Sentenza 13 maggio 2016
Massime • 1
È affetta da nullità generale ex art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., deducibile in appello ai sensi dell'art. 180 stesso codice, l'ordinanza con cui il giudice accoglie solo in parte la richiesta di integrazione probatoria posta quale condizione dell'istanza di rito abbreviato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/05/2016, n. 20676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20676 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2016 |
Testo completo
20 67 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Giovanni Conti - Presidente - Sent. n. sez.840 Maurizio Gianesini PU - 13/05/2016 Domenico Carcano R.G.N. 47385/14 Giorgio Fidelbo - Relatore - Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 12/08/1980 IA LO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/06/2014 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del componente Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la sentenza emessa il 29 novembre 2011 dalla Sezione distaccata di Sanluri del Tribunale di Cagliari, che aveva ritenuto LO IA responsabile del reato di evasione per essere fuggito dalla caserma dei Carabinieri di Monastir, dove si trovava in stato di arresto per il reato di lesioni aggravate ai danni di IO GA, reato dal quale è stato successivamente assolto. Of 2. L'avvocato Bastiano Poddesu, nell'interesse dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo ripropone la violazione dell'art. 438 cod. proc. pen. sulla quale la Corte d'appello ha omesso di pronunciarsi: il giudice di primo grado in presenza di una richiesta di giudizio abbreviato "condizionato" all'escussione di due testimoni, ha accolto l'istanza di rito alternativo, ma ha di fatto operato una modifica sulla richiesta dell'imputato, ammettendo solo un testimone. In questo modo, il Tribunale avrebbe fatto uso di un potere che non gli è riconosciuto, dal momento che, secondo le norme processuali, dinanzi ad una richiesta di giudizio abbreviato con integrazione probatoria il giudice può solo respingere o accogliere integralmente l'istanza.
2.2. Con il secondo motivo deduce la mancata assunzione di una prova decisiva, richiesta sia in primo che in secondo grado e sempre negata perché ritenuta non rilevante. Si tratta della richiesta di sentire il teste UR IP, maresciallo dei carabinieri in servizio presso la caserma di Monastir, che secondo la difesa avrebbe potuto chiarire se al momento in cui l'imputato è fuggito fosse stato edotto di trovarsi in stato di arresto.
2.3. Con il terzo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione, rilevando una serie di contraddizioni in cui è incorsa la Corte territoriale che ha affermato che l'imputato si trovava in stato di arresto già alle ore 18.30, mentre dallo stesso verbale di arresto risulta che l'arresto è stato eseguito alle ore 21.00 e che alle ore 22.00 sono stati fatti gli adempimenti di cui all'art. 386 cod. proc. pen. nei confronti del coimputato TE De GE, mentre non risulta sia stato mai edotto dell'arresto il IA, il quale quando ha lasciato la caserma non si trovava in stato di arresto, che invece gli è stato comunicato solo il giorno dopo quando si è recato nuovamente in caserma accompagnato dal suo difensore di fiducia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato e assorbe gli altri.
2. In caso di richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad una specifica integrazione probatoria l'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. affida al giudice il дя 2 controllo sulla fondatezza della domanda allo scopo di verificare se l'integrazione probatoria è necessaria per la decisione e compatibile con le finalità di economia processuale del rito prescelto. All'esito di tale valutazione, il giudice non può che accogliere o respingere la richiesta, dovendo escludersi che possa modificare i termini della condizione posta dall'imputato. Su tale ricostruzione del rapporto tra istanza di giudizio abbreviato "condizionato" e controllo del giudice la giurisprudenza è concorde, mentre è divisa sulla natura del vizio nel caso in cui il giudice intervenga a modificare l'istanza dell'imputato. Infatti, secondo alcune decisioni l'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato, che accoglie solo in parte la richiesta di integrazione, è abnorme in quanto incide negativamente sulle strategie difensive, tuttavia è destinata a diventare "irrevocabile” se non viene impugnata con ricorso per cassazione dall'imputato (Sez. 6, n. 42696 del 23/10/2008, La Gatta;
Sez. 6, n. 17661 del 09/04/2015, Nicolosi;
Sez. 5, n. 15091 del 19/02/2003, Beneloucif). Secondo altre sentenze, invece, l'accoglimento parziale della richiesta di giudizio abbreviato subordinato all'integrazione probatoria dà luogo ad una nullità di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deducibile, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., in sede di appello (Sez. 6, n. 28895 del 10/06/2009, Boyadjiev). Peraltro, nell'ambito di questo secondo orientamento si è ritenuto che la nullità venga sanata qualora l'imputato, nonostante la modifica della sua istanza di integrazione probatoria, insista ad avvalersi del giudizio abbreviato (Sez. 3, n. 38184 del 12/06/2003, Rossi).
3. Il Collegio ritiene che in questi casi non possa riconoscersi natura abnorme all'ordinanza che, ammettendo l'imputato al giudizio abbreviato "condizionato", modifichi in qualche modo la richiesta istruttoria. Non ricorrono, nella specie, i caratteri dell'abnormità: il provvedimento in questione non determina una indebita regressione del procedimento, con conseguente alterazione della sequenza logico-cronologica degli atti;
non determina alcuna stasi del procedimento;
deve escludersi che sia avulso dal sistema, in quanto è comunque richiesto al giudice un controllo sulla istanza di abbreviato "condizionato" (cfr., Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca;
Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, Battistella;
Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni). In sostanza, il giudice che emette un'ordinanza con cui ammette дя 3 l'imputato al giudizio abbreviato con integrazione probatoria, modificando la stessa richiesta di integrazione, non può dirsi che esorbita dai suoi poteri, ma semmai che li ha male esercitati, incorrendo in una nullità. Si tratta di una nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto incide sul diritto di difesa dell'imputato, che viene fortemente condizionato e limitato dall'intervento del giudice, in un giudizio in cui la difesa rinuncia alla pienezza del contraddittorio dibattimentale, optando per un rito alternativo che si basa sull'utilizzo di tutti gli atti delle indagini raccolti dal pubblico ministero. La richiesta integrativa, ove modificata, può compromettere la linea difensiva e del resto, quelle stesse decisioni che in queste ipotesi considerano abnorme l'ordinanza, evidenziano proprio le ripercussioni che l'intervento modificativo del giudice provoca sulle strategie della difesa.
4. Nel caso in esame, il Tribunale ha di fatto escluso una delle testimonianze indicate nella richiesta di abbreviato condizionato formulata dall'imputato e tale nullità è stata prontamente dedotta in sede di appello ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., che però la Corte territoriale non ha preso in esame, sicché è stata, correttamente, riproposta con il ricorso per cassazione. Ne consegue che, in accoglimento della eccezione di nullità, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado, rinviando gli atti al Tribunale di Cagliari, sezione distaccata di Sanluri, per il giudizio in cui, eventualmente, potrà procedersi, ove richiesto, anche al giudizio abbreviato.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nonché quella di primo grado e rinvia al Tribunale di Cagliari per il giudizio. Così deciso il 13/05/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Giovanni Conti DEPOSITATO IN CANCELLERIA Duelo 18 MAG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Silvana DYPUCCHIO Z O N E