenza carnale, desumendola dal suo atteggiamento e dal suo provocante abbigliamento, ritenuti tali da trasmettere messaggi erotici costituenti uno stimolo naturale agli appetiti sessuali. Infatti, tale concezione delle relazioni umane è eccessivamente "naturale", dovendo invece svolgersi i rapporti fra gli uomini al livello della civiltà di una determinata epoca: una donna ha diritto di vestirsi come crede e di lanciare, se vuole, messaggi erotici, ma ciò non autorizza alcuno a violentarla.*
Commentario • 1
- 1. È violenza sessuale anche se il rifiuto della moglie è implicitoMarina Crisafi · https://www.studiocataldi.it/ · 31 gennaio 2016
di Marina Crisafi - Scatta il reato di violenza sessuale se il marito obbliga la moglie ad avere rapporti, anche in assenza di un rifiuto palese della donna, basta infatti un no implicito. Così ha stabilito la Cassazione, nella recente sentenza n. 39865/2015, rigettando il ricorso di un uomo condannato a 3 anni e 9 mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale perpetrato nei confronti della moglie (leggi: Cassazione: costringere la moglie ad avere rapporti sessuali è reato, anche se lei non si oppone"). Nel caso di specie, l'uomo si era difeso, tentando di dimostrare (invano) l'inattendibilità della persona offesa, asserendo un comportamento ambivalente da parte della donna e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/1988, n. 11243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11243 |
| Data del deposito : | 16 novembre 1988 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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La sentenza richiesta è in fase di oscuramento