Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2002, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 2 1 46 02 IN NOME DEL POPOLO TAL LA CORT Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE opforizione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: a decreto rugient-so Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente- R.G. N. 16397/99 Dott. Ugo RIGGIO Cron. 5187 - Consigliere- Rep. 592 Rel. Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere Ud.30/10/01 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA RT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DONATELLO 23, presso lo studio dell'avvocato PIERGIORGIO VILLA, che lo difende unitamente all'avvocato FILIPPO MARCELLO RA, giusta delega in atti;
ет - ricorrente щ contro и ч OL AN, elettivamente domiciliata in ROMA VLE ERITREA 9, presso lo studio dell'avvocato GERARDO 13000 PICICHE' che la difende unitamente all'avvocato ICELLERIA UMBERTO TORNABENE, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 1444 06720696 -1- avverso la sentenza n. 320/99 del Tribunale di MESSINA, depositata il 20/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato Gaetano PICICHE', difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo;
assorbito il terzo motivo. t u h t i w -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice di Pace di Messina, decidendo sull'opposizione proposta, con atto di citazione notificato il 10 aprile 1997, da RA OL avversO il decreto ingiuntivo di pagamento, a favore dell'Avv. Roberto Siracusano, della somma di £.2.569.676, oltre agli interessi legali ed alle spese, a titolo di compenso, nei limiti della quota gravante all'Avv.sull'opponente, spettante l'attività di amministratoreSiracusano per giudiziario svolta a favore del Condominio "Village Du Soleil", rigettò l'opposizione. La decisione fu appellata dalla OL ed il Tribunale di Messina, con sentenza resa in data 20 gennaio 1999, in accoglimento dell'appello, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'Avv. Siracusano al rimborso delle spese relative al doppio grado del giudizio. т а На osservato, in primo luogo, il giudice в и d'appello che la domanda dell'Avv. Siracusano non ч era stata correttamente proposta nei confronti del singolo condominio OL, perché egli, essendo cessato dall'incarico di amministratore giudiziario del Condominio non aveva più titolo per rivolgersi nei confronti dei condomini, ma, quale terzo portatore di una ragione di credito nei confronti del Condominio, poteva rivolgere la domanda esclusivamente verso il Condominio, il cui nuovo amministratore avrebbe potuto successivamente rivolgersi ai singoli condomini per il pagamento pro-quota del compenso. Peraltro, ha soggiunto il Tribunale, il credito dell'Avv. Siracusano era inesigibile, mancando l'approvazione del preventivo di spesa e dello stato di ripartizione e non ostando all'operatività di esigibilità la fontedi tale condizione giudiziaria della nomina ad amministratore dell'Avv. Siracusano. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'Avv. Siracusano, affidandosi а tre motivi. La OL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Carattere preliminare rispetto al primo motivo, che censura nel merito la prima delle due "rations т и в decidendi" della sentenza impugnata, assume il и terzo motivo, col quale il ricorrente, denunciando ч violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 112 e 323 cod. proc. civ., adduce che, poiché la OL non aveva mai contestata la propria legittimazione passiva né aveva impugnata sul punto 4 la sentenza di primo grado, il Tribunale non avrebbe potuto porre d'ufficio la questione. Chiarisce la ricorrente che, in realtà., trattandosi di questione attinente all'effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio, veniva in rilievo, non già un problema di legitimatio ad causam, bensì un problema di merito, con la conseguenza che la relativa eccezione non era rilevabile d'ufficio e restava soggetta a tutte le preclusioni e limitazioni previste dalle norme processuali. La censura è fondata. Rigettando l'opposizione proposta dalla OL, il Giudice di Pace di Messina riconobbe, sia pure implicitamente, che correttamente la domanda monitoria era stata rivolta nei confronti della stessa OL e non nei confronti del Condominio, come poi avrebbe ritenuto il Tribunale. т и Sicchè, non avendo la OL censurato con в sul l'atto di appello tale implicita statuizione, и punto si era formato il giudicato interno, con la ч conseguente impossibilità, per il giudice d'appello, di rilevare d'ufficio la questione. Trattavasi, per vero, di questione di merito, perché riguardante l'effettiva titolarità, in capo 5 alla opponente OL, del rapporto dedotto in giudizio dal lato passivo e, pertanto, a differenza del difetto di legittimatio ad causam, poteva essere sollevata solo dalla parte interessata ed il giudice d'appello poteva esaminarla solo se fosse stata dedotta con i motivi di gravame. L'accoglimento del terzo motivo assorbe l'esame del primo, col quale il ricorrente censura la erroneamente ritenutosentenza impugnata per avere che la domanda dovesse essere rivolta, anziché nei confronti del singolo condomino OL, nei confronti del Condominio. Col secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1123, 1129, 1130, 1131, 1135 e 1294 cod. civ., nonché omessa, illogica e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, osservando che erroneamente il giudice d'appello ha ritenuto т и inesigibile il suo credito per mancata approvazione в и del preventivo di spesa e dello stato di ч ripartizione. Tale decisione, ad avviso del ricorrente, stata frutto, in primo luogo, dell'omesso esame dell'ordinanza del Tribunale di Messina in data 15- 17 luglio 1989, che lo nominava amministratore 6 giudiziario del Condominio, ordinanza idonea a costituire prova scritta per la pronuncia del decreto ingiuntivo, ed a provare l'esistenza del credito nel giudizio di opposizione. In secondo luogo, rileva il ricorrente, poiché egli aveva agito nei confronti della OL, non già come amministratore del Condominio, bensì come terzo portatore di una ragione di credito, non era necessaria, per l'esigibilità del credito, la preventiva approvazione del preventivo di Sspea e dello stato di ripartizione, essendo sufficiente la produzione della citata ordinanza. Anche questa censura va condivisa. Costituisce in giurisprudenza jus receptum il condiviso principio di diritto secondo cui т и l'obbligo del pagamento dei contributi per la в и gestione condominiale, tra i quali vanno annoverati ч i contributi per il dovuto compenso all'amministratore, deriva dalla concreta attuazione dell'attività gestionale, non già dalla preventiva approvazione delle singole spese e dalla loro ripartizione, che ha solo efficacia dichiarativa, e sorge, quindi, per effetto dell'atto di gestione concretamente compiuto e non semplicemente per effetto dell'autorizzazione 7 accordata all'amministratore per il compimento di una determinata attività di gestione (Cass. 7 luglio 1988, n. 4467; attestano la continuità Cass. 23 ottobre 1996, n.9366; dell'indirizzo: Cass. 17 maggio 1997, n.4393). Nel caso in esame, peraltro, l'attività gestionale per la quale il ricorrente avanzata la domanda di pagamento del compenso trovava titolo in un provvedimento dell'autorità giudiziaria, nel quale era agevole individuare la fonte autorizzativa della "spesa", sicchè superflua si appalesava la evidentemente autorizzazione dell'assemblea dei preventiva condomini. Conclusivamente, il ricorso va accolto e₁ т и pertanto, la sentenza impugnata va cassata col в и rinvio della causa, anche per il regolamento delle ч spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione del Tribunale di Messina.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione del Tribunale di Messina. Così deciso in Roma, addì 30 ottobre 2001, 8 nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. H Courigliere interesore цери Diff IL CANCELLIERE C1 Paolo DEPOSIPOSITATO IN CANCELLERIA 14FEB. 2002 IL CANCELLIERE CL O Roma 11 10ST 12 45CT Supp TOT. 160,10 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 2002 4. Registraten .. Din 17442 10 (euro Cov P ziz Dr. M. RA 9