Sentenza 18 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/05/2001, n. 6831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6831 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
E N O I C.C. 66 Z A 5 R T N 6 S A 8 I 9 I 1 . B G R / R E . . BLICA ITALIANA 4 A P L ( R TE SUPREM 83 1 /0 1 . L T D A A U L . NOME D D E B B I D A E R I T T S T N N DICASSAZIONE E 3 E Oggetto S R 1 S E I E . T A TRIBUTI IVA N A SEZIONE TRIBUTARIA PRESTAZIONI DI M SERVIZI INERENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19913/99 Dott. Enrico PAPA - Presidente Dott. Enrico ALTIERI © Consigliere Consigliere 2.15446 Cron Dott. Giuseppe MARZIALE Re. Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Ud. 22/02/01· Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE ! ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ΤΟΤΟ SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MAZZINI 119, presso lo studio dell'avvocato ORESTE BISAZZA TERRACINI, difesa dall'avvocato GIULIANO MILIA, giusta procura a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, elettivamente PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO $2001 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
CORTE SUPREMA DI GASSAZIONE 335 - controricorrente CAMPIONE CIVILE N. 66485 nonchè
contro
UFF IVA CHIETI;
- intimato Commissione avversO la sentenza n. 112/98 della depositata il regionale di L'AQUILA,tributaria 13/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. FATTO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. La Toto spa, rappresentata e difesa come in ricorre contro il Ministero delle Finanze, in atti, persona del Ministro pro tempore, rappresentato e dife- SO ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila ha respinto l'appello della medesima società, confermando il giudizio di primo grado di rigetto del ricorso avverso l'avviso di rettifica della dichiara- zione iva relativa all'esercizio 1991. 1.2. In fatto, a seguito di p.v.c. della Guardia di finanza, l'Ufficio IVA di Chieti ha recuperato l'iva 2 detratta dalla società ricorrente, relativa a viaggi aerei fatturati dalla Aliadriatica spa, ritenendo che tali prestazioni non fossero state assunte nell'esercizio dell'impresa. La società ha impugnato l'avviso di rettifica, assumendo che l'Ufficio non ave- va provato la non inerenza dei voli all'esercizio della impresa. Come già accennato, la società è rimasta SOC- combente in entrambi i gradi di merito.
1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, la società deduce errori logico-giuridici e violazione degli artt. • 19 DPR 633/72 e 2697 c.c.
1.4. Il Ministero resiste con controricorso. La so- ricorrente ha presentato memoria, ai sensi cietà dell'art. 378 c.p.c.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso è privo di fondamento.
2.2. La società ricorrente lamenta che sulla base della sola circostanza di fatto che i voli in questione non erano stati effettuati da dipendenti, l'Ufficio ha ritenuto che si trattasse di prestazioni non inerenti. In tal modo, sempre secondo la ricorrente, i giudici di merito che hanno avallato l'operato dell'Ufficio, sa- rebbero incorsi in un duplice errore logico-giuridico ed applicativo, in quanto dalla circostanza, assoluta- mente irrilevante dal punto di vista giuridico, della 3 estraneità alla azienda dei fruitori dei voli, sarebbe stata tratta la conclusione, errata (in quanto non ne- cessariamente conseguente), della non inerenza dei voli stessi, anche se avallata da non meglio specificate in- formazioni testimoniali. Tale modo errato di ragionare avrebbe portato anche ad una errata interpretazione dell'art. 19 DPR 6333/72 (perché sarebbe stato limitato il diritto alla detrazione dell'iva assolta sui servi- zi, al solo caso in cui i servizi stessi siano stati fruiti dai dipendenti dell'impresa) e alla violazione delle regole sull'onere della prova.
2.3. Tutte le censure formulate dalla ricorrente appaiono prive di fondamento. E' noto che in base all'art. 2697 c.c., chi vuol fare valere in giudizio un diritto, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nella specie, è la società che vuol fare valere il diritto alla detrazione e, quindi, aveva l'onere, rimasto insoddisfatto, di provare il requisito della inerenza. Correttamente, quindi, i giudici di ap- pello hanno posto a fondamento della loro decisione il fatto che "la Società appellante neanche in questa sede ha documentato alcunché". Gli stessi giudici, però, sbagliano quando affermano che soltanto la prova che i voli erano stati effettuati da dipendenti avrebbe con- sentito di ritenere la inerenza dei voli stessi. In 4 realtà, nulla esclude che i viaggi potessero essere inerenti alla attività di impresa, benché effettuati da soggetti non dipendenti. In questo senso, quindi, deve essere corretta la motivazione della sentenza impugna- ta. La conclusione, però, non cambia perché resta il fatto che i giudici di appello affermano che comunque la società non ha provato alcunché e la società stessa non eccepisce di avere offerto la prova della inerenza.
2.4. Non deve indurre in errore la giurisprudenza secondo la quale, in linea di principio, è l'ammini- strazione finanziaria che deve provare la propria pre- tesa fiscale. Tale prova deve essere offerta per supe- rare lo sbarramento di una corretta tenuta delle scrit- ture e dei documenti contabili. Nella specie, invece, il recupero nasce dal rilievo che in sede di verifica non sono stati rinvenuti documenti giustificativi del fatto che la società ricorrente pagava viaggi aerei ad estranei. Di fronte a tale constatazione di carenza do- cumentale, la società avrebbe dovuto farsi carico di dare la dimostrazione della inerenza dei viaggi, me- diante documenti che soltanto la stessa società poteva allegare e produrre. Non può pretendere che sia l'amministrazione finanziaria a fornire la prova nega- tiva della non inerenza.
2.5. Quindi, non è fondata neanche la censura se- 5 condo la quale l'Ufficio, prima, ed i giudici di meri- to, poi, avrebbero escluso il requisito della inerenza sulla base del solo fatto che le persone che hanno be- neficiato dei voli non erano dipendenti della impresa. Se fosse stata rinvenuta la documentazione dalla quale fosse stato possibile evincere che era sorta l' esigen- za che persone estranee alla azienda dovessero effet- tuare alcuni viaggi nell'interesse della stessa, allora la circostanza che tali persone non erano dipendenti non avrebbe avuto alcuna rilevanza. La circostanza stessa, invece, ha assunto rilievo in presenza di un contesto di carenza documentale (vale a dire di un com- portamento omissivo dei responsabili della società in- teressata), tanto più che nemmeno in sede contenziosa è essere esi- stata fornita la documentazione che doveva bita già in occasione dei controlli fiscali.
2.6. Conseguentemente, il ricorso deve essere ri- gettato e le spese, liquidate come da dispositivo, se- guono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pa- gamento delle spese che liquida in complessive lire 3.700.000 (tremilionisettecentomila), di cui lire tre milioni per onorario, oltre le spese prenotate a debi- to. 6 Così deciso in Roma il 22 febbraio 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore (dr. Enrico Papa) (dr. Antonio Merone) * CORTE IL CANCELLIERE C1 DO NO waldo M A U E P R S DEPOSITATPOSITATO IN CANCEL 18 MAG. 2007 A CANCELLIERE C1 Oggi DO NO GL Mold E N 6 8 O 9 5 I 1 Z . / A N 4 / R A - 6 I T 2 B S R . I . R . L A G L P E T . A R D U . L B B A E I A D D R T A I T I S E 1 T 3 N R 1 E E N S . E T I S N A A E M 7