Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2002, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 04 923 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente - R.G.N. 11438/99 Consigliere Cron.4670 Dott. Michele DE LUCA Dott. Federico ROSELLI - Consigliere Rep. Ud.05/12/01Rel. Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere Dott. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA ID, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CABIBBO SALVATORE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente .
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 2001 delega in atti;
4752 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 111/99 del Tribunale di AOSTA, depositata il 24/03/99 R.G.N. 563/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento primo motivo fondato e secondo motivo assorbito. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO depositato in data 25 febbraio Con ricorso 1997, CI LA adiva il Pretore di Aosta allegando di avere prestato la propria attività lavorativa presso lo stabilimento siderurgico di Cogne s.p.a. dal 1968 al 1994 e di essere stato riconosciuto sin dal 1979 affetto da malattia professionale, broncopatia da silicati. All'esito di una visita di revisione effettuata unanel 1992 era stato ritenuto affetto da percentuale di invalidità pari al 60%. Sottoposto ad ulteriore visita,l'INAIL nel 1996 aveva provveduto ID VO a revocargli la rendita ex art. 55 legge 88/1989.Ciò premesso, e deducendo l'insussistenza dei presupposti l'applicazione del provvedimento adottato per dall'INAIL e, comunque, l'erroneità della valutazione medico-legale posta a base del provvedimento di revoca, CI LA chiedeva la ricostituzione della rendita. Il Pretore rigettava il ricorso rifacendosi alle conclusioni della consulenza d'ufficio espletata. A seguito di gravame dell'assicurato,il Tribunale di Aosta rigettava l'appello e dichiarava compensate tra le parti le spese del giudizio. Nel pervenire a tali conclusioni il Tribunale osservava 1 che il parere del consulente tecnico doveva ritenersi corretto, immune da vizi logici e corredato da un idoneo apparato argomentativo e, quindi, idoneo a fondare il convincimento del primo giudice, avendo tra l'altro il consulente preso in considerazione i presso larisultati delle visite effettuate fondazione Maugeri di Pavia ed il servizio di medicina del lavoro di Torino ma avendo superato tali risultanze sulla base di ulteriori esami, quale la Hr Tac, che evidenziavano l'assenza di "segni interstiziopatia ovvero riferibili ad a parenchimali direttamente od micronodulazioni Juris Vide indirettamente riferibili sia ad una patologia da polvere miste che ad una silicosi". Il quadro clinico evidenziatosi doveva, quindi, reputarsi compatibile con l'inveterata abitudine tabagica dell'assicurato nonchè con la sua pregressa patologia tubercolotica. Avverso tale sentenza CI LA propone ricorso per cassazione, affidato ad un duplice motivo. Resiste con controricorso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 nonchè degli artt. 115, 116, 61 e 62 2 c.p.c.,difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. In particolare il ricorrente lamenta che il giudice d'appello non ha dato conto delle ragioni che l'hanno indotto a dissociarsi da precedenti accertamenti che avevano fatto riscontrare. nell'assicurato l'esistenza di una malattia professionale, nè aveva spiegato in alcun modo perchè avesse dato valore decisivo ad un accertamento (la Tac) rispetto ad altro(reperto radiografico), trascurando così precisi criteri medico-legali, che avrebbero di una formulazione dovuto invece portare ad Gusto Vide diagnosi sulla base di una sintesi delle varie indagini specialistiche. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 55 della legge 9 marzo 1989 n. 88, difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. Più specificamente deduce che il citato art. 55 disciplina il potere di rettifica, quale mezzo eccezionale in relazione ad un errore commesso in sede di attribuzione delle rendita, errore che,per tale motivo, assume la connotazione di presupposto di applicazione della norma stessa.Nel caso di specie non poteva configurarsi un errore in 3 quanto al momento in cui era stata riconosciuta la rendita professionale non era disponibile come metodica di indagine l'esame Hr-TC, sulla cui base si era in epoca successiva proceduto alla denunziata rettifica. E su tale aspetto, e cioè sull'esistenza dell'errore che solo poteva costituire presupposto del diritto dell'INAIL ad utilizzare il potere di rettifica, il Tribunale aveva omesso ogni motivazione. Il ricorso è fondato in relazione alla censura spiegata nel secondo motivo. Questa Corte ha,di recente, statuito che in forza del Gundo Vide decretocomma, del disposto dell'art. 9, primo febbraio 2000' n. 38 (recante legislativo 23 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n.144", ed avente portata parzialmente innovativa del quadro normativo precedente} applicabile ai procedimenti in corso secondo la previsione di cui al comma quinto dello stesso articolo, l'Inail decade decadenza di ordine pubblico e rilevabile d'ufficio dalla possibilità di ritenere non dovute o di ridurre le prestazioni all'esito di riesame dei suoi comportamenti precedenti, ove non comunichi all'interessato la rettifica dell'errore commesso entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della determinazione iniziale erronea, salvo l'ipotesi di dolo о colpa grave dell'assicurato, non rilevando le eventuali successive conferme del medesimo errore in sede di revisione. Inoltre l'errore assume rilevanza ai fini della soppressione o della riduzione delle prestazioni solo accertato con i criteri, metodi e strumenti di se all'atto della iniziale indagine disponibili determinazione erronea, restringendosi in tali sensi l'ambito degli errori rettificabili (cfr. in questi Guido Viola precisi termini: Cass. 18 agosto 2000 n. 10842). Orbene, alla luce di siffatta statuizione che questa Corte ritiene di ribadire non essendo state avanzate contro di essa -valide critiche risulta, come detto, fondato il secondo motivo del ricorso del LA non avendo la sentenza impugnata valutato se all'epoca dell'iniziale riconoscimento della rendita fossero al di là dei disposti accertamentidisponibili - metodicne maggiormente idonee a radiografici : rilevare la vera natura dell'infermità polmonare da cui era affetto il LA. Per concludere, il ricorso va accolto per quanto di ragione (dovendosi ritenere assorbite le censure di cui al primo motivo) e, conseguentemente, la sentenza 5 impugnata va cassata. Alla stregua dell'art. 384 c.p.c., essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad un diverso giudice di appello, che si designa nella Corte d'appello di Torino, che procederà ad un nuovo esame della controversia facendo applicazione dei principi innanzi enunciati. Il giudice di rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio di cassazione alla Corte d'appello di Torino. Così deciso in Roma il 5 dicembre 2001. блиGuido Vicke IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Phill I 3 0 A D 1 S 3 , IL CANCELLIERE S . 5 T O A Depositato in Cancelleria . L T R L , N A 11 FEB. 2002 ' A O L S B 3 L E I 7 E P oggi, - D S D 8 I - I A IL CANCELLIERAND 1 N S T 1 G S N O E O E S P A I G M D I A G E E A , O L D O T R T E 6 I T A T S R L I I N L G D E E S E E D O R