Sentenza 22 febbraio 1999
Massime • 1
Il procedimento di riesame delle misure cautelari reali si svolge nelle forme previste dall'art. 127 cod.proc.pen., che non prevedono nel procedimento in camera di consiglio la presenza obbligatoria delle parti. L'irritualità della notificazione della citazione delle parti non produce, quindi, una nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., ma una nullità che, se non tempestivamente dedotta al momento della verifica della regolare costituzione delle parti, è sanata ai sensi dell'art. 184, comma primo, cod.proc.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/1999, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 22.2.1999
Dott. Francesco Morelli Consigliere SENTENZA
Dott. Diana Laudati Consigliere N. 939
Dott. Massimo Oddo Cons.relatore REGISTRO GENERALE
Dott. PE Falcone Consigliere N. 43755/98
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti il 21 settembre 1998 da UZ PE ed il 29 settembre 1998 da UZ LM AS, da UZ NN e da UZ LO avverso l'ordinanza resa l'1 luglio 1998 dal Tribunale di Milano, che, in riforma del provvedimento emesso il 28 maggio 1998 dal G.I.P. del Tribunale di Milano, appellato dal P.M., ha disposto il sequestro preventivo delle quote loro intestate della Garage Doria Baglioni S.r.l., della Garage Blingy S.r.l. e dell'Autorimessa Cavalcabò S.r.l. nel procedimento penale a carico di CC AR per associazione mafiosa, associazione dedita al narcotraffico e riciclaggio. Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, i ricorsi e la memoria depositata dal difensore dei ricorrenti;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dr. Massimo Oddo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avv. Lucio Rubini, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi:
OSSERVA
Con un motivo pregiudiziale il solo LO UZ ha lamentato la nullità dell'ordinanza del tribunale per mancata notifica dell'avviso dell'udienza camerale dell'1 luglio 1998, che era stato dato unicamente al suo difensore non domiciliatario. Il motivo è infondato.
Il procedimento di riesame delle misure cautelari reali si svolge, ai sensi dell'art 324, 6^ co., c.p.p., nelle forme previste dall'art.127 c.p.p., che non prevedono nel procedimento in camera di consiglio la presenza obbligatoria delle parti.
L'irritualità della notificazione della citazione alle parti non produce, quindi, una nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., ma una nullità che, se non tempestivamente dedotta al momento della verifica della regolare costituzione delle parti, è sanata ai sensi dell'art. 184, comma primo, c.p.p. (cfr.: Cass. pen., sez. I, sent. 7 giugno 1997, n. 5369). Ne consegue che, avendo il difensore del richiedente espressamente dichiarato nell'udienza camerale di non avere nessuna obiezione sulla regolarità delle notifiche, anche la nullità della consegna dell'avviso a mani del difensore non domiciliatario risulta sanata dalla acquiescenza del difensore.
Con un unica censura comune tutti i ricorrenti hanno denunciato l'ordinanza impugnata della manifesta illogicità della motivazione sanzionata dall'art. 606, 1^ co., lett. e) c.p.p..
In particolare hanno dedotto che l'affermazione del Tribunale, secondo la quale UZ PE, formale acquirente delle quote in parte intestate anche agli altri suoi congiunti, non aveva dato prova di avere versato gli acconti in contanti del prezzo ed onorato le cambiali rilasciate a CC e CC e che i UZ non avrebbero dato dimostrazione di una capacità economica idonea ad operare affari di molti miliardi, era contraddetta dall'acquisizione delle fotocopie degli assegni immediatamente utilizzati dal CC e delle cambiali ritirate alle scadenze, nonché dalla documentazione delle numerosi fonti di liquidità avute dal PE UZ dal 1985 al 1997. Inoltre, le conversazioni telefoniche intercettate non consentivano l'interpretazione, esclusa dal G.I.P., dell'intestazione apparente delle quote sociali e nessun reale controllo il Tribunale aveva esercitato sulla sussistenza del "fumus" sotto il profilo della congruità degli elementi raccolti a comprovare che gli affari conclusi o da concludersi fossero fittizi.
La censura non può essere condivisa.
Il tribunale, dopo avere premesso che, vertendosi in tema di sequestro preventivo ex art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, era sufficiente esaminare se PE UZ potesse essere ritenuto titolare apparente delle partecipazioni societarie oggetto della richiesta di sequestro, ha affermato che sussistevano elementi atti a fare ritenere che tale intestazione fittizia, in quanto le partecipazioni erano relative a società ricomprese tra quelle utilizzate per le operazioni di riciclaggio compiute dai fratelli NR e EB IL tramite AR CC ed IO CC per conto della cosca Morabito-Mollica.
Ha soggiunto che i redditi della famiglia UZ erano da tempo assai modesti e sufficienti per il medio sostentamento familiare, ma inidonei a giustificare l'impegno finanziario complessivamente occorrente di più di 3 miliardi di lire e che tale modesta redditività deponeva in senso gravemente indiziario circa la simulazione degli acquisti, perché rendeva poco verosimile, da un lato, che senza una adeguata copertura economica PE UZ si fosse lanciato contemporaneamente su più fronti economici e, dall'altro, che i venditori si fossero fidati di impegni finanziari assunti da soggetti così deboli economicamente per effettuare una vendita a credito senza qualsivoglia garanzia. Inoltre, l'asserzione da parte di PE UZ dell'autofinanziamento attraverso gli introiti della gestione delle autorimesse era smentita dai modesti redditi derivati dalla conduzione delle tre autorimesse negli anni precedenti e da altre dichiarazioni dalle quali emergeva la scarsa redditività di tali esercizi, che, a detta di NR IL, aveva reso insostenibile la gestione ed impedito in passato anche al CC di fare fronte alle scadenze delle cambiali emesse dalla società, costringendolo ad alienare i garages.
La circostanza, infine, che il CC nell'intercettazione della telefonata delle ore 11 e 39' del 25 marzo 1997 sull'utenza discutesse con NC OT della inopportunità di appesantire con una ulteriore cessione di attività il UZ, lasciava intendere che, secondo quanto riferito anche dal IL e risultante dalle sue stesse dichiarazioni, il UZ veniva normalmente utilizzato dall'associazione per la creazione di fittizie attività, che si risolvevano anche nella creazione di cambiali di favore garantite dalle varie società a lui date in gestione. Tale motivazione, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, dà adeguatamente e correttamente conto del "fumus" della intestazione fittizia delle partecipazioni societarie, mediante la dimostrazione degli stretti rapporti intercorsi tra PE UZ e le persone indagate di riciclaggio e della loro impossibilità economica di acquistare da tali persone i beni di rilevantissimo valore oggetto del sequestro.
In senso contrario, poi, non depone l'affermazione di essere in grado di provare l'avvenuto pagamento del prezzo, sia perché non è ammessa in sede di legittimità la produzione dei documenti con i quali si intende sostenere tale asserzione, sia in quanto il costante e riconosciuto uso nelle vicende oggetto del procedimento penale di titoli di favore e, in generale, di movimenti simulati o dissimulati di denaro, non consentirebbe di superare l'argomento addotto dell'insussistenza di una concreta possibilità dei ricorrenti di adempiere alle obbligazioni che un effettivo trasferimento delle quote societarie avrebbe comportato.
All'infondatezza dei motivi d'impugnazione segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 22 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 11 marzo 1999