Cass. civ., sez. I, sentenza 08/01/1999, n. 92
CASS
Sentenza 8 gennaio 1999

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Per accertare se, in caso di conferimento ad un avvocato da parte di una impresa (nella specie, di una compagnia di assicurazioni) di successivi incarichi di difesa in giudizi civili, sia configurabile l'ipotesi della collaborazione continuativa, coordinata e prevalentemente personale a norma dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. - la quale comporta l'applicabilità della disciplina sostanziale dell'art. 429 del medesimo codice in materia di interessi e rivalutazione del credito - il giudice del merito deve verificare, in relazione al numero delle cause trattate in un determinato periodo, se sussiste il requisito della continuità della prestazione e di quello della coordinazione, nel senso di un collegamento dell'attività professionale con il raggiungimento delle finalità dell'impresa, tramite un certo grado di ingerenza da parte di quest'ultima, anche se di una rilevante incisività solo nel limitato ambito dei risultati da conseguire.

Ai compensi dovuti ai professionisti si applica il privilegio generale sui mobili di cui all'art. 2751 - bis, n. 2, cod. civ., anche nel caso che gli stessi spettino in base a rapporto di collaborazione caratterizzato da prestazione d'opera continuativa, coordinata e prevalentemente personale ai sensi dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., poiché il privilegio di cui al n. 1 del citato art. 2751 - bis (articolo formulato in epoca successiva alla riforma del rito processuale del lavoro) è applicabile, in base alla chiara formulazione della relativa disposizione, solo ai crediti dei prestatori di lavoro subordinato.

Ai compensi dovuti ad un avvocato per lo svolgimento della sua attività professionale in materia giudiziale civile è applicabile il privilegio generale sui mobili a norma dell'art. 2751 - bis, n. 2, cod. civ., con riferimento alle voci qualificabili quali "diritti" ed "onorari" ed esclusione invece delle spese anticipate dal professionista, dato che il relativo credito non è riconducibile alla nozione di "retribuzione dei professionisti" di cui alla disposizione citata e quindi è sfornito di qualsiasi privilegio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/01/1999, n. 92
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 92
    Data del deposito : 8 gennaio 1999

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