Sentenza 4 dicembre 2008
Massime • 1
L'acquirente finale di un bene del patrimonio artistico dello Stato, che sia stato oggetto di un atto di trasferimento al di fuori delle procedure previste dalla legge, non può ottenere la revoca della confisca disposta all'esito del processo penale, invocando la propria buona fede o l'esistenza di un primo acquisto a titolo originario, in particolare nelle forme dell'asta pubblica, data la nullità dell'atto di trasferimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2008, n. 3712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3712 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 04/12/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 3439
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 021551/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MAJ ANGELO N. IL 25/03/1942;
2) AMMINISTRAZIONE BENI CULTURALI;
avverso ORDINANZA del 03/04/2008 GIP TRIBUNALE di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. BUA Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 3.4.2008 il GIP del Tribunale di Firenze ha revocato il precedente provvedimento 9.1.2008 con cui era stato revocata la confisca dell'opera d'arte denominata CO IN, attribuito al pittore bolognese TO AT, già appartenente ad un'Opera Pia del IV Gruppo di Napoli, che era stata disposta con il decreto 5.8.1995 del GIP della Pretura Circondariale di Firenze in sede di definizione del procedimento penale aperto nei confronti del MA ed in seguito archiviato.
Il CO IN era stato acquistato da un privato nel 1977 a seguito di una espropriazione mobiliare promossa dalla Esattoria Comunale di Napoli e successivamente, dopo alcuni passaggi, era pervenuto al MA e quindi era entrato in possesso di tale PO AR residente in Svizzera;
rientrato in Italia per esigenze di restauro, il CO era stato oggetto di una contestazione fra privati ed in tale ambito era iniziato, su denuncia del MA, il procedimento penale per appropriazione indebita a carico del terzo, poi esteso al MA e concluso con la archiviazione per il MA per prescrizione e per il terzo per insussistenza delle condizioni previste dall'art. 10 c.p., con contestuale confisca dell'opera di rilevante valore artistico che era già stata consegnata, nel 1992, alla Sovrintendenza per i beni storici ed artistici di Firenze la quale aveva provveduto ad importanti opere di restauro con fondi pubblici.
Il provvedimento di confisca era stato impugnato con ricorso per cassazione, però la Corte di Cassazione, sezione seconda, con sentenza n. 1968 del 2001, aveva dichiarato inammissibile il ricorso rilevando che il provvedimento di confisca adottato contestualmente alla archiviazione non era ricorribile bensì soltanto impugnabile con incidente di esecuzione.
Il MA attivava quindi l'incidente di esecuzione ed il giudice dell'esecuzione inizialmente disponeva la restituzione del CO al MA revocando la confisca, ma, nella immediatezza della comunicazione del provvedimento alla Amministrazione dei Beni Culturali, che deteneva il dipinto, tale Amministrazione, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, proponeva opposizione, qualificata come un nuovo incidente di esecuzione poiché la Amministrazione non era mai stata parte dei precedenti procedimenti, a seguito del quale è stato emesso il provvedimento 3.4.2008 con cui è stata confermata la confisca e rigettata la richiesta del MA di restituzione dell'opera in base al rilievo che, trattandosi di bene di rilevante valore artistico, la sua alienazione sarebbe stata preclusa stante l'espresso divieto della L. n. 1089 del 1939, artt. 1 e 23 mentre la nullità dell'atto iniziale di disposizione aveva investito tutti gli atti successivi e risultava opponibile anche ai terzi acquirenti di buona fede.
Contro tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa del MA lamentando con tre separati motivi:
violazione e falsa applicazione dell'art. 263 c.p.p., comma 3, e artt. 400 e segg. c.p.c. poiché il giudice dell'esecuzione penale aveva deciso una controversia sulla proprietà di un bene che era di esclusiva competenza del giudice civile il quale la aveva comunque già risolta con sentenza del Tribunale civile di Firenze 30.11.2006, passata in giudicato l'8.4.2007, nella causa promossa dal MA nei confronti del PO che aveva affermato che il CO era di proprietà del MA, mentre il terzo (nella specie il Ministero) avrebbe potuto proporre opposizione di terzo contro tale sentenza a norma dell'art. 404 c.p.c., non spettando al giudice penale mettere nel nulla il giudicato civile;
violazione della L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 61 nonché degli artt. 1153 e 2009 c.c. per avere il provvedimento impugnato applicato il principio di nullità "di pieno diritto" di cui alla sentenza della Corte di Cassazione civile n. 4260 del 1992, in una vicenda circolatoria di beni non assimilabile al caso di cui alla citata sentenza, che vedeva a monte la presenza di una vendita pubblica promossa dalla stessa Pubblica Amministrazione (Comune di Napoli, che era stato consapevole promotore della vendita ai pubblici incanti del CO e di altri beni mobili di un'Opera Pia per debiti fiscali, senza previa autorizzazione dell'allora Ministero della Pubblica Istruzione e la prelazione statale nell'acquisto) ed a valle il giudicato civile che ne attribuiva la proprietà al MA;
violazione dell'art. 648 c.p.p., nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione ed abnormità della ordinanza impugnata poiché aveva revocato il precedente provvedimento che aveva disposto la restituzione del polittico al MA dopo che era divenuto irrevocabile per difetto di impugnazione ed in contrasto con la regola di cui all'art. 263 c.p.p., comma 3, per cui il giudice penale, al quale è richiesta la restituzione delle cose delle cose sequestrate, se sorge questione sulla proprietà, rimette la controversia al giudice civile.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
Hanno presentato successive memorie difensive l'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali e la difesa di AN MA che ha replicato alle conclusioni del Procuratore Generale.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, occorre premettere che il giudice dell'esecuzione non ha risolto la controversia civile fra privati in ordine alla proprietà del polittico bensì ha deciso l'incidente di esecuzione sulla validità e permanenza della confisca penale disposta in sede di cognizione (con il provvedimento penale di archiviazione del procedimento che aveva interessato il MA ed altri) e contestata in sede esecutiva.
L'art. 263 c.p.p., comma 3, che riguarda il procedimento per la restituzione delle cose sequestrate, è nella specie richiamato impropriamente dal ricorrente (così come è stato impropriamente utilizzato nel corso del primo incidente di esecuzione) poiché il polittico, inizialmente sequestrato, è stato confiscato con il provvedimento del 5.8.1995, per cui non si trattava in sede esecutiva di stabilire la proprietà del bene sequestrato di cui vi era dubbio sulla appartenenza e che, in quanto tale, non avendo il giudice della cognizione provveduto sulla sua sorte finale, doveva essere restituito all'avente diritto, bensì se sussistessero o meno i presupposti per la confisca che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1968 del 2001, trattandosi di confisca disposta in sede di archiviazione del procedimento penale, aveva ritenuto impugnabile con incidente di esecuzione e non invece ricorribile immediatamente. In tale ambito va inquadrato l'incidente di esecuzione promosso dal MA per ottenere la revoca della confisca, la cui competenza spettava indubitabilmente al giudice penale quanto alla contestazione dei presupposti che non erano collegati alla pretesa appropriazione del CO IN da parte del PO ai danni del MA, bensì alla qualità di bene che, a norma della L. n. 1089 del 1939 concernente la tutela delle cose di interesse storico ed artistico, non poteva essere alienato se non previa autorizzazione del Ministero per la pubblica istruzione e tanto meno poteva essere esportato all'estero senza le dovute autorizzazioni.
È del tutto pacifico che, se in sede esecutiva viene dedotto che i beni già confiscati appartengono a terzi estranei al reato ovvero che si è al di fuori delle ipotesi di confisca obbligatoria o facoltativa previste dall'art. 240 c.p. (e ciò anche in ipotesi di confisca speciale, quale ad esempio quella prevista dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter), il giudice dell'esecuzione deve disporre che tutti i terzi interessati siano citati nel giudizio di esecuzione, i quali comunque possono intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le proprie deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.
La consolidata giurisprudenza di questa Corte riconosce inoltre che il terzo che rivendichi la legittima titolarità del bene confiscato o altro diritto reale, chiedendone la restituzione, può proporre anche autonomo incidente di esecuzione quando non abbia partecipato al procedimento di applicazione della misura patrimoniale, nel quale può svolgere le deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca (Cass., Sez. 6^, 18 settembre 2002, Diana;
Sez. 1^, 20 ottobre 1997, Cifuni, rv. 208927). Con riferimento alla confisca regolata dall'art. 240 c.p. e da altre leggi speciali, le Sezioni Unite Penali hanno stabilito pure che la tutela dei diritti dei terzi non può essere circoscritta alla proprietà ma assiste anche i diritti reali di godimento e di garanzia, che sopravvivono, quindi, al provvedimento ablatorio di confisca (Cass., Sez. Un., 18 maggio 1994, Comit Leasing s.p.a. in proc. Longarini, rv. 199174; Sez. Un., 28 aprile 1999, Bacherotti ed altri).
Nell'identica direzione è orientata la giurisprudenza civile di questa Corte in materia di confisca amministrativa, anch'essa connotata dalla funzione preventiva e repressiva di illeciti (Cass. civ., Sez. Un., 30 maggio 1989, n. 2635). Deve, dunque, affermarsi che la salvaguardia del preminente interesse pubblico alla confisca di un bene non può giustificare, in linea di massima ed al di fuori di specifiche disposizioni, il sacrificio inflitto al terzo di buona fede, titolare di un diritto reale sullo stesso, dovendo considerarsi la sua posizione "protetta dal principio della tutela dell'affidamento incolpevole, che permea di sè ogni ambito dell'ordinamento giuridico" (Corte Cost., 10 gennaio 1997, n. 1): con la conseguenza che l'unica sede in cui può verificarsi la tutela della buona fede del terzo - se sussistente e se rilevante - è costituita dal procedimento di cognizione penale ovvero dall'incidente di esecuzione, qualora il terzo non sia stato posto in condizione di partecipare al procedimento nel quale è stata disposta la misura della confisca ovvero, come nel caso in esame, la stessa parte (il MA) non ha avuto nel giudizio di cognizione la possibilità di impugnazione, avendo il giudice della impugnazione (la Corte di Cassazione con la sentenza 1968 del 2001) ritenuto che la impugnazione fosse riservata, stante la particolarità della sede (decreto di archiviazione), al giudice dell'esecuzione. L'incidente di esecuzione, proposto dal MA al limitato fine di fare valere la insussistenza dei presupposti per la confisca del polittico ed in particolare la propria buona fede, onde ottenerne la revoca, costituiva in conseguenza specifica materia di competenza del giudice penale ed in particolare del giudice dell'esecuzione penale, a norma dell'art. 676 c.p.p. (che riconosce il potere di fare valere la insussistenza dei presupposti della confisca sia al terzo rimasto estraneo al procedimento penale conclusosi con la confisca, posto che il terzo non può impugnare la sentenza per il capo relativo alla misura patrimoniale, sia anche al soggetto coinvolto nel procedimento penale conclusosi con una pronuncia diversa da quella di condanna, posto che il giudice dell'esecuzione non può ordinare la restituzione delle cose già confiscate al condannato a causa della preclusione del giudicato (V. per tutte Cass. 20.4.2000, El Yamini;
Cass. 22.4.1999, Colonna), al di fuori della previsione dell'art. 263 c.p.p. che riguarda i diversi casi di contestazione della proprietà
della cosa sequestrata estranei alla ipotesi di confisca obbligatoria.
Ma era nel contempo consentito anche alla Amministrazione statale (a cui favore era stato devoluto il bene confiscato con il provvedimento di archiviazione del 1995 e che ne aveva avuto la disponibilità fin dal 1992, provvedendo nel contempo ad opere di restauro con rilevanti spese), una volta venuta a conoscenza del provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione a favore del MA nell'ambito di un procedimento di esecuzione penale di cui non aveva avuto alcuna conoscenza, poiché ne' la parte ne' il giudice avevano provveduto alla sua citazione, promuovere incidente di esecuzione per fare valere la inopponibilità di tale pronuncia nei suoi confronti. L'incidente di esecuzione è infatti il rimedio previsto dalla legge per fare valere le contestazioni in merito alla confisca ed alla restituzione del bene in sede esecutiva (v. Cass. 20.5.1992, Zolkon, rv. 190872; 14.12.1992, De Maria) ed è stato il rimedio azionato dal Ministero e correttamente qualificato dal giudice dell'esecuzione perché esperito da un soggetto che non era stato chiamato e non aveva avuto modo di partecipare al precedente incidente di esecuzione promosso dal MA.
La tesi del ricorrente, per cui il Ministero avrebbe dovuto proporre opposizione civile di terzo ex art. 404 c.p.c. alla sentenza civile pronunciata nella causa promossa dal MA nei confronti del PO per fare valere il suo preteso diritto di proprietà nei confronti del MA vittorioso in quella causa contro il PO, è ugualmente destituita di fondamento in quanto il Ministero non era titolare di una situazione incompatibile con quella accertata fra MA e PO nella causa civile (v. Cass. un. Civili 13.2.2003 n. 1997), bensì il soggetto a cui favore era stato devoluto il bene di rilevante interesse artistico prima sequestrato e poi confiscato e che ne aveva la disponibilità fin dal 1992, come tale disinteressato rispetto alla pretesa appropriazione indebita di cui il MA aveva accusato il PO per fatti ampiamente superati dalla misura di sicurezza emessa nel procedimento penale.
Rispetto al giudicato civile fra i due soggetti privati che si contendevano il bene di rilevante valore artistico il giudice dell'esecuzione si è posto come il giudice della confisca penale, al quale non interessava stabilire se se il bene negli anni pregressi fosse stato sottratto da TI a Caio, bensì se la confisca fosse stata emessa legittimamente o meno, indipendentemente dalle pregresse vicende che avevano coinvolto i diversi soggetti entrati in possesso di quel bene.
L'oggetto della pronuncia del giudice dell'esecuzione va infatti identificato nell'accertamento degli esatti confini del provvedimento di confisca attraverso la determinazione dell'eventuale esistenza di diritti eventuali di terzi idonei a porre nel nulla la devoluzione a favore dello stato ed in tale ambito, come già osservato, appariva irrilevante sia il giudicato civile intervenuto fra MA e PO sia la precedente pronuncia del giudice dell'esecuzione nel procedimento per incidente esecuzione nel cuoi ambito non era stato chiamato e non era intervenuto il Ministero che pure aveva la disponibilità del bene ed a cui favore era stato devoluto, nell'ambito del procedimento penale di cognizione, fin dal 1992. Il primo motivo di ricorso è quindi infondato.
Neppure il secondo motivo merita accoglimento.
Il ricorrente non contesta il principio, di cui ha fatto applicazione il provvedimento impugnato, discendente dall'orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte di Cassazione (v. Cass. sez. 1^ civile, n. 4260 del 1992), rafforzato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 269 del 1995, per cui la esigenza di conservare e garantire la fruizione da parte della collettività delle cose di interesse storico ed artistico che siano state sottoposte a notifica ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, art.3 giustifica per tali beni, nel rispetto dell'art. 3 Cost.,
l'adozione di particolari misure di tutela che si realizzano attraverso poteri della pubblica amministrazione e vincoli per i privati differenziati dai poteri e vincoli operanti per altre categorie di beni, seppur gravati da limiti connessi la perseguimento dell'interesse pubblico, in particolare per l'istituto della prelazione storico-artistica di cui alla L. n. 1089 del 1939, artt.61, 31 e 32 con riguardo alle ipotesi di alienazioni operate contro i divieti stabiliti dalla legge.
Contesta invece che tale orientamento sia applicabile nella specie poiché l'acquisto originario della proprietà da parte del primo privato non era discendente da un atto di compravendita bensì da un acquisto ai pubblici incanti oltretutto per richiesta del Comune, e cioè di un ente pubblico, per il pagamento di debiti di natura tributaria dell'Opera Pia che era proprietaria del bene, ma tale rilievo non modifica la soluzione.
L'art. 61 della legge cit. dichiara nulli di pieno diritto "le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere aventi ad oggetto beni vincolati" con ciò ponendo un divieto assoluto non solo di alienazione ma anche di consegna dei beni del patrimonio artistico, appartenenti in Italia in gran parte ad enti morali cui si riferisce la sezione prima del capo terzo della legge citata, al di fuori delle procedure previste dalla legge con riguardo alla denuncia imposta affinché lo stato possa esercitare il diritto di prelazione ed al divieto di consegna nel termine previsto per l'esercizio di tale diritto, con conseguente nullità assoluta non solo della prima "alienazione" ma anche di quelle successive, indipendentemente dalla buona fede dell'acquirente.
Orbene la limitazione del divieto previsto dalla legge soltanto agli atti di compravendita, proposta dal ricorrente, cozza, prima ancora che con la ratio, con la stessa lettera della legge che dichiara la nullità di pieno diritto di tutti gli atti giuridici in genere attraverso cui si trasferisce la proprietà, senza esclusione alcuna e cioè senza riguardo alle forme ed alle modalità di trasferimento della proprietà, con conseguente inapplicabilità della regola generale di cui all'art. 1153 c.c. tutte le volte in cui la il primo acquisto sia avvenuto in violazione delle procedure di legge. Ne consegue che l'acquirente finale del bene appartenente al patrimonio artistico dello stato (cosa che non è in contestazione nel caso in esame) non può invocare la buona fede ovvero la esistenza di un primo acquisto a titolo originario (quale l'acquisto all'asta del bene) poiché tutti gli atti giuridici di acquisto di tali beni sono nulli, se non sono state esperite le procedure di legge, come espressamente disposto dalla norma citata, che, proprio in base alla interpretazione del precedente giurisprudenziale citato, ha voluto evitare, con espressioni addirittura enfatiche, l'aggiramento del divieto legislativo attraverso atti giuridici di qualsiasi tipo che consentissero al terzo di invocare la propria buona fede qualora, al momento dell'acquisto, non si fosse accertato della esistenza della previa autorizzazione ministeriale alla alienazione.
Al terzo motivo è già stata data sostanziale risposta con le pregresse argomentazioni. Si può sole aggiungere che la ordinanza impugnata, laddove ha revocato il precedente provvedimento che aveva disposto la restituzione del polittico al MA, non si è posta in violazione dell'art. 648 c.p.p. che, pur se in effetti espressione di un principio di carattere generale applicabile anche ai provvedimenti diversi dalle sentenze, peraltro vale soltanto fra le parti in causa e, per i procedimenti di esecuzione (così come, ad esempio, per quelli cautelari), rebus sic stantibus (art. 662 c.p.p., comma 2);
per cui un terzo, non partecipante al precedente incidente di esecuzione, può presentare un autonomo incidente di esecuzione quando il provvedimento lo pregiudichi.
Nella specie l'ordinanza che aveva deciso il primo incidente di esecuzione era tamquam non esset per la posizione del Ministero che non era stato chiamato a parteciparvi benché fosse il soggetto a cui favore era stata disposta la confisca.
Non si può quindi parlare di irrevocabilità del primo provvedimento poiché non era opponibile al soggetto che non vi aveva partecipato e che non avrebbe avuto titolo per impugnarlo per cassazione mentre il rimedio proposto dal Ministero è stato correttamente qualificato come incidente di esecuzione promosso dal soggetto interessato per fare valere i suoi diritti sulla cosa confiscata.
Quanto infine al contenuto della memoria depositata dalla difesa del MA in data 26.11.2008 è solo il caso di rilevare che il riferimento alle leggi doganali è superato ed assorbito dalla impostazione del provvedimento impugnato che in effetti appare assorbente.
Il ricorso deve essere in definitiva respinto perché infondato sotto tutti i profili addotti con i consequenziali provvedimenti in punto di spese (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
LA CORTE;
SEZIONE PRIMA PENALE, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2009