Sentenza 15 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/2002, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
E A N L O I L Z E A D R " 9 T 7 1 . S I 2 2 30 /02 T 3 G R . E 'A N R L 7 L A 6 E 9 D 1 D - E I 5 R E PU B BL ANA - T S 3 N N E E E S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S G E I " G E A L LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto sanzione stradale e 1 sezione civile composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: legittimità contestazione dr. Rosario De Musis Presidente differita immotivata. dr. Giammarco Cappuccio Consigliere R.G. N. 21463/99 dr. Giuseppe Marziale Consigliere Cron. 5407 dr. Salvatore Salvago Consigliere dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. Ud. 15.11.2001 ha pronunciato la seguente: S E NT ENZA su ricorso iscritto al n° 21463 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto DA PREFETTURA DI MACERATA, in persona del prefetto p.t., ex lege domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentato e difeso. RICORRENTE
CONTRO
AR ER, già domiciliata nella Cancelleria del Tribunale di Macerata, sez. di Civitanova Marche. INTIMATA avverso la sentenza del Tribunale di Macerata, sede di 2329 2001 2 Civitanova Marche, n. 43 del 21 - 22 luglio 1999. Udita, all'udienza del 15 novembre 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. dr. Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 22 luglio 1999, il Tribunale di Mace- rata ha accolto l'opposizione di VA RA all'ordinanza del locale prefetto, che aveva ingiunto il pagamento d'una sanzione per violazione dell'art. 142, comma 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), per avere superato i limiti di velocità consentiti ed ha condannato l'opposta alle spese di causa senza liquidarle, ritenendo illegittima l'omessa contestazione immediata immotivata, ai sensi dell'art. 384 D. P. R. 16 dicembre 1992 n. 495, Regolamento d'at- tuazione ed esecuzione del C.d.S. (da ora Reg.es.), per essersi posti gli agenti accertatori nella condizione aprioristica di non poter contestare le infrazioni im- mediatamente, giustificando con motivi formali l'omes- so fermo del veicolo del trasgressore. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ri- corso con unico motivo la prefettura di Macerata. La RA non si é difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE - 3 - 1. Il ricorso denuncia violazione dell'artt. 385 Reg. es. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., preve- dendo la norma regolamentare i modi in cui deve proce- dersi a contestazione differita ed essendo questa in ogni caso possibile, incidendo solo sulla regolarità e non sulla legittimità del procedimento la notifica successiva del verbale, anche se immotivata.
2. Il ricorso é infondato;
l'art. 200 C.d.S. prevede la contestazione immediata delle violazioni, quando è possibile, per dar modo al trasgressore di esporre su- bito le proprie ragioni. Nell'art. 201 C.d.S., si chiarisce che"qualora la vio- lazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, en- tro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato al trasgressore..."; non è invece richiesta questa "indicazione dei motivi" dell'impossibilità di contestazione immediata nell'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che regola la notifica differita delle altre violazioni amministrative, anch'esse da contestare immediatamente, se possibile. La diversa disciplina delle due norme ha fatto rileva- re a questa Corte l'illegittimità della sanzione, per 4 - violazione del C.d.S. e difformità dal modello norma- tivo di procedimento, nel caso di omessa indicazione dei motivi ostativi alla contestazione immediata (co- sì Cass. 3 aprile 2000 n. 4010), per cui vanno confer- mate le sentenze di merito che, coerentemente motivate, annullino le sanzioni per la predetta omissione (Cass. 18 giugno 1999 n. 6123 e 2 agosto 2000 n. 10107 e 21 febbraio 2001 n. 2494); in precedenza si era invece ritenuto, come dedotto con il ricorso, che l'omessa indicazione dei motivi d'impossibilità di contesta- zione immediata, costituisse irregolarità e non il- legittimità del verbale notificato successivamente (ex coeteris, in tal senso Cass. 30 giugno 1997 n. 5831, 10347 e 7 novembre 1998 n. 11245, 19 ottobre 1999 n. 8 febbraio 2000 n. 1380). I motivi dei quali l'art. 201 C.d.S. impone "l'indica- zione" si specificano dall'art. 385 del Reg.es. nelle ragioni per cui "non è stato possibile procedere alla contestazione immediata" e tra"i casi di impossibilità materiale della contestazione immediata prevista dall' art. 201, comma 1, del codice", l'art. 384 lett. e del Regolamento prevede, "a titolo esemplificativo", quello dell'"accertamento della violazione per mezzo di appa- recchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo"; nel caso lo speci- - 5 - fico richiamo nel verbale di contestazione all'art. 384 lett. e del Reg.es. è stato considerato dal tribunale inutile, sull'affermazione che non ricorrevano le con- dizioni d'impossibilità materiale previste dalla norma regolamentare, ma nel ricorso non si deduce l'inutili- tà dell'indicazione nel caso specifico dei motivi di mancata contestazione immediata, ma si afferma la na- tura di mera irregolarità formale della contestazione differita, comunque legittima, con deduzione non con- dividibile e contrastante con le più recenti decisioni di questa Corte sopra richiamate. L'impugnazione é quindi infondata. Nulla deve disporsi per le spese, non essendosi difesa la RA.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 15 novembre 2001. Il presidente Rosano be upurisКоршо ве Il onsigliere estensore Добир E N IL CANCELLIERE IO LA Z L A Andrea Bianch DE TR 15FF# 2002 IS 9 G T. 317" E il R R ELL'A A IL CANCELLIERE . D N E 3-5-1967 D T I EN S S EN "E S E I G A LEG