Sentenza 26 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2003, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 26/11/2003
Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 1955
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 15439/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano nei confronti di CO Ines, n. il 1/1/1943 a Cino;
avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio sez. dist. di Morbegno, del 5/12/2002;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. PICCIALLI L.;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO G.;
che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 28/10/99 del Pretore di Sondrio - sez. dist. di Morbegno, Ines CO fu dichiarata colpevole del reato di cui all'art. 20 lett. a) L. 47/85 (commesso fino al 19/5/98) e condannata alla pena di L.
3.000.000 di ammenda.
A seguito di impugnazione del difensore, proposta quale "appello", ma rimessa alla Corte di Cassazione ex artt, 568 u.c. in rel. 593 c.p.p., con sentenza 5/2/2001 di questa terza sezione penale, la sentenza pretorile suddetta fu annullata con rinvio "in ordine alla omessa motivazione sulla pena e sulla non concessione delle attenuanti generiche", con rigetto nel resto.
In sede di rinvio il Tribunale di Sondrio sez. dist. di Morbegno, con ordinanza del 6/12/2001 formulò, ai sensi dell'art. 624 co. 2^ c.p.p., richiesta a questa Corte, al fine di precisare "se la parte relativa alla definizione del fatto come opera precaria (fosse) da considerarsi come cosa giudicata o (fosse) invece oggetto di rinvio". Con conseguente ordinanza del 5/2/2001, sez. 3^, questa S.C. restituì gli atti precisando che l'annullamento era limitato ai punti "concernenti la non concessione delle attenuanti generiche e la pena " e che, quindi, la sentenza aveva "autorità di cosa giudicata relativamente alla affermata responsabilità dell'imputata in ordine al reato ascrittole".
Reinvestito del giudizio, con la sentenza in epigrafe, il giudice di merito ha, nondimeno, prosciolto l'imputata dalla contravvenzione ascrittale, per prescrizione, ritenendo questa maturata nelle more del processo, sul rilievo, a suo avviso confortato dalla sentenza 19/1/2000 S.U., Tuzzolino, che il giudizio non si sarebbe esaurito integralmente, mancando ancora la determinazione della pena in ordine al capo della sentenza relativa all'unico reato ascritto. Avverso tale decisione ricorre il P.G., per violazione dell'art. 624 co. 1^ c.p.p in rel. 157 c.p., denunciando l'omessa applicazione della disciplina relativa al c.d. "giudicato progressivo", previo malgoverno dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, ivi compresa la sentenza citata dal giudice di merito, in fattispecie nella quale il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e sulla responsabilità dell'imputato ha reso definitive tali parti, con conseguente impossibilità del giudice di rinvio, investito della sola determinazione della pena, di applicare sopravvenute cause estintive del reato.
Il ricorso è fondato.
Il giudice di merito, nel dichiarare estinto un reato in ordine al quale la dichiarazione di colpevolezza era divenuta ormai irrevocabile, per rigetto in sede di legittimità dei relativi motivi di impugnazione, ha palesemente violato le regole dettate dagli artt. 624 co. 2^ e 627 co. 3^ c.p.p., disattendendo i limiti del giudizio, devolutogli dalla sentenza di annullamento parziale, come ribaditi nella successiva ordinanza, nella quale gli era stato chiaramente precisato che i soli punti rimasti in discussione attenevano alla determinazione della pena ed alla connessa questione della concedibilità o meno delle circostanze attenuanti generiche. In siffatto contesto processuale, principi in tema di giudicato "progressivo" ripetutamele affermati dalla costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, S.U.11/5-14/6/93, Ligresti, 19/1- 19/4/94, Cenerini ed altri, 26/3-23/5/97, Attinà), alla quale si è pertinentemente richiamato l'ufficio ricorrente, precludono ogni possibilità di declaratoria di sopravvenute cause di estinzione del reato, vertendosi in fattispecie nella quale il giudicato parziale formatosi in tema di accertamento del reato e relativa responsabilità rende definitive ed irrevocabili tali parti della decisione, restando ancora sub iudice solo quelle attinenti alla determinazione della pena.
Non conferente, d'altra parte, è il richiamo all'altra successiva decisione delle Sezioni Unite (19/1/2000, Tuzzolino), che riguarda là diversa fattispecie in cui la mancata impugnazione, da parte dell'imputato, delle parti della sentenza di merito relative all'affermazione di responsabilità fa sorgere la preclusione, correlata all'effetto devolutivo dei gravami, su tali punti, ma non comporta anche il passaggio in giudicato della relativa statuizione, quando per quello stesso capo l'imputato abbia devoluto al giudice superiore l'indagine riguardante la sussistenza di eventuali circostanze e la quantificazione della pena (cfr. Sez. 3^, 18/1- 28/2/2000, Levatino). In ogni caso il giudice di rinvio è, comunque, tenuto a conformarsi ai principi enunciati alla sentenza di annullamento che lo ha investito del nuovo giudizio e non può tener conto di giurisprudenza, antecedente o sopravvenuta, di diverso segno, anche se promanante dalle Sezioni Unite.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con nuovo rinvio al giudice di merito, perché si limiti a determinare la pena, previa eventuale concessione delle attenuanti generiche, ove ne ravvisi le condizioni.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Sondrio, per nuovo giudizio in ordine alla eventuale concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 26 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004