CASS
Sentenza 23 febbraio 2023
Sentenza 23 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2023, n. 8159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8159 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MB NE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, LUCA TAMPIERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 settembre 2021 la Prima sezione penale di questa Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del 23 luglio 2020 con la quale la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta del Procuratore generale, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a MB LO con riferimento alla pena inflittagli dalla sentenza della Corte di appello di Bari, in data 13 maggio 2019, divenuta irrevocabile il 7 febbraio 2020. 2. Lo MB, infatti, aveva riportato precedenti condanne ostative e precisamente quella oggetto della sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari del 12 dicembre 2012, divenuta irrevocabile il 28 gennaio 2014, che gli aveva inflitto la pena di anni tre di reclusione, e quella oggetto della sentenza del 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 8159 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 24/01/2023 Tribunale di Bari, in data 5 ottobre 2016, divenuta irrevocabile il 7 giugno 2017, che gli aveva inflitto la pena di anni uno di reclusione. 3. Era ricorso per cassazione lo Strannbelli, attraverso il difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sulla base di un unico motivo: violazione di legge, in riferimento agli artt. 164, comma 2 n. 1) e 168, comma 1 n. 2), cod. pen. 3.1. Secondo il ricorrente non si era verificata alcuna delle condizioni risolutive che consentono la revoca della sospensione condizionale della pena: -Non ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 164, secondo comma n. 1, cod. pen., dal momento che lo MB, non aveva riportato alcuna condanna irrevocabile in epoca precedente alla sentenza che gli ha concesso il beneficio ovvero la pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari del 4 marzo 2013. All'epoca di quest'ultimo provvedimento non era, infatti, divenuta irrevocabile la sentenza del 12 dicembre 2012 passata in cosa giudicata il 28 gennaio 2014, né il condannato aveva commesso un altro reato. Non rilevava, invece, la data del 13 maggio 2019 in cui è stata pronunziata la sentenza di appello. -Non ricorreva neanche l'ipotesi di cui all'art. 168, primo comma n. 2), cod. pen. atteso che lo MB, nei cinque anni successivi al momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che gli ha concesso il beneficio (il 7 febbraio 2020), non ha riportato alcuna condanna per un delitto anteriormente commesso. 4. La prima sezione di questa Corte aveva ritenuto fondato il motivo dal momento che la succinta motivazione del provvedimento impugnato, priva di indicazioni di carattere normativo, non consentiva di comprendere la specifica causa di revoca della sospensione condizionale della penale. Esclusa la configurabilità della fattispecie prevista dall'art. 168, primo comma n. 2), cod. pen. che postula la consumazione di delitti o contravvenzioni della stessa indole nel termine, quinquennale o biennale di cui all'art. 163 cod. pen., computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (il 7 febbraio 2020), il riferimento a precedenti sentenze di condanna, definite ostative, a pene detentive, elevate e non sospese, consentiva di ritenere più plausibile che il giudice dell'esecuzione avesse revocato il beneficio perché concesso, in violazione dell'art. 164, secondo comma , n. 1) cod. pen., a chi ha riportato precedenti condanne a pene detentive per delitto. Anche in siffatta ipotesi, tuttavia, l'ordinanza non superava il controllo di legalità non spiegando adeguatamente i presupposti a fondamento dell'esercizio del potere di revoca in alternativa o in concorrenza con gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza che ha concesso il beneficio. 2 5.A questo proposito, rammentava la Prima sezione di questa Corte, che, prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 128 del 2001 all'art. 168 cod. pen. e all'introduzione dell'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., era pacifico che la revoca della sospensione condizionale, secondo la procedura di cui all'art.674 cod. proc. pen., da parte del giudice dell'esecuzione era consentita solo nelle ipotesi previste dall'art. 168 primo comma n.1 e n.2 cod. pen. e non anche nell'ipotesi, del tutto diversa, di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 163 e 164 cod. pen. L'illegittima applicazione del beneficio, per essere già esistenti le cause preclusive di cui agli artt.163 e 164 cod. pen., poteva costituire solo motivo di impugnazione in pendenza del giudizio di cognizione e non anche causa di revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza passata in giudicato;
ciò al fine di evitare che la richiesta al giudice dell'esecuzione si trasformasse in un ulteriore e straordinario mezzo di impugnazione, non previsto dalla legge (ex plurimis Sez. 4, n. 2650 del 22/09/1999, Rv. 215001). 5.1.A seguito delle citate modifiche normative, al giudice dell'esecuzione è stato attribuito il potere di revocare la sospensione condizionale della pena in presenza di cause ostative. Dispone l'art. 674, comma 1 bis, cod. proc. pen che «il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale» ovvero quando il beneficio è stato concesso «in violazione dell'articolo 164, quarto comma, cod. pen.» - a mente del quale la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta o due volte qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 - «in presenza di cause ostative». 5.2.Di recente, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che è legittima la revoca "in executivis" della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio, atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice d'appello può esercitare anche d'ufficio, ha natura meramente facoltativa e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 24103 del 08/04/2021, Fosco, Rv. 281432; Sez. 1, n. 30710 del 10/05/2019, AR IA Rv. 276408; contra Sez. 5, n. 23133 del 09/07/2020, Bordonaro, Rv. 279906). La Corte distrettuale nulla, però, diceva sulla conoscibilità della causa ostativa da parte del giudice di appello. 3 5.3. Conclusivamente, l'ordinanza impugnata andava annullata con rinvio affinché il giudice territoriale rivalutasse l'istanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, tenendo conto degli esposti rilievi e colmando le indicate lacune motivazionali. 6. A seguito dell'annullamento con rinvio la Corte di appello di Bari con ordinanza del 28 marzo 2022 confermava il primo provvedimento impugnato revocando la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza di condanna della Corte di appello di Bari del 13 maggio 2019, irrevocabile il 7 febbraio 2020. 7. Avverso siffatta ordinanza ha proposto nuovo ricorso per cassazione lo MB, attraverso il difensore di fiducia deducendo il seguente motivo. 7.1.Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla applicazione dell'art.164 secondo comma n.1 cod. pen. L'ordinanza impugnata ha ritenuto che la condanna riportata con sentenza del 12 dicembre 2012, irrevocabile il 28 gennaio 2014, alla pena detentiva di anni tre di reclusione per il delitto di rapina è la ragione per la quale deve essere revocato il beneficio della pena sospesa concesso dal Gup presso il Tribunale di Bari in data 4 febbraio 2013. In realtà all'epoca in cui era stato concesso il secondo beneficio (4 marzo 2013) il ricorrente non aveva ancora riportato alcuna condanna poiché la condizione risolutiva ai sensi dell'art. 164 secondo comma n.1 cod. pen. si è realizzata in epoca successiva ovvero allorquando la sentenza del 12 dicembre 2012 è divenuta irrevocabile e cioè in data 28 gennaio 2014. Dunque se la concessione del beneficio è avvenuta in data 4 marzo 2013 e la sentenza di condanna per il delitto anteriormente commesso è divenuta irrevocabile in data 28 gennaio 2014, è errata la decisione con la quale siffatta pena sospesa è stata revocata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.11 motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della decisione del giudice del rinvio. 1.1. Al riguardo occorre evidenziare che la ordinanza impugnata ha chiarito che la revoca della sospensione condizionale disposta con la sentenza del 13 maggio 2019 attiene alla ipotesi di cui all'art. 164, secondo comma n. 1 cod. pen., relativa alla esistenza di una precedente condanna, che di per sé sarebbe stata ostativa alla sospensione condizionale della pena. 4 Così deciso in Roma in data 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore ente Alla data del 4 marzo 2013 il giudice di primo grado ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena in quanto non vi erano preclusioni quanto all'applicazione del citato beneficio;
la condanna alla pena di anni tre di reclusione è intervenuta, infatti, quale condanna irrevocabile, in data successiva e precisamente in data 28 gennaio 2014. 1.2. La ordinanza impugnata ha però fornito risposta alla ulteriore verifica richiesta dal giudice del rinvio: la verifica della possibile conoscenza della causa ostativa nel giudizio di appello che in tal caso avrebbe potuto procedere alla revoca di ufficio, atteso che, al momento della pronunzia avvenuta in data 13 maggio 2019, dal certificato del casellario relativo allo StranThelli risultava una condanna del 2014 a pena superiore ai due anni. Sullo specifico punto la ordinanza impugnata ha chiarito che, esaminando la sentenza della Corte di appello di Bari del 13 maggio 2019 (irrevocabile in data 7 febbraio 2020), non è emersa alcuna sollecitazione sul punto della revoca da parte del Pubblico Ministero che si è limitato a chiedere la conferma della sentenza impugnata. In particolare (p.2)," [..]giacché nel giudizio di cognizione la questione non risulta affrontata in modo specifico , né la Corte di appello ha avuto sollecitazione ad hoc, la revoca in executivis non si pone nel caso di specie in insanabile contrasto con quanto deciso dal giudice della cognizione e non diviene quell'ulteriore e straordinario mezzo di impugnazione non previsto dalla legge al quale fa riferimento la sentenza della Prima sezione della Corte di Cassazione[..]" 2. Risulta, dunque, che la Corte di appello di Bari in funzione di giudice dell'esecuzione e in sede di rinvio, abbia correttamente interpretato le indicazioni contenute nella sentenza di annullamento con la conseguenza che l'ordinanza impugnata risulta immune da censure. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle specie processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, LUCA TAMPIERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 settembre 2021 la Prima sezione penale di questa Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del 23 luglio 2020 con la quale la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta del Procuratore generale, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a MB LO con riferimento alla pena inflittagli dalla sentenza della Corte di appello di Bari, in data 13 maggio 2019, divenuta irrevocabile il 7 febbraio 2020. 2. Lo MB, infatti, aveva riportato precedenti condanne ostative e precisamente quella oggetto della sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari del 12 dicembre 2012, divenuta irrevocabile il 28 gennaio 2014, che gli aveva inflitto la pena di anni tre di reclusione, e quella oggetto della sentenza del 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 8159 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 24/01/2023 Tribunale di Bari, in data 5 ottobre 2016, divenuta irrevocabile il 7 giugno 2017, che gli aveva inflitto la pena di anni uno di reclusione. 3. Era ricorso per cassazione lo Strannbelli, attraverso il difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sulla base di un unico motivo: violazione di legge, in riferimento agli artt. 164, comma 2 n. 1) e 168, comma 1 n. 2), cod. pen. 3.1. Secondo il ricorrente non si era verificata alcuna delle condizioni risolutive che consentono la revoca della sospensione condizionale della pena: -Non ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 164, secondo comma n. 1, cod. pen., dal momento che lo MB, non aveva riportato alcuna condanna irrevocabile in epoca precedente alla sentenza che gli ha concesso il beneficio ovvero la pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari del 4 marzo 2013. All'epoca di quest'ultimo provvedimento non era, infatti, divenuta irrevocabile la sentenza del 12 dicembre 2012 passata in cosa giudicata il 28 gennaio 2014, né il condannato aveva commesso un altro reato. Non rilevava, invece, la data del 13 maggio 2019 in cui è stata pronunziata la sentenza di appello. -Non ricorreva neanche l'ipotesi di cui all'art. 168, primo comma n. 2), cod. pen. atteso che lo MB, nei cinque anni successivi al momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che gli ha concesso il beneficio (il 7 febbraio 2020), non ha riportato alcuna condanna per un delitto anteriormente commesso. 4. La prima sezione di questa Corte aveva ritenuto fondato il motivo dal momento che la succinta motivazione del provvedimento impugnato, priva di indicazioni di carattere normativo, non consentiva di comprendere la specifica causa di revoca della sospensione condizionale della penale. Esclusa la configurabilità della fattispecie prevista dall'art. 168, primo comma n. 2), cod. pen. che postula la consumazione di delitti o contravvenzioni della stessa indole nel termine, quinquennale o biennale di cui all'art. 163 cod. pen., computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (il 7 febbraio 2020), il riferimento a precedenti sentenze di condanna, definite ostative, a pene detentive, elevate e non sospese, consentiva di ritenere più plausibile che il giudice dell'esecuzione avesse revocato il beneficio perché concesso, in violazione dell'art. 164, secondo comma , n. 1) cod. pen., a chi ha riportato precedenti condanne a pene detentive per delitto. Anche in siffatta ipotesi, tuttavia, l'ordinanza non superava il controllo di legalità non spiegando adeguatamente i presupposti a fondamento dell'esercizio del potere di revoca in alternativa o in concorrenza con gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza che ha concesso il beneficio. 2 5.A questo proposito, rammentava la Prima sezione di questa Corte, che, prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 128 del 2001 all'art. 168 cod. pen. e all'introduzione dell'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., era pacifico che la revoca della sospensione condizionale, secondo la procedura di cui all'art.674 cod. proc. pen., da parte del giudice dell'esecuzione era consentita solo nelle ipotesi previste dall'art. 168 primo comma n.1 e n.2 cod. pen. e non anche nell'ipotesi, del tutto diversa, di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 163 e 164 cod. pen. L'illegittima applicazione del beneficio, per essere già esistenti le cause preclusive di cui agli artt.163 e 164 cod. pen., poteva costituire solo motivo di impugnazione in pendenza del giudizio di cognizione e non anche causa di revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza passata in giudicato;
ciò al fine di evitare che la richiesta al giudice dell'esecuzione si trasformasse in un ulteriore e straordinario mezzo di impugnazione, non previsto dalla legge (ex plurimis Sez. 4, n. 2650 del 22/09/1999, Rv. 215001). 5.1.A seguito delle citate modifiche normative, al giudice dell'esecuzione è stato attribuito il potere di revocare la sospensione condizionale della pena in presenza di cause ostative. Dispone l'art. 674, comma 1 bis, cod. proc. pen che «il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale» ovvero quando il beneficio è stato concesso «in violazione dell'articolo 164, quarto comma, cod. pen.» - a mente del quale la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta o due volte qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 - «in presenza di cause ostative». 5.2.Di recente, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che è legittima la revoca "in executivis" della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio, atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice d'appello può esercitare anche d'ufficio, ha natura meramente facoltativa e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 24103 del 08/04/2021, Fosco, Rv. 281432; Sez. 1, n. 30710 del 10/05/2019, AR IA Rv. 276408; contra Sez. 5, n. 23133 del 09/07/2020, Bordonaro, Rv. 279906). La Corte distrettuale nulla, però, diceva sulla conoscibilità della causa ostativa da parte del giudice di appello. 3 5.3. Conclusivamente, l'ordinanza impugnata andava annullata con rinvio affinché il giudice territoriale rivalutasse l'istanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, tenendo conto degli esposti rilievi e colmando le indicate lacune motivazionali. 6. A seguito dell'annullamento con rinvio la Corte di appello di Bari con ordinanza del 28 marzo 2022 confermava il primo provvedimento impugnato revocando la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza di condanna della Corte di appello di Bari del 13 maggio 2019, irrevocabile il 7 febbraio 2020. 7. Avverso siffatta ordinanza ha proposto nuovo ricorso per cassazione lo MB, attraverso il difensore di fiducia deducendo il seguente motivo. 7.1.Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla applicazione dell'art.164 secondo comma n.1 cod. pen. L'ordinanza impugnata ha ritenuto che la condanna riportata con sentenza del 12 dicembre 2012, irrevocabile il 28 gennaio 2014, alla pena detentiva di anni tre di reclusione per il delitto di rapina è la ragione per la quale deve essere revocato il beneficio della pena sospesa concesso dal Gup presso il Tribunale di Bari in data 4 febbraio 2013. In realtà all'epoca in cui era stato concesso il secondo beneficio (4 marzo 2013) il ricorrente non aveva ancora riportato alcuna condanna poiché la condizione risolutiva ai sensi dell'art. 164 secondo comma n.1 cod. pen. si è realizzata in epoca successiva ovvero allorquando la sentenza del 12 dicembre 2012 è divenuta irrevocabile e cioè in data 28 gennaio 2014. Dunque se la concessione del beneficio è avvenuta in data 4 marzo 2013 e la sentenza di condanna per il delitto anteriormente commesso è divenuta irrevocabile in data 28 gennaio 2014, è errata la decisione con la quale siffatta pena sospesa è stata revocata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.11 motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della decisione del giudice del rinvio. 1.1. Al riguardo occorre evidenziare che la ordinanza impugnata ha chiarito che la revoca della sospensione condizionale disposta con la sentenza del 13 maggio 2019 attiene alla ipotesi di cui all'art. 164, secondo comma n. 1 cod. pen., relativa alla esistenza di una precedente condanna, che di per sé sarebbe stata ostativa alla sospensione condizionale della pena. 4 Così deciso in Roma in data 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore ente Alla data del 4 marzo 2013 il giudice di primo grado ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena in quanto non vi erano preclusioni quanto all'applicazione del citato beneficio;
la condanna alla pena di anni tre di reclusione è intervenuta, infatti, quale condanna irrevocabile, in data successiva e precisamente in data 28 gennaio 2014. 1.2. La ordinanza impugnata ha però fornito risposta alla ulteriore verifica richiesta dal giudice del rinvio: la verifica della possibile conoscenza della causa ostativa nel giudizio di appello che in tal caso avrebbe potuto procedere alla revoca di ufficio, atteso che, al momento della pronunzia avvenuta in data 13 maggio 2019, dal certificato del casellario relativo allo StranThelli risultava una condanna del 2014 a pena superiore ai due anni. Sullo specifico punto la ordinanza impugnata ha chiarito che, esaminando la sentenza della Corte di appello di Bari del 13 maggio 2019 (irrevocabile in data 7 febbraio 2020), non è emersa alcuna sollecitazione sul punto della revoca da parte del Pubblico Ministero che si è limitato a chiedere la conferma della sentenza impugnata. In particolare (p.2)," [..]giacché nel giudizio di cognizione la questione non risulta affrontata in modo specifico , né la Corte di appello ha avuto sollecitazione ad hoc, la revoca in executivis non si pone nel caso di specie in insanabile contrasto con quanto deciso dal giudice della cognizione e non diviene quell'ulteriore e straordinario mezzo di impugnazione non previsto dalla legge al quale fa riferimento la sentenza della Prima sezione della Corte di Cassazione[..]" 2. Risulta, dunque, che la Corte di appello di Bari in funzione di giudice dell'esecuzione e in sede di rinvio, abbia correttamente interpretato le indicazioni contenute nella sentenza di annullamento con la conseguenza che l'ordinanza impugnata risulta immune da censure. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle specie processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.