Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2008, n. 8374
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Sentenza 11 gennaio 2008

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In tema di prevenzione infortuni, l'integrale sostituzione della tabella I, allegata al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) con l'attuale tabella A, allegata al D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238, ha inciso sulla fattispecie penale dell'art. 27 (in particolare, nella parte in cui è stata elevata a 2500 tonn. la soglia del quantitativo di prodotti petroliferi stoccabili, al di sotto della quale non sono applicabili gli artt. 6 e 7) disegnandone un ambito più ristretto, in quanto ha definito direttamente l'ambito oggettivo della condotta penalmente rilevante. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha escluso che la modifica normativa di cui alla novellata tabella abbia natura di norma extrapenale integratrice del precetto penale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2008, n. 8374
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8374
    Data del deposito : 11 gennaio 2008

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