Sentenza 8 gennaio 1999
Massime • 3
Per accertare se, in caso di conferimento ad un avvocato da parte di una impresa (nella specie, di una compagnia di assicurazioni) di successivi incarichi di difesa in giudizi civili, sia configurabile l'ipotesi della collaborazione continuativa, coordinata e prevalentemente personale a norma dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. - la quale comporta l'applicabilità della disciplina sostanziale dell'art. 429 del medesimo codice in materia di interessi e rivalutazione del credito - il giudice del merito deve verificare, in relazione al numero delle cause trattate in un determinato periodo, se sussiste il requisito della continuità della prestazione e di quello della coordinazione, nel senso di un collegamento dell'attività professionale con il raggiungimento delle finalità dell'impresa, tramite un certo grado di ingerenza da parte di quest'ultima, anche se di una rilevante incisività solo nel limitato ambito dei risultati da conseguire.
Ai compensi dovuti ai professionisti si applica il privilegio generale sui mobili di cui all'art. 2751 - bis, n. 2, cod. civ., anche nel caso che gli stessi spettino in base a rapporto di collaborazione caratterizzato da prestazione d'opera continuativa, coordinata e prevalentemente personale ai sensi dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., poiché il privilegio di cui al n. 1 del citato art. 2751 - bis (articolo formulato in epoca successiva alla riforma del rito processuale del lavoro) è applicabile, in base alla chiara formulazione della relativa disposizione, solo ai crediti dei prestatori di lavoro subordinato.
Ai compensi dovuti ad un avvocato per lo svolgimento della sua attività professionale in materia giudiziale civile è applicabile il privilegio generale sui mobili a norma dell'art. 2751 - bis, n. 2, cod. civ., con riferimento alle voci qualificabili quali "diritti" ed "onorari" ed esclusione invece delle spese anticipate dal professionista, dato che il relativo credito non è riconducibile alla nozione di "retribuzione dei professionisti" di cui alla disposizione citata e quindi è sfornito di qualsiasi privilegio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/01/1999, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO IN, CO ON, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso l'avvocato FRANCESCO CO, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
GLOBO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SpA in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VAINERINA 40, presso l'avvocato MATTEO DELL'OLIO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 69/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata 1108/01/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/98 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il resistente, l'Avvocato Dell'olio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TI AB e TI NE, con atto di citazione notificato in data 22.7.1991 alla s.p.a. Globo, Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni in liquidazione coatta amministrativa, proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.5570 del 19.4.1991, deducendo:
- che la loro madre avv. Teresa Bucciano, deceduta e di cui erano i soli eredi, aveva prestato a favore della predetta Compagnia attività professionale continuativa e coordinata prevalentemente personale dal 1974 al 30.4.1976:
- che per effetto di tale attività era creditrice di
L.15.983.380, oltre IVA e CAP, per prestazioni relative a 732 citazioni (505 avanti al Conciliatore e 287 avanti al Pretore);
- che di tale somma, oltre interessi e rivalutazione, era stato richiesto l'inserimento nel passivo, in privilegio generale ai sensi degli artt. 409 n.3 e 429 C.P.C., dell'appellata, nel frattempo posta in liquidazione coatta amministrativa;
- che, invece, essendo stata l'ammissione disposta in chirografo, senza interessi e rivalutazione, era stata proposta opposizione avanti al Tribunale di Roma che, con la gravata sentenza, aveva ammesso in via privilegiata ex art. 2751 bis n.2 C.C. L.14.019.400 ed in chirografo L.
1.963.400 nonché gli interessi legali dal 20.9.1983 alla data di liquidazione dell'attivo. Sostenevano quindi, gli appellanti che erroneamente il Tribunale non aveva ravvisato le condizioni necessarie ai fini dell'applicazione dell'art. 409 C.P.C. (coordinazione ed assoggettamento ad ingerenza e direttive della società) e che conseguentemente erano stati negati interessi e rivalutazione ex art.429 C.P.C. e non era stato riconosciuto il privilegio di cui all'art.2751 bis n.1 C.C..
In subordine, lamentavano la mancata ammissione in privilegio delle spese necessarie all'esperimento del mandato. Si costituiva la Compagnia in l.c.a. che chiedeva il rigetto dell'appello ed, in via incidentale, la condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di primo grado.
All'esito del giudizio, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 4.10.1995 - 8.1.1996, rigettava sia l'appello principale che quello incidentale.
Rilevava la Corte d'Appello che, ai fini della configurabilità del cosiddetto rapporto di "parasubordinazione", non è consentito trarre elementi utili di valutazione dal numero delle cause trattate o dalla periodica presenza del professionista presso il cliente, specie se si consideri che, a volte, invece di recarsi personalmente, egli inviava un proprio incaricato.
Riteneva, altresì, che era mancata totalmente la prova di qualsiasi forma di coordinazione sia perché il suo intervento era solo eventuale, dipendendo dagli insoluti non programmabili, e sia perché contemporaneamente agiva anche altro legale. Precisava, quindi, che la limitatezza dell'incarico, la marginalità dello stesso rispetto agli scopi aziendali e l'inesistenza di una programmazione dell'attività, facendo venir meno il requisito essenziale della coordinazione, comportavano l'esclusione del rivendicato rapporto dì "parasubordinazione". Evidenziava, poi, che in ogni caso non avrebbe potuto trovare applicazione l'invocato art. 2751 bis n.1 C.C., riguardante solo il lavoro dipendente, come già affermato dal Tribunale senza alcuna contestazione in appello, con conseguente formazione del giudicato interno sul punto.
Ad analoghe conclusioni perveniva in ordine alla domanda tendente al riconoscimento del privilegio per le spese ammesse al passivo, essendo queste escluse, come da costante giurisprudenza in materia.
Avverso tale sentenza propongono - ricorso per cassazione TI AB e TI NE, deducendo quattro motivi di censura, illustrati anche con "memoria".
Resiste con controricorso, illustrato anch'esso con memoria, la Globo, Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. in l.c.a.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso ) TI AB e TI NE denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 409 n.3, 112 e 346 C.P.C. in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 C. P. C. . Deducono che la Corte d'Appello, in violazione del principio devolutivo, ha escluso la sussistenza della para subordinazione in base a presupposti ben più ampi rispetto a quelli su cui si era basato il Tribunale, essendo stato in primo grado riconosciuto il carattere della personalità e della continuazione della prestazione ed escluso quello della coordinazione solo sull'esplicito rilievo che l'oggetto della prestazione fosse di modesta rilevanza (recupero crediti) ed avendo, invece, la Corte d'Appello tenuto conto, per escludere il carattere personale della prestazione, anche del fatto che il professionista inviava un suo incaricato presso gli uffici della Compagnia, senza considerare, peraltro, che ciò non inficia il rapporto di collaborazione. Sostengono che ai fini in esame è irrilevante che l'attività si esplichi nell'ambito di un solo ramo professionale, mentre il carattere della coordinazione, specie con riferimento alla prestazione professionale dell'avvocato, ben può ravvisarsi anche in presenza di ingerenze non particolarmente penetranti. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 346 C.P.C., 2751 bis n.1 C.C. in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C.. Sostengono che, erroneamente, il giudice d'appello ha ritenuto non censurata l'affermazione del Tribunale sul punto relativo all'inapplicabilità del privilegio di cui all'art. 2751 bis n.1 C.C. anche nell'ipotesi di riconoscimento del carattere di parasubordinazione, risultando invece dai motivi d'appello anche la censura al riguardo.
Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 2751 bis n.1 e n.2 C.C., in relazione all'art.360 n.3 C.P.C. nonché contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C.. Lamentano che la Corte d'Appello non abbia ritenuto assistite da privilegio le spese sostenute dal professionista a titolo di anticipazioni a favore del cliente, dovendosi nel termine retribuzione intendersi ricompresa ogni "voce" spettante in conseguenza dell'affidamento dell'incarico. I tre motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente per l'intima connessione delle censure ivi dedotte.
Devesi in primo luogo prendere atto, in relazione al secondo motivo, dell'erroneità dell'affermazione della Corte d'Appello circa la mancata impugnazione della sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva escluso l'applicabilità del privilegio di cui all'art.2751 bis n.1 C.C. al rapporto di "parasubordinazione" previsto dall'art. 409 n.3 u.p. C.P.C..
Dall'atto di appello, la cui lettura è certamente consentita in presenza del dedotto vizio "in procedendo" (art. 112 C.P.C.), la doglianza sul punto risulta, infatti, chiaramente espressa (pag. 4 lett. a) , con la conseguenza che nessun giudicato interno può ritenersi formato al riguardo.
Ma l'accoglimento di una tale censura di ordine processuale non determina alcun risultato pratico differente, dovendosi condividere la tesi, espressa dalla Corte d'Appello, sulla inapplicabilità del privilegio di cui al n.1 dell'art. 2751 bis C.C. al rapporto di parasubordinazione del professionista.
Tale privilegio riguarda, infatti, per la parte che qui interessa, solo i crediti maturati dai prestatori di lavoro nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, mentre le retribuzioni dei professionisti sono previste al successivo n.
2. Nè vale sostenere che i due tipi di rapporto di lavoro
(subordinato e parasubordinato) sono stati assimilati dall'art. 409 C.P.C., rilevando una tale assimilazione solo ai fini processuali,
oltre che per un'ulteriore conseguenza (interessi e rivalutazione) di cui fra poco si dirà.
Diversamente tutti i rapporti previsti dall'art. 409 n.3 C.P.C. dovrebbero considerarsi assistiti dal privilegio di cui al n.1 dell'art. 2751 bis C.C., in contrasto con la chiara disposizione di tale norma che, essendo peraltro entrata in vigore successivamente al richiamato art. 409 C.P.C. (quest'ultimo con l'intero Titolo IV è stato introdotto infatti dalla Legge 11.8.1973 n.533, mentre l'art.2751 bis C.C. con l'art.2 della Legge 29.7.1975 n.426), avrebbe espressamente previsto una tale estensione se questa fosse stata l'intenzione del legislatore, invece di limitare la previsione di cui al n. 1 solamente ai rapporti di lavoro subordinato.
Se ne deve, dedurre, quindi che i requisiti delle continuità e della coordinazione nei rapporti di prestazione d'opera rilevano ai soli fini processuali nonché per l'applicabilità dell'art. 429 C.P.C relativo agli interessi d alla rivalutazione e non anche per la collocazione in un grado di privilegio diverso da quello previsto in genere per tali rapporti ai nn. 2 e 3 dello stesso art. 2751 bis C.C.. È evidente, pertanto, che, ai fini dell'interpretazione dell'art. 2751 bis C.C. e segnatamente, della previsione contenuta al n.1, l'assimilazione fra i due tipi di rapporto (subordinato e parasubordinato) operata dall'art. 409 C.P.C. non è utile alla tesi dei ricorrenti.
Conseguentemente i la soluzione del problema relativo alla configurabilità nel caso in esame del rapporto di parasubordinazione non assume rilevanza ai fini della collocazione, nel grado di privilegio richiesto (n.1), dei compensi maturati dal professionista, ma per altre conseguenze di ordine patrimoniale per le quali un tale riconoscimento era stato anche richiesto, vale a dire ai limitati fini dell'attribuzione e della decorrenza degli interessi e della rivalutazione, secondo la previsione dell'art. 429 C.P.C., applicabile, come si è già osservato, anche ai rapporti di parasubordinazione.
Del pari tale soluzione non assume rilevanza in ordine alla deduzione fatta valere con il terzo motivo e relativa alla collocazione nel privilegio delle spese anticipate dal professionista, non potendosi in ogni caso riconoscere "alcun" privilegio a dette spese. Dipendendo il riconoscimento del privilegio dal titolo ("ex causa") del credito, deve escludersi che le spese possano essere assimilate ai "diritti" ed agli "onorari" in quanto solo queste ultime due "voci" concorrono a formare il compenso e, quindi, la "retribuzione" del professionista prevista al n.2 dell'art. 2751 bis C.C.. L'ulteriore credito non ha privilegio come non lo ha quello di un qualsiasi creditore. In definitiva, non v'è nesso "diretto" tra la "causa" del privilegio e le spese. La giurisprudenza richiamata dalla stessa Corte d'Appello (Cass. 1211/77; Cass. 3319/73), anche se risalente, è consolidata sul punto.
Sin d'ora il terzo motivo va, i quindi, rigettato.
Orbene, per quanto riguarda l'esistenza del dedotto rapporto di parasubordinazione fra il professionista e la resistente società di assicurazione, la Corte d'Appello, nell'escluderla, pur richiamando corretti principi giuridici elaborati dalla giurisprudenza nell'interpretazione dell'art. 409 C.P.C., ha evidenziato circostanze di fatto e considerazioni non compatibili con una corretta applicazione di tali principi.
La giurisprudenza, infatti, può ritenersi ormai consolidata sul principio secondo cui il rapporto del professionista è riconducibile fra quelli contemplati dall'art. 409 n.3 C.P.C. qualora risulti che la sua attività presenti i caratteri della continuità e della coordinazione, "nel senso che, in relazione all'inserimento di essa nell'organizzazione dell'ente ed al collegamento con gli scopi dallo stesso perseguiti, sia assoggettata ad ingerenza e direttive dell'ente medesimo" (fra tutte Sez. Un. 2698/89). Ma la Corte d'Appello ha ritenuto, in primo luogo, irrilevante a tal fine il numero delle cause trattate in base alla considerazione che esso non era programmabile ne' preventivabile, ma dipendeva dagli insoluti, senza tener conto però che proprio il numero delle cause consente di attribuire una sufficiente continuità al rapporto e di escludere, quindi, il carattere di occasionalità e senza considerare l'irrilevanza di una preventiva programmazione, potendo l'elemento della coordinazione, nel rapporto fra avvocato e cliente, configurarsi anche in assenza di una investitura generale ed in presenza di procure singole rilasciate man mano che lo sviluppo delle singole questioni le richieda, purché l'attività risulti collegata al raggiungimento delle finalità dell'azienda (Cass. 1061/86). Nè tali finalità possono considerarsi escluse, come ha ritenuto ancora la Corte d'Appello, per la limitatezza del settore cui gli incarichi si riferivano (recupero crediti) e per la presenza di altri professionisti in altre attività legali, non potendosi, in linea di principio, negare il rapporto di coordinazione ed il raggiungimento, quindi, delle finalità dell'ente sol perché l'attività legale venga svolta nell'ambito di uno dei tanti settori e non sia quindi esclusiva.
Del pari, non assume rilevanza, ai fini del carattere personale della prestazione, contrariamente a quanto sostenuto dall'impugnata sentenza, il fatto che l'avvocato si sia avvalso di personale ausiliario per l'espletamento di mansioni esecutive inerenti alla prestazione professionale, in quanto un tale ausilio, assolutamente normale in uno studio legale, non è idoneo ad escludere, quando ricorrano, gli elementi tipici della para subordinazione ed in particolare la continuità dei rapporti con il cliente, in considerazione appunto della natura meramente esecutiva di tali mansioni subalterne.
Certamente, un'attività di coordinazione postula un certo grado di ingerenza nell'attività professionale, altrimenti libera nella linea difensiva da adottare (da ultimo Cass. 9550/95), ma una tale ingerenza ben può caratterizzarsi in maniera generica per renderla compatibile con l'autonomia professionale ed essere più incisiva, invece, in relazione ai risultati da ottenere.
I due primi motivi di ricorso vanno, pertanto, accolti per quanto di ragione, con la conseguente cassazione dell'impugnata sentenza ed il rinvio, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma la quale, nel valutare, ai limitati fini in esame, l'esistenza del rapporto di parasubordinazione previsto dall'art. 409 n.3 C.P.C., dovrà verificare se sussista, in relazione al numero delle cause trattate in un determinato periodo, il requisito della continuità della prestazione ed, in base ad essa, se trattasi di una attività coordinata con quella della società di assicurazione nel senso di un suo collegamento con il raggiungimento delle finalità della medesima, tramite un certo grado di ingerenza da parte di quest'ultima, anche se più incisiva solo nel limitato ambito dei risultati da conseguire.
Il quarto motivo di ricorso, riguardante l'entità delle spese effettive liquidate dalla Corte d'Appello, risulta così assorbito.
P.Q.M
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie per quanto di ragione il primo ed il secondo motivo di ricorso. Rigetta il terzo e dichiara assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio il 23.9.1998 Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 1999