Sentenza 6 maggio 2010
Massime • 1
Non può essere concessa la liberazione anticipata in relazione a semestri in cui il soggetto sia stato sottoposto all'obbligo di dimora.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2010, n. 20279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20279 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 06/05/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1368
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 414/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI TO n. il 4 ottobre 1943;
avverso l'ordinanza 29 ottobre 2009 - Tribunale di Sorveglianza di Milano;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 29 ottobre 2009, depositata in cancelleria il 3 novembre 2009, il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettava il reclamo avanzato nell'interesse di LI TO volto a ottenere la liberazione anticipata in relazione ai semestri 12 giugno 1998/15 novembre 2007 trattandosi di periodo in cui era stato sottoposto ad obbligo di firma nonché ad obbligo di dimora con obbligo di permanere presso l'abitazione dalle 21.00 alle 6.00. 2. - Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per cassazione LI TO chiedendone l'annullamento per i seguenti profili:
a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale;
il Tribunale non ha per vero tenuto conto che nella fattispecie si era venuto a verificare un mixtum compositum di misure cautelari di per sè inammissibile oltre che particolarmente afflittivo per la sua durata (nove anni);
b) inosservanza e mancanza della motivazione dell'ordinanza in ordine alla mancata valutazione oggettiva delle restrizioni;
nulla è stato riferito dal Tribunale pur essendosi trattato di una costrizione complessiva non prevista dal legislatore;
c) illogicità della motivazione in ordine alla eccezione di illegittimità costituzionale in relazione alla misure cautelare atipiche.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 - Rileva questa Corte che non è qui in disamina la rispondenza o meno al modello legale dell'ipotesi di provvedimento di unificazione pene concorrenti di prescrizioni cautelari (e dunque se vi sia stato il preteso lamentato mixtum compositum), quanto piuttosto se il regime cui è stato sottoposto il LI possa essere valutabile ai fini della liberazione anticipata. A questo quesito il Collegio ritiene di dover dar risposta negativa attesa la non equiparabilità tra una misura che impone l'obbligo di firma e di dimora con quella privativa della libertà mediante confinamento in luogo specifico, quale è quella degli arresti domiciliari, equiparata specificatamente dalla legge al regime custodiale in carcere. Le prescrizioni imposte al LI sono mere regolazioni di condotta e impongono sì delle restrizioni di circolazione all'interno di uno specifico perimetro fisico ma consentono di conservare all'interno di esso un'ampia libertà di movimento e di autodeterminazione, tanto da non essere suscettibili di periodici controlli da parte della autorità a ciò demandate.
È ben vero poi che è possibile la liberazione anticipata (con provvedimento discrezionale del giudice) in relazione alla diversa misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali se viene data prova di un concreto recupero sociale durante il periodo di affidamento, ma è anche certo che questa equiparazione è espressamente prevista, anche in questo caso, da una norma legislativa, in ispecie la L. 19 dicembre 2002, n. 277, che ha appunto introdotto la cosiddetta "liberazione anticipata speciale" che ha esteso agli affidati il beneficio L. 26 luglio 1975, n. 354, ex art. 47, comma 12 bis. 3.2 - Manifestamente infondato è altresì il terzo motivo di gravame (illogicità della motivazione in ordine alla eccezione di illegittimità costituzionale in relazione alla misure cautelare atipiche). La motivazione esposta dal Tribunale è corretta e condivisibile. Le misure poste in paragone sono in realtà non comparabili per struttura e finalità sicché in merito alle stesse non è sostenutile la violazione di un qualsivoglia precetto costituzionale (peraltro neppure indicato da chi ha formulato l'eccezione).
4. - Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2010