Sentenza 15 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2003, n. 3851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3851 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO Dott. Bruno 0 385 1 /03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: |Dott. Erminio Consigliere |Dott. Florindo MINICHIELLO Rel Consiglier e R.G. N. 28419/01 Consigliere Cron.888Dott. Stefano Maria EVANGELISTA 4 GABRIELLA COLETTi ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA 04.13/12/02 sul ricorso proposto da: EL RO, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI dall'avvocatoCASSAZIONE, rappresentato e difeso ALFONSO LUIGI MARRA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO. in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, preaso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis, controricorrente avverso la sentenza 11. 5386/00 del Tribunale di NAPOLI, depositato il 14/12/00 R.G.N. 40508/96; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 5464 udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Florindo -1- MINICHIELLO;
udito il P.M Generale Dott 1'accoglimento . in persona del sostituto Procuratore . Pietro ABBRITTI che ha concluso per del ricorso. -2- Fatto e diritto Rilevato che il ricorso por cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 2 novembre-14 dicembre 2000 è stato proposto, dal signor LL RO, in forza di procura contenuta in documento non sottoscritto dal LL e recante le sottoscrizioni dei signori ED TO e UO NZ dichiarate autentiche da un funzionario del Comune di Napoli in data 31 gennaio 1994;
considerato che
tale documento (indipendentemente dalla questione della sua equiparabilità ad una procura notarile) manifestamente difetta del requisito di specialità necessario ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., dovendo ribadirsi in linea con numerosi precedenti giurisprudenziali (v. Cass. 23 marzo 1994 n.2794, 14 dicembre 1994 n.10696, 21 maggio 1996 n.4660, 24 febbraio 1998 n. 1975, 9 ottobre 1998 n. 10022, 16 novembre 1998 n.11533, 5 agosto 2000 n.10319)- che il carattere di specialità stabilito, a tutela della stessa parte ricorrente. per la procura a ricorrere per cassazione implica il conferimento dell'incarico di difesa in riferimento al processo da instaurare innanzi alla Corte di cassazione e sulla base di una specifica valutazione della decisione da impugnare, onde. anche nel caso di controversia soggetta al rito del lavoro, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in forza di procura conferita anteriormente all'omissione della sentenza impugnata, non valendo ad escludere tale inammissibilità, la quale è rilevabile anche d'ufficio, il fatto che (come nella specie) la procura anteriore alla sentenza sia stata espressamente rilasciata per ogni stato e grado del giudizio, compreso eventualmente quello di cassazione;
ritenuto quindi che il ricorso in questione al quale il Ministero dell'interno ha resistito con controricorso- dev'essere dichiarato inammissibile, senza peraltro statuizione di condanna alla spese del giudizio di cassazione a carico del ricorrente, restandone questi esonerato, ai sensi dell'art. 152 disp. alt. cod. proc. civ.. in ragione della natura della fir 3 controversia (in tema di rivalutazione ed interessi per tardiva erogazione di prestazioni assistenziali):
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso, in Roma, il 13 dicembre 2002 Florrents leficialicall Presidente Il Cons.-est. ༼ཤིང་ཆ་བཚན་ར ༧ར་༽ནག་འཁའམ་ ILCANCELLIERE Depositato in Cancelieria IL CANCELLIERE