Sentenza 22 ottobre 2009
Massime • 1
L'accertamento peritale, che può rendere ammissibile la richiesta di revisione, deve porsi, ove abbia comportato il ricorso a nuove tecniche e a nuove conoscenze, come il risultato di protocolli di indagine riconosciuti dalla comunità scientifica. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che i requisiti di credibilità non fossero soddisfatti dal tipo di perizia psicobiografica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2009, n. 3031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3031 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 22/10/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 1434
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - N. 10945/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso avverso l'ordinanza di:
Corte d'appello di Ancona, Sezione Penale, in data 22.01.2009 che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 26.11.1997 divenuta irrevocabile il 16.07.1999;
avanzata nell'interesse di:
GR NI (nato il [...]);
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Margherita Bianca Taddei;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. Tindari Baglione, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza con rinvio alla Corte d'Appello de L'Aquila. OSSERVA
Il 23 gennaio 2009 la Corte d'appello di Ancona, dichiarava inammissibile l'istanza formulata da LE AN, volta ad ottenere la revisione della sentenza della Corte d'appello di Bologna del 26 novembre 1997, divenuta irrevocabile il 31 marzo 1999 a seguito della decisione della Corte di Cassazione che aveva rigettato il ricorso proposto dall'imputato avverso la pronuncia d'appello, che lo aveva dichiarato responsabile del delitto di circonvenzione d'incapace, in concorso con Spada Ilo, in danno di AN Potito. La domanda avanzata ai sensi dell'art. 630 c.p.p., lett. c), da LE AN - che faceva seguito ad una precedente istanza di revisione dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello di Ancona, era fondata: a) sull'acquisizione di nuove testimonianze di soggetti mai in precedenza sentiti;
b) sulle risultanze di una indagine tecnica di genere e tipologia mai effettuata in precedenza dal giudice di merito. Dalle testimonianze rese da tre soggetti, abituali frequentatori dell'abitazione del AN, sentiti nell'ambito di indagini difensive svolte dalla difesa dell'LE, emergeva che il AN, nel corso di incontri molto familiari, non aveva mai manifestato segni di squilibrio mentale;
dalla predetta relazione tecnica, che consta di uno studio psicobiografico eseguito sulle firme apposte dal AN negli anni dal 1975 al 1987 ad opera del criminologo prof. Francesco BR, cattedratico alla "La Sapienza" di Roma, emergeva che il AN, al momento dell'apposizione delle firme" non era portatore di patologie capaci di invalidare la volontà e soprattutto di demenza".
La Corte territoriale escludeva che la consulenza psicobiografica del prof. Francesco BR potesse rivestire la caratteristica di prova nuova trattandosi di mere rivisitazioni, ad opera del perito, di prove già espletate, consistenti in opinabili interpretazioni di ordine psicografologico alle quali si perviene senza applicare metodologie tecnico-scientifiche inedite e, per quanto attiene alle testimonianze esse non esprimerebbero fatti nuovi quanto piuttosto mere impressioni personali. Con il ricorso la difesa di LE AN deduce;
1) la violazione dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 634 c.p.p. comma 1 e art. 636 c.p.p. in relazione all'art. 640 c.p.p., e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) nonché art. 178, comma 1 lett. c): assume il ricorrente che, come chiarito dallo stesso prof. BR, lo studio psicobiografico è cosa ben diversa dalla consulenza psichiatrica perché utilizza mezzi, strumenti e dati che non sono e non possono essere presi in considerazione dallo specialista psichiatrico nell'espletamento dell'incarico. Pertanto quella che è stata sottoposta all'attenzione della Corte territoriale è una indagine peritale nuova. Il risultato di tale metodica affatto nuova, anche se utilizza elementi già noti al perito ed al giudice, è idoneo a determinare la conoscenza di veri e propri fatti nuovi, in linea con il principio contenuto nella massima n.196273 di questa Corte. La decisione della Corte territoriale, a parere del ricorrente, sarebbe censurabile anche perché è pervenuta ad un giudizio tecnico senza il supporto di un controllo peritale scientifico e senza tener conto che le indagini peritali condotte nel processo utilizzavano, per giungere ai risultati scientifici, elementi provenienti dalla prova dichiarativa e, pertanto opinabili. Il ricorrente lamenta, poi, che siano state considerate alla stregua di mere impressioni personali le dichiarazioni rese dai nuovi testi senza tener presente che anche la prova scientifica acquisita al processo ha tratto i dati dalle dichiarazioni rese dai testi e non da constatazioni dirette;
di conseguenza la Corte territoriale avrebbe giudicato in modo non equanimi le stesse tipologie probatorie a seconda della loro provenienza dalla accusa o dalla difesa. Infine il ricorrente, dopo aver premesso che la valutazione preventiva dell'idoneità delle nuove prove deve necessariamente essere sommaria e non può atteggiarsi come un'anticipazione del giudizio di merito, e che il materiale probatorio del processo svoltosi ha natura esclusivamente indiziaria, sottolinea che tutti i nuovi indizi, sia quelli derivanti dalla consulenza che quelli derivanti dalle dichiarazioni dei nuovi testi, sono necessari alla ricostruzione delle condizioni di capacità del AN e, come tali, sicuramente idonei a suggerire una riflessione sulla possibilità che quegli indizi possano cambiare il giudizio già acquisito su tale capacità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
1) A parere di questo Collegio, a ragione la Corte territoriale non ha ravvisato nella consulenza psicobiografica la valenza di nuova prova. È fuor di dubbio che il compimento di una indagine scientifica comporta inevitabilmente l'acquisizione di dati tecnici conoscibili solo con le competenze in possesso del perito e che la novità della metodologia impiegata e dei principi tecnico- scientifici applicati può condurre anche alla conoscenza di veri e propri fatti nuovi e non solo di valutazioni diverse di elementi già esistenti. Questo collegio ritiene che,in linea di principio, l'espletamento di accertamenti peritali possa rendere ammissibile la richiesta di revisione sia quando riguardi l'acquisizione di nuove sopravvenienze fattuali sia quando il dato acquisito risulti accreditato dall'impiego di nuove tecniche e di nuove conoscenze scientifiche che ampliano il patrimonio conoscitivo. In tale ultimo caso, però, è necessario che l'accertamento tecnico sia il risultato di protocolli di indagini tecniche qualificate e rese pienamente credibili dal livello del sapere acquisito dalla comunità scientifica, perché soltanto tale condizione conferisce un livello di ragionevole affidabilità ai risultati della nuova indagine. Ed è di tutta evidenza che l'accreditamento della nuova metodologia tecnica deve essere fornito da chi intenda avvalersene come elemento da sottoporre alla valutazione della Corte che si deve esprimere sull'ammissibilità della richiesta. Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, che si è posta lo specifico interrogativo della novità della metodologia utilizzata nell'indagine tecnica, non è stata apprezzata l'applicazione di metodologie tecnico - scientifiche inedite nella valutazione psicografologica dei dati analizzati (tutti già emersi nell'ambito di precedenti perizie) e, per completezza, questa Corte aggiunge che il richiedente non si è fatto carico di dimostrare tale specifica natura della metodologia scientifica. Questo Collegio ritiene anche che una indagine del tipo proposto conservi margini assai significativi di incertezza rispetto al risultato cui deve tendere (prova nuova capace di "incidere sostanzialmente e in maniera favorevole sulla valutazione delle prove a suo tempo già raccolte e sul conseguente giudizio di colpevolezza dell'imputato; e dall'altro canto, a consentire di prevedere ragionevolmente che essi elementi, soli o congiunti a quelli già esaminati, possano condurre al proscioglimento dell'istante" (Cass., 23 febbraio 1994, Valsecchi;
Cass., 9 marzo 1992, DurantejCass. 25 maggio 1992, La Guzza;
Cass. 22 aprile 1991, Taldone) non essendovi assolutamente certezza circa la completezza e non parzialità del materiale esaminato (anche in relazione al lunghissimo arco di tempo preso in esame), elemento di incertezza che induce a ritenere di essere in presenza di un accertamento di mero sondaggio od esplorativo e comunque non risolutivo in relazione ai fini precisati nell'art. 631 c.p.p.. 2) Le ulteriori deduzioni contenute nel ricorso e relative alla nuova prova dichiarativa sono manifestamente infondate. È principio pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte che l'idoneità della nuova prova a vincere il giudicato sta nella capacità che essa deve avere di essere risolutiva del precedente verdetto e non già di offrire, semplicemente, un maggiore grado di affidabilità (perché in tal caso il risultato non cambia): ne consegue che la prova nuova è idonea a travolgere il giudicato solo se giunge a risultati nuovi, contrari e radicalmente diversi da quelli che avevano condotto al giudizio di colpevolezza: se invece essa non produce quel risultato, si deve concludere che non ci si trova di fronte ad un risultato di novità, e tanto meno ad un risultato idoneo a sovvertire la struttura dell'iter logico-giuridico del giudicato (tra le altre riv. 205685). Orbene, nel ricorso, è lo stesso ricorrente che rivendica alle dichiarazioni dei nuovi testi un valore probatorio del tutto simile a quello delle altre prove dichiarative, che già hanno formato oggetto del giudicato come elemento integrante della valutazione tecnica del perito prof. Volterra, attribuendo alle nuove dichiarazioni un limitato valore di completamento del quadro probatorio indiziante e non certo di sovvertimento del tessuto argomentativo che conduce all'affermazione della responsabilità dell'LE.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010