Sentenza 23 maggio 2017
Massime • 1
Il delitto contemplato dall'art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, che punisce «chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia», è reato di evento che si consuma nel momento in cui l'indebito profitto entra nella sfera giuridico-patrimoniale dell'agente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2017, n. 39540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39540 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2017 |
Testo completo
39540-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez.1721 Piero Savani Andrea Gentili UP - 23/05/2017 Emanuela Gai Alessio Scarcella R.G.N. 38496/16 Motivazione semplificata Carlo Renoldi -Relatore - DEPOSITATA IN CANCELLERIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 30 AGO 2017 ZE NA, nata a [...] il [...]; avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 10/07/2015 ARL Luana Mañani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26/11/2014 il Tribunale di Ascoli Piceno aveva condannato NA ZE alla pena, condizionalmente sospesa, di sei mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 2 della legge n. 898 del 1986, così riqualificato il fatto originariamente contestato ex art. 316-ter cod. pen., per avere indebitamente percepito contributi e indennità stanziati dalla Comunità europea, per l'annualità 2006, a favore delle imprese agricole e zootecniche.
2. Con sentenza emessa in data 10/07/2015, la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, concesse le attenuanti generiche, rideterminò la pena finale in quattro mesi di reclusione.
3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la stessa ZE, a mezzo del difensore fiduciario, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 3.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva consistente in una perizia volta a verificare la firma apparentemente apposta dalla stessa TT alla domanda di contributi e il correlato vizio di motivazione sul punto.
3.2. Con il secondo motivo, l'imputata censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea interpretazione della legge penale e processuale in relazione al tempus commissi delicti e al mancato riconoscimento della maturata prescrizione del reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Con il primo motivo la ricorrente si duole del rigetto della richiesta di perizia finalizzato a verificare l'autenticità delle firme apposte sui fogli che componevano la domanda di ammissione ai rimborsi;
richiesta motivata con la circostanza che una delle firme avrebbe recato l'indicazione del nome "Donato", anziché del nome "NA". In proposito, la Corte di appello ha però argomentatamente posto in luce l'irrilevanza del profilo di asserita incertezza, peraltro ritenuto riconducibile ad un mero errore di trascrizione, essendo stato indicato il nome "Donato", peraltro in una sola pagina, con riferimento ad una annualità diversa da quella cui si riferivano gli aiuti comunitari indebitamente percepiti. Secondo i giudici di appello, infatti, doveva ritenersi non significativo il fatto che, anche a voler dare credito alla tesi difensiva, la firma relativa alla richiesta di rimborso fosse stata apposta da un terzo soggetto, apparendo in ogni caso dirimente la circostanza che l'imputata avesse riscosso gli assegni corrispondenti ai suddetti contributi. Nessun profilo di illogicità può, quindi, ravvisarsi nella motivazione della sentenza impugnata, pienamente congrua e lineare nel suo sviluppo argomentativo, sicché deve conclusivamente ritenersi che i giudici di merito abbiano fatto un corretto utilizzo del potere discrezionale connesso alla decisione sull'invocato incombente istruttorio e che essi abbiano, dunque, dato conto, in maniera puntuale e motivata, delle ragioni della decisione.
3. Del tutto infondato deve, infine, ritenersi anche il secondo motivo di doglianza, con il quale la ricorrente opina che il delitto per cui è condanna sia stato consumato nel momento della presentazione della domanda e non in quello in cui era stata effettivamente percepita l'erogazione. Non conferente, a parere di questo Collegio, è il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte indicata nel ricorso (cfr. Sez. 3, n. 42131 del 14/05/2013, dep. 14/10/2013, Pellegrini, Rv. 257368; Sez. 3, n. 41265 del 16/09/2004, dep. 22/10/2004, Medeghini, Rv. 230311), che secondo la tesi difensiva л 2 о с collocherebbe il momento consumativo del reato di cui all'art. 2 della 1. n. 898 del 1986 in quello della "cosciente prospettazione di notizie o dati falsi nelle domande dirette ad attenere gli aiuti comunitari". In realtà, la citata disposizione, che punisce il fatto di colui il quale "mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia", configura chiaramente un reato di evento, il cui perfezionamento presuppone, come si evince dall'univoco tenore letterale della disposizione incriminatrice, l'effettivo ottenimento dell'indebito profitto da parte dell'agente. E dalla stessa lettura delle sentenze citate nel ricorso introduttivo emerge nitidamente che, in tali frangenti, la Corte abbia inteso soffermarsi essenzialmente sull'elemento soggettivo del delitto de quo al fine di affermare che la domanda finalizzata ad ottenere gli aiuti comunitari debba contenere notizie e dati scientemente falsi i quali siano funzionali proprio all'indebito conseguimento dell'erogazione, senza comunque porre in dubbio, alla stregua della chiara formulazione dell'art. 2 della legge n. 898 del 1986, che il momento consumativo vada individuato proprio in quello in cui il contributo sia entrato nella sfera giuridico-patrimoniale dell'indebito percettore.
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 2.000,00 euro.
5. La natura non complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 (duemila) in favore della Cassa delle Ammende. Motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 23/05/2017 Il Consigliere estensoreConsigliere Il Presidente Carlo Renoldi Piero SavaniPiero 3 Luana