Sentenza 7 febbraio 2008
Massime • 1
Integra il delitto di calunnia la falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario, anche quando essa preceda la negoziazione del titolo. (Fattispecie nella quale il titolo, dopo la sua denuncia di smarrimento, era stato presentato per l'incasso dal prenditore, cui era stato consegnato in garanzia dell'adempimento di un'obbligazione poi non adempiuta).
Commentari • 2
- 1. La rilevanza penale della falsa denuncia di assegni smarritiAvv. Maria Vittoria Maggi · https://www.iusinitinere.it/
Negli ultimi anni, si è posta la questione della rilevanza penale della falsa denuncia di assegni smarriti. Nel codice penale, i reati di falsa denuncia si identificano nella calunnia e nella simulazione di reato. In particolare, il dibattito sulla falsa denuncia di assegni smarriti è sorto intorno al reato di calunnia. Ci si chiedeva, invero, se ci fossero gli estremi per integrare il reato di cui all'art. 368 c.p. Al fine di rispondere a tale quesito, è opportuna una breve premessa. La calunnia è un reato comune, a natura istantanea e a condotta vincolata e si consuma con la sola presentazione di una dichiarazione mendace all'Autorità giudiziaria o ad altra autorità che a questa abbia …
Leggi di più… - 2. Calunnia: condannato per aver denunciato falsamente lo smarrimento di assegni bancariAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima La falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in pagamento di un'obbligazione, integra il delitto di calunnia in quanto, pur non essendo formulata direttamente un'accusa concernente uno specifico reato, tuttavia, configurando la calunnia un reato di pericolo, è sufficiente che i fatti falsamente rappresentati all'Autorità Giudiziaria, pur se non univocamente indicativi di una fattispecie specifica di reato, siano tali da rendere ragionevolmente prevedibile l'apertura di un procedimento penale, per un fatto procedibile d'ufficio, a carico di persona determinata (Cassazione penale , sez. VI , 27/01/2016 , …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2008, n. 10400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10400 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 07/02/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 242
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 11102/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI LO;
contro sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 5.12.2005;
letti gli atti;
udita la relazione del Consigliere Dott. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Alfredo Montagna, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Ricorre di persona CA LO avverso sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 5.12.2005, che ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 368 c.p., ascrittogli per aver falsamente denunciato lo smarrimento di un assegno, con ciò implicitamente incolpando del reato di ricettazione il prenditore di un assegno, cui il titolo era stato consegnato in garanzia dell'adempimento di un'obbligazione poi non adempiuta (pagamento di una fornitura di carni). Il titolo era stato presentato per l'incasso dal prenditore (e fornitore della merce) in data 19.10.1998; mentre il suo smarrimento era stato denunciato ai carabinieri il 20.7.1998. Deduce il ricorrente erronea applicazione dell'art. 368 c.p. sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato: egli non avrebbe avuto consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, non sapendo chi materialmente fosse in possesso dell'assegno. Deduce inoltre che, in base alla sua denuncia di smarrimento, poteva essere ipotizzato eventualmente il reato di cui all'art. 647 c.p., peraltro nel caso non procedibile per difetto di querela;
donde l'impossibilità di configurare il reato di calunnia.
Esaminando i rilievi del ricorrente in ordine logico, debbono ritenersi infondati quelli relativi alla configurabilità obiettiva del reato di calunnia. Questa Corte ha già ritenuto, in tutta una serie di decisioni recenti (cfr., ex plurimis, Sez. 6, 24.9.2002, Bonafede;
15.4.2003, Monachino;
7.7.2005, Bruccoleri) che integra gli estremi del reato di calunniala falsa denuncia di smarrimento, anche quando essa preceda la negoziazione del titolo (Sez. 6, 20.2.2002, Ciamba), atteso che, pur non contenendo una notizia di reato, essa obbliga l'autorità che la riceve ad indagare su possibili reati commessi dal detentore del titolo, tra i quali rientrano necessariamente il furto o la ricettazione;
e che pertanto, lungi dal contenere l'enunciazione di un fatto penalmente indifferente, essa è idonea a provocare l'apertura di un procedimento penale diretto a verificare l'eventuale configurabilità di un reato procedibile d'ufficio e a identificarne gli autori, e costituisce pertanto condotta idonea ad integrare gli estremi del reato di calunnia anche nel caso in cui il suo autore non abbia espressamente ipotizzato alcun reato a carico del prenditore e non abbia proposto alcuna istanza di punizione. La esatta qualificazione giuridica del fatto costituente oggetto della falsa incolpazione presuppone, poi, lo svolgimento di più o meno complesse indagini, non potendo ovviamente darsi per scontata in partenza la sua qualificazione sotto il profilo di reato procedibile a querela;
per cui anche nel caso della cosiddetta denuncia di smarrimento non può essere posta in questione l'esistenza del pericolo presupposto dalla norma incriminatrice. Correttamente, di conseguenza, la condotta posta in essere dal ricorrente è stata ritenuta idonea ad integrare sotto il profilo obiettivo gli estremi del reato contestato.
I rilievi relativi al dolo non sono connotati dalla richiesta specificità e debbono comunque ritenersi manifestamente infondati. Poiché l'assegno era stato rimesso al titolare della ditta fornitrice di una partita di carni in garanzia del pagamento del prezzo, resta da spiegare (e il ricorrente non lo spiega affatto) perché mai l'emittente avrebbe potuto in buona fede ritenere di aver smarrito il titolo;
e perché mai ciò abbia ritenuto addirittura tre mesi prima che esso fosse presentato per l'incasso.
Ciò posto, il ricorso deve essere rigettato. Consegue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Udienza, il 7 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2008