Sentenza 6 aprile 2006
Massime • 1
È illegittimo il rigetto, da parte del Tribunale, della richiesta, avanzata da soggetto riabilitato con sentenza definitiva, di cancellazione della sentenza dichiarativa di fallimento dal certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta delle pubbliche Amministrazioni. (Nella specie la S.C. ha rilevato che i certificati che le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere ai sensi dell'art. 28 d.P.R. n. 313 del 2002, quando detti certificati siano necessari per l'esercizio delle loro funzioni, non possono avere contenuto diverso rispetto a quelli dei quali il privato può chiedere e ottenere il rilascio).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2006, n. 29897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29897 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2006 |
Testo completo
re REPUBBLICA ITALIANA
2989 Z/06 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 06/04/2006
SENTENZA
N. 547 / Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FOSCARINI BRUNO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott.PIZZUTI GIUSEPPE 11 N. 021687/2005 2. Dott.MARINI PIERFRANCESCO
3. Dott. COLONNESE ANDREA "I
4.Dott.DI TOMASSI MARIASTEFANIA 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) RO CE N. IL 17/03/1937
avverso ORDINANZA del 11/03/2005
TRIBUNALE di BRESCIA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
PIZZUTI GIUSEPPE lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELL Mario.
(annullamento con rinvio)
MOTIVI DELLA DECISIONE
RO ZO ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di Brescia in data 11.3.2005, che aveva rigettato la richiesta di cancellazione della sentenza dichiarativa di fallimento, emessa nei confronti del medesimo RO il 23.10.1980, dal certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta delle pubbliche Amministrazioni ex art. 28 DPR 313/2002.
Con i motivi, il RO ha dedotto: 1) violazione di legge, giacché il tribunale avrebbe, per un verso, erroneamente ritenuto che le pubbliche
Amministrazioni potessero ottenere certificati contenenti la totalità delle iscrizioni concernenti una determinata persona, e, per altro verso, avrebbe omesso di considerare che, essendo egli stato riabilitato con sentenza definitiva, la suaccennata sentenza dichiarativa del fallimento, ai sensi degli artt. 24 lett. n) e 26 lett. b) DPR 313/2002, non poteva essere più iscritta nel certificato generale e nel certificato civile del casellario giudiziale;
2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza di deroghe a favore delle pubbliche Amministrazioni in relazione al contenuto dei certificati del casellario giudiziale dalle stesse richiesti.
Il primo motivo di ricorso, assorbente rispetto al secondo motivo, è fondato.
Invero, l'art. 21 DPR 313/2002 attribuisce esclusivamente all'Autorità
giudiziaria il potere di acquisire il certificato "di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto".
L'art. 28 DPR 313/2002 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificati di cui all'art.
em 3
23 (che richiama gli artt. 24, 25 e 26) e all'art. 27, relativi a persone maggiori di età, quando detti certificati siano necessari “per l'esercizio delle loro funzioni".
Come ha correttamente rilevato il P. G. requirente, "la chiara dizione della norma, che fa riferimento ai certificati ottenibili dall'interessato ai sensi degli artt. 24, 25, 26 e 27 dello stesso T.U., impone di ritenere che non siano ottenibili dalle pubbliche Amministrazioni certificati di contenuto diverso rispetto a quelli dei quali il privato può chiedere ed ottenere il rilascio".
Nella specie, quindi, nei certificati rilasciati a richiesta delle pubbliche
Amministrazioni e riguardanti il RO non possono essere riportate, ai sensi degli artt. 24 lett. n) e 26 lett. b), iscrizioni della sentenza di fallimento del medesimo RO, il quale è stato riabilitato con sentenza definitiva.
Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al pubblico ministero presso il tribunale di Brescia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma nell'udienza in camera di consiglio il 6.4.2006.-
IL PRESIDENTE
Il Consigliere est. Depocitata in Cantelleria Julizushi Rome, i 11 SET. 2006 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
IL CANCELLIERE C1
E
Tizian R
F AZ 3
2 IO E T N R O E C