Sentenza 7 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2002, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN0 1 7 3 6 / 02 LA CORTE SUPRIM DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE RISARCIMENto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DI DANNI Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 15427/99 - Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere Cron.4315 www Rep. 491 Dott. Giovanni SETTIMJ -· Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere- Ud. 18/10/01 Rel. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE LENTINI CARMELA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE DELLA PANETTERIA 15, presso lo studio dell'avvocato 1.55 per diritti CAVALCANTI, difesa dall'avvocatoROSARIO MARIA IL CANCELLIERE VINCENZO GIAMBRUNO, giusta delega in atti;
ricorrente contro 1.3000 CANCELLERIA: PENNISI MATTEO;
- intimato avverso la sentenza n. 476/98 della Corte d'Appello di DG728633 PALERMO, depositata il 09/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 1387 udienza del 18/10/01 dal Consigliere Dott. Ettore -1- BUCCIANTE;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Aurelio GOLIA rigetto del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per il SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 30 ottobre 1986 EL IN convenne davanti al Tribunale di Palermo il notaio TE PE, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni che le aveva cagionato, per non aver compiuto preventi- vamente le necessarie "visure", con riguardo a un atto pubblico con cui ella aveva acquistato da MI NE, per il prezzo di lire 30.000.000, un appartamento poi risultato gravato dalla trascrizione di una domanda proposta da NO NO ex art. 2932 cod. civ., la quale era stata successivamente accolta, sicché si era verificata l'evizione del bene. Il convenuto si difese sostenendo che l'esistenza della formalità era nota alla acquirente e se ne era discusso in sede di stipula con la presenza del legale di lei Pecoraro e di quello dell'alienante avv. Diavv. Gangi, i quali concordemente avevano assicurato che la causa promossa dal NO non era stata iscritta a ruolo e il processo si era estinto, per cui tutti avevano insistito perché si addive- nisse alla conclusione della vendita, anche in considerazione del fatto che il prezzo era stato già versato in precedenza. All'esito dell'istruzione della causa, consi- stita nell'assunzione di prove testimoniali, con 15427/1999 3 Mmm. sentenza del 5 marzo 1994 il Tribunale accolse parzialmente la domanda, condannando TE PE а pagare a EL IN la somma di lire 4.000.000, pari all'importo delle spese vive che l'attrice aveva sostenuto per l'atto in questione. Impugnata da EL IN in via principa- le e incidentalmente da TE PE, la deci- sione è stata riformata dalla Corte di appello di Palermo, che con sentenza del 9 giugno 1998 ha rigettato il primo gravame e accolto il secondo, respingendo in toto l'originaria domanda. A questa pronuncia il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo che dovessero considerarsi attendibili, all'opposto di quanto aveva ritenuto il Tribunale, le deposizioni rese dai testimoni che avevano confermato gli assunti difensivi del convenuto, mentre non potesse prestarsi fede a quelle contrarie. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione EL IN, in base a due motivi. TE PE non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo dei motivi addotti a sostegno del ricorso EL IN, denunciando «viola- zione dell'articolo 1176 codice civile (ai sensi 15427/1999 4 Mm dell'art. 360 n. 3 c.p.c.)» osserva che il notaio incaricato del rogito di un atto avente per V oggetto un immobile è tenuto comunque a compiere le "visure ipotecarie e catastali" e a rendere noti agli interessati i risultati dell'indagine, anche in mancanza di specifico incarico, salvo che ne sia stato espressamente dispensato, come però nella specie non era avvenuto. La censura va disattesa, poiché difetta del requisito della congruenza con la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata. La Corte di appello, infatti, non ha discono- sciuto, in diritto, l'esattezza del principio invocato dalla ricorrente (e costantemente enun- V., tra le più recenti,ciato da questa Corte: Cass. 21 aprile 2000 n. 5232). Ha invece escluso, in fatto, che ricorressero i presupposti per la sua applicazione, in quanto dalle risultanze istruttorie era emerso che l'acquirente non ignorava l'esistenza della trascrizione "pregiu- dizievole" gravante sul bene, ma aveva voluto ugualmente addivenire alla stipula, in quanto i due avvocati che rispettivamente assistevano lei stessa e il venditore le avevano assicurato che non ne sarebbero derivate conseguenze negative ed inoltre il prezzo era stato già pagato. Con il secondo motivo di ricorso EL Len- 15427/1999 5 tini, si duole di «violazione dell'art. 360 comma insufficiente o contraddit- 5 c.p.c. per omessa, lamentando che la Corte di toria motivazione», su argomentazioni meramente appello si è basata trascurato di valutare gli deduttive, mentre ha elementi probatori dotati di certezza. La censura non può essere accolta, in quanto la sentenza impugnata è del tutto immune dai vizi che le vengono addebitati. Il giudice di secondo grado ha dato adeguata- mente conto delle ragioni della decisione, in maniera esauriente e logicamente coerente, me- diante valutazioni e apprezzamenti cui nel ricor- SO non vengono peraltro mosse contestazioni, se non del tutto generiche: ha comparato l'attendi- bilità delle contrastanti deposizioni assunte sul punto cruciale della controversia, spiegando i motivi per cui ha ritenuto credibili coloro che avevano suffragato l'assunto del convenuto, piuttosto che gli altri, dato che i primi erano indifferenti all'esito del giudizio, avevano riferito circostanze confortate da risultanze documentali (come il certificato di mancata iscrizione а ruolo della causa promossa dal NO contro il NE), erano operatori del diritto consapevoli delle responsabilità connesse al testimoniare, mentre d'altra parte i secondi 15427/1999 6 Mm avevano affermato, del tutto improbabilmente, di essersi trovati presenti а un rogito al quale erano estranei. Accertato così che era stata la stessa IN a insistere per la stipula, alla assicurazioni circa la mancanza diluce delle rischi, datele anche dal legale che la assisteva, correttamente la Corte di appello ha concluso nel senso che «avendo il notaio agito su istruzione della cliente, nessuna responsabilità di ordine civilistico può ricadere sul suo operato». Il ricorso quindi deve essere rigettato. Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo TE Penni- si svolto attività difensiva in questa sede. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso. Roma, 18 ottobre 2001 109 12211 Чат Вокий 1456745FT 20,66 149.77 восты IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 155177 07 FEB. 2002 CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 12.1.2012 delle Entrate di Roma 21 versate € 155,77 serie 4 al n.2133 apposta in calce alla copia auterítica (art. 273 T.U. 116 (0)2012) 15427/1999 7