Sentenza 14 maggio 2013
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 2 della l. n. 898 del 1986 sussiste quando la domanda finalizzata ad ottenere gli aiuti comunitari contenga notizie e dati falsi che siano funzionali all'indebito ottenimento dell'erogazione. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la sussistenza del reato in quanto la domanda presentata era risultata falsa in ordine ad un elemento - la irreperibilità dei coeredi - non rilevante ai fini dell'erogazione del contributo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/2013, n. 42131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42131 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 14/05/2013
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1445
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 48625/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EG IN N. IL 25/04/1969;
avverso la sentenza n. 34/2012 CORTE APPELLO di POTENZA, del 17/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D'Ambrosio che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. TANTALO LUCA, che insiste per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Potenza con sentenza del 17 maggio 2012 ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera del 17 maggio 2011 che aveva condannato GR NO alla pena (condonata) di mesi quattro di reclusione per il reato di cui alla L. n. 898 del 1986, art. 2, ritenuta assorbita l'ipotesi di cui all'art. 483 c.p.,
perché, mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale attestava falsamente l'irreperibilità dei coeredi del defunto padre RI AC pasquale, conseguiva indebitamente un contributo economico, erogato dal Fondo Europeo di Garanzia di Euro 33.672 pari ai 4/5 della somma complessiva erogatagli (Euro 42.087,99, essendone erede solo per 1/5, fatto accertato in Ferrandina il 17 gennaio 2006.
2. Il Tribunale di Matera aveva peraltro dichiarato non doversi procedere in ordine alla contestata truffa in danno del fratello coerede GR AN (unico querelante), per remissione di querela.
3. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi: 1) Mancanza di motivazione in ordine alla lamentata incompatibilità tra la truffa come contestata e la L. n. 898 del 1986, art. 2; inoltre i giudici avrebbero ritenuto sussistente la frode comunitaria anche se era stato accertato che le somme percepite non erano indebite, ma spettavano al defunto RI AC, solo in base alla falsa dichiarazione circa la irreperibilità degli altri coeredi, fattispecie ritenuta assorbita nella disposizione di cui all'art. 2;
2) Inosservanza od erronea applicazione della L. n. 898 del 2006, art. 2, e dell'art. 640 c.p., in quanto nella sentenza sarebbe stata fatta confusione tra i destinatari della truffa, ossia coloro che hanno subito danno patrimoniale, nel caso di specie i fratelli dell'imputato ed il soggetto pubblico erogatore, che, invece, non ha subito alcun danno in quanto la somma pagata al GR NO era effettivamente dovuta, seppure era destinata a favore dei coeredi dell'avente diritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va precisato che il reato di indebito conseguimento di contributi a carico del Fondo Europeo agricolo di orientamento e garanzia si perfeziona con la cosciente prospettazione di notizie o dati falsi nelle domande dirette ad attenere gli aiuti comunitari, volta ad ottenere un contributo non dovuto (cfr. sez 3, n. 41265 del 16/9/2004, dep. 22/10/2004, Medeghini, Rv. 230311). Tale falsità costituisce un elemento costitutivo della fattispecie, il che significa che la stessa deve essere funzionale all'ottenimento indebito della erogazione.
2. Orbene nel caso di specie, i giudici di merito non hanno fornito alcuna spiegazione in ordine al fatto che il contributo versato fosse indebito, anzi sia nella sentenza di primo grado che in quella impugnata, è stato posto in evidenza come il GR avesse ricevuto l'intero di quanto effettivamente dovuto al defunto padre, seppure dichiarando l'irreperibilità degli altri coeredi. D'altra parte, il reato di truffa in danno dell'unico fratello querelante, era stato contestato nel medesimo capo di imputazione relativo alla frode comunitaria, ma era stato contestato nel medesimo capo di imputazione relativo alla frode comunitaria, ma era stato espunto dall'esame del Collegio di secondo grado a seguito della dichiarazione di improcedibilità per remissione dell'unica querela proposta.
3. È pertanto erronea l'argomentazione sinteticamente sviluppata nella sentenza impugnata, laddove la dichiarazione non veridica (ma solo sul punto dell'irreperibilità dei coeredi e non già sul fondamento della pretesa azionata innanzi all'ente) è stata considerata unico elemento di perfezionamento della fattispecie contestata di frode al Fondo europeo agricolo;
tale falsa dichiarazione era infatti in grado di procurare un ingiusto profitto all'imputato in riferimento al danno cagionato agli altri coeredi, privati della quota di beneficio economico, loro spettante iure hereditatis, ma risultava inidonea ad arrecare danno all'ente pubblico, a cagione della piena legittimità della pretesa azionata nei confronti del Fondo, per cui si deve concludere per l'insussistenza della frode comunitaria contestata nell'unico capo di imputazione ascritto all'imputato.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2013