Sentenza 14 ottobre 2002
Massime • 2
L'interpretazione dei contratti collettivi da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, nell'ambito delle quali, ha rilievo solo materiale, mentre il secondo comma dell'art. 1362 cod. proc. civ. la connessione e l'integrazione, previsti dall'art. 1363 cod. civ., sono strumenti necessari ed interdipendenti per il procedimento interpretativo, la volontà onde la volontà delle parti, esprimendosi in ogni frammento della sua manifestazione, va letta attraverso la globalità di tale manifestazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione al premio di percorrenza e all'indennità di manovra, di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato vigente nel periodo 1990 - 1992, ha ritenuto, facendo applicazione dei criteri di ermeneutica suddetti, e in particolare del principio della complessità, del canone letterale, di quello sistematico e di quello della ragione normativa, che gli emolumenti accessori in questione fossero dovuti solo al personale di macchina e non anche agli assistenti di deposito, tra i quali rientrano i manovratori, essendo l'attività da questi svolta limitata a spostamenti localizzati nell'ambito di depositi, stazioni e rimesse, e quindi non riconducibile alla "condotta", attività tipica del personale di macchina).
L'assistente di deposito, figura professionale creata dal D.M. n. 883 del 1980 che, secondo il D.M. n. 1085 del 1985, svolge attività di condotta e di manovra dei mezzi di trazione nell'ambito di depositi, stazioni e rimesse, e cioè attività meno qualificate sul piano professionale e strutturalmente diverse da quelle svolte dal personale di macchina (figura professionale nella quale, ai sensi della legge n. 292 del 1984, rientrano il Capo deposito sovrintendente, il Capo deposito superiore, il Macchinista T.M. e l'Aiuto macchinista T.M.), non ha diritto a percepire il premio giornaliero e il premio di percorrenza previsti dagli artt. 38 e 39 della legge n. 34 del 1970 per il personale di macchina.
Commentario • 1
- 1. Interpretazione ed integrazione contrattualeAccesso limitatoFrancesco Pittaluga · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/10/2002, n. 14593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14593 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' т REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO1 4 5 9 3 /02 LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente R.G.N. 463/00 - сход. 34004 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere - Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud. 22/03/02 Dott. Maura LA TERZA Consigliere - ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: RI LL FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUGLIELMO DURAZZO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2002 in ROMA VIA RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato 1235 GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente -1- - all'avvocato SALVATORE TRIFIRO', giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 6493/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 21/12/98 - R.G.N. 91/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato ANDREA ZANELLO per delega VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto del 5 dicembre 1994 AC NC IO chiese che il Pretore di Torino condannasse la FERROVIE DELLO STATO S.p.a. al pagamento del premio di percorrenza e dell'indennità di manovre, dovutigli, indipendentemente dalla sua appartenenza al personale di macchina, in base alla legge 11 febbraio 1970 n. 34 per il periodo anteriore al 31 maggio 1990x ed in base al Contratto collettivo nazionale di lavoro per il periodo successivo. Il Pretore accolse la domanda. Con sentenza del 21 dicembre 1998 il Tribunale, accogliendo l'appello della società, ha respinto la domanda. смою Afferma il Tribunale che, in relazione al primo periodo, disciplinato dalla legge 11 febbraio 1970 n. 34, gli artt. 38 e 39 della predetta legge si riferiscono solo al personale addetto alla condotta di mezzi di trazione in viaggio od in servizio: l'analogia delle mansioni non giustifica, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, l'estensione del diritto agli assistenti di deposito. In relazione al periodo successivo, disciplinato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, la norma collettiva differenzia, a molteplici fini, il personale di condotta (identificato con i macchinisti) dal personale dei depositi locomotive (ove sono accomunati lavoratori con qualifiche differenziate: manovratori, assistenti di deposito ed ausiliari). Il premio e l'indennità in controversia, in quanto correlati ad operazioni di condotta (consistente in viaggi od in manovre, se limitata a spostamenti localizzati), e commisurati all'estensione dell'adibizione, sono dovuti solo per lo svolgimento di queste mansioni. 3 Né, aggiunge il giudicante, è fondato l'assunto dell'appellante, secondo cui la ripartizione in settori sarebbe stata sostituita dalle aree;
lo svolgimento delle mansioni, pur nell'ambito dell'area, è limitato dal settore di appartenenza, che condiziona anche il possesso di abilitazioni eventualmente necessarie. E pertanto ai manovratori, appartenenti al settore tecnico, non possono essere assegnate mansioni del personale di macchina;
né è applicabile un criterio di parità di trattamento, sia in quanto non esiste nell'ordinamento, e sia in quanto le indennità sono differenziate in funzione delle specifiche posizioni professionali. dudes Ed è compito della contrattazione collettiva calibrare i compensi in misura adeguata alle diverse posizioni professionali, e della magistratura intervenire solo nella remota eventualità della necessità di applicare il principio costituzionale della giusta retribuzione. Per la cassazione di questa sentenza ricorre AC NC IO, percorrendo le linee di tre motivi;
la FERROVIE DELLO STATO S.p.a. resiste con controricorso, poi coltivato con memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 43 della legge 11 febbraio 1970 n. 34 e degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 del contratto collettivo nazionale di lavoro, il ricorrente sostiene che l'intitolazione del Capo VII della legge 11 febbraio 1970 n. 34 non può avere valore determinante ai fini dell'interpretazione, in modo da condurre ad attribuire alle singole disposizioni un significato difforme da quello fatto palese dal significato delle singole parole e dalla loro connessione. L'attribuzione delle 4 competenze accessorie non è normativamente connessa alla qualifica formale dell'agente, bensì all'adibizione alla condotta od ai servizi di manovra. In ordine al periodo soggetto alla disciplina del contratto collettivo, le relative norme non possono essere interpretate in modo da riconoscere il diritto alle competenze accessorie solo in funzione della qualifica rivestita, ed escludere il diritto ove la stessa attività sia svolta da dipendente con altra Много qualifica. Questa interpretazione sarebbe anche in contrasto con l'art. 1367 cod. civ., poiché renderebbe la norma contrattuale priva di effetti;
e sarebbe in contrasto con l'art. 1366 cod. civ., poiché determinerebbe fra i dipendenti un'ingiusta discriminazione in base ad un parametro meramente formale. Né il diritto sarebbe precluso dalla necessità di specifiche capacità professionali, poiché lo svolgimento delle mansioni, cui il diritto è subordinato, presuppone questa capacità. E nel caso in esame la società non contesta che il ricorrente abbia effettivamente svolto l'attività e le mansioni previste dagli artt. 39 e 43 della legge 11 febbraio 1970 n. 34 e dagli artt. 4 e 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ. omessa valutazione della documentazione allegata agli atti ed omessa motivazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale non ha esaminato e valutato in alcun modo i documenti nn. 9 e 11 allegati al ricorso, nei quali si dà atto che la società in altri impianti ha erogato le competenze accessorie indipendentemente dalla qualifica rivestita dal dipendente. 1 0 5 Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 5 omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che la condotta, cui è subordinata l'erogazione delle competenze accessorie, è tale sia quando si tratti di viaggi che quando si tratti di manovre. E non è contestato che le manovre erano svolte spesso dai macchinisti, i quali percepivano le competenze accessorie;
e poi la società, ritenendo che биоло l'attività fosse di minor pregio, l'assegnò ad altro personale, senza tuttavia erogare le relative competenze, in tal modo illegittimamente differenziando il compenso non in funzione dell'attività, bensì della formale qualifica rivestita dal dipendente. Né ha rilievo, aggiunge il ricorrente, l'assunto della società, secondo cui egli avrebbe svolto l'attività su mezzi di potenza inferiore ai 200 CV: il diritto non è condizionato alla potenza del mezzo, il quale resta un locomotore, anche con tale potenza ridotta. Poiché i dipendenti sono distribuiti in Aree e nell'Area seconda sono inquadrati sia il macchinista che l'assistente di deposito, ed i dipendenti inquadrati nell'Area seconda possono svolgere, fra le altre attività, anche la condotta di mezzi di trazione, non si comprende perché le competenze accessorie, previste per questa attività, siano state riconosciute ai Macchinisti e negate al ricorrente, pur inquadrato nella stessa Area ed assegnato alle stesse mansioni (discriminazione irrazionale, come sarebbe quella che riconoscesse il diritto all'indennità per maneggio di denaro solo al personale formalmente qualificato di biglietteria e non al dipendente che svolga contingentemente le relative mansioni). 6 Né il diritto alle competenze accessorie determina lo svolgimento di mansioni superiori, poiché l'attività dedotta in controversia non caratterizza la qualifica di Macchinista, per cui sono normalmente previste attività e competenze più elevate. I motivi, che per la loro interconnessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. In relazione al primo periodo, disciplinato dalla legge 11 febbraio Newes 1970 n. 34, il premio giornaliero ed il premio di percorrenza (previsti dagli artt. 38 e 39) sono attribuiti al Personale di macchina. E, come osservato da Cass. 11 luglio 1997 n. 6288) questa attribuzione non è stata modificata dalla successiva normativa (art. 7 della legge 16 febbraio 1974 n. 57 ed art. 11 della legge 22 dicembre 1980 n. 885). Ed al Personale di macchina (cui appartengono il Capo deposito Sovraintendente, il Capo Deposito superiore, il Macchinista T.M., e l'Aiuto Macchinista T.M.: legge n. 292 del 1984) è attribuita la condotta dei mezzi di trazione in viaggio, servizi di manovra presso qualsiasi tipo di impianto e con qualsiasi mezzo. Nell'ambito di queste mansioni, limitate attività sono state poi attribuite all'Assistente di Deposito (ben diversa figura, creata con il D.M. n. 883 del 1980), il quale, secondo il D.M. 14 maggio 1985 n. 1085, svolge attività di condotta e di manovra dei mezzi di trazione, nell'ambito di depositi, stazioni e rimesse. Anche se la loro genesi storica è nell'articolata figura del macchinista, le attività di manovra assegnate agli assistenti, essendo meno 7 qualificate sul piano professionale e pertanto strutturalmente diverse, non consentono l'estensione del diritto attraverso analogia. L'assistente di deposito non ha diritto al premio di percorrenza ed al premio giornaliero, previsto dalla legge 11 febbraio 1970 n. 34 a favore del personale di macchina. Il diritto relativo al periodo successivo al 30 maggio 1990 è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente nel periodo 1990 – 1992 (Allegato 7). Come questa Corte ha affermato, "l'interpretazione dei contratti collettivi da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale;
e la parte che denuncia la violazione di queste regole ha poi, l'onere, oltre all'indicazione degli articoli di legge in materia, di fornire specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole stesse" (Cass. 3 aprile 1999 n. 3249). Nell'ambito delle regole di ermeneutica, è poi da osservare che, a differenza dell'art. 1362 II c. cod. civ. (che ha rilievo eventuale), la connessione (il senso coordinato) e l'integrazione (il senso complessivo), previsti dall'art. 1363 cod. civ., sono strumenti necessari ed interdipendenti: passaggi attraverso i quali si snoda il procedimento interpretativo. Nel contempo, in applicazione d'un fondamentale principio logico, la volontà delle parti, essendo inscritta in ogni frammento della sua manifestazione, deve essere letta attraverso la globalità della sua manifestazione. E pertanto, in applicazione d'una ragione normativa e d'una ragione logica, il senso letterale della singola parola, anche nella sua chiarezza (come 8 l'insufficienza indicata dall'art. 1362 I c. cod. civ. presuppone, e l'incondizionata affermazione dell'art. 1363 cod. civ. esige), emergendo solo attraverso questo percorso, è da integrare con gli strumenti previsti dall'art. 1363 cod. civ., che nell'ambito dell'interpretazione assumono funzione fondamentale (Cass. 27 giugno 1998 n. 6389). Nel caso in esame, il giudice di merito non solo dà dell'atto una lettura assolutamente coerente sul piano logico, bensì dà integrale applicazione agli indicati principi ativi le norme ermeneutiche. Ed invero, in primo luogo applica il principio della complessività, dendo accertando, attraverso la lettura "dell'intero complesso degli articoli”, l'omogeneità della volontà contrattuale, nella sua manifestazione, anche terminologica. Da un'angolazione letterale, rileva poi che le parole "condotta” ed "agente di condotta” sono riferite alla figura professionale dei macchinisti, dalla quale è differenziata la figura professionale del personale dei depositi locomotive: differenziazione di figure cui corrisponde anche una differenziata disciplina normativa (come in materia di ferie). E nel contempo, dalla “condotta”, normalmente riferita a viaggi (e pertanto non brevi spostamenti), è differenziata la “manovra”, riferita solo a spostamenti localizzati. Da un'angolazione sistematica, pone in evidenza la topografica collocazione della norma relativa ai premi in esame, nell'ambito del Capo I, che disciplina il personale di macchina. Dall'angolazione della ragione normativa, osserva che il parametro di attribuzione del premio non appare l'attività svolta, bensì il settore d'appartenenza (con le conseguenti differenze di professionalità e di abilitazioni). D'altro canto, poiché l'attività dei manovratori è limitata a spostamenti localizzati (nell'ambito di depositi, stazioni e rimesse), anche l'attività svolta dalle due figure professionali appare diversa nell'oggetto (e nella conseguente responsabilità). Da questi elementi, il giudicante deduce che la volontà contrattuale non intende conferire i premi in controversia al personale dei depositi locomotive, ed in particolare ai manovratori. Le pur ampie ed articolate censure proposte dal ricorrente non esprimono né un vizio della logica del giudice di merito né una sua erronea applicazione delle norme ermeneutiche. Le osservazioni contenute nella sentenza rendono inipotizzabile la stessa esigenza di parità di trattamento, invocata dal ricorrente (e peraltro priva di specifico fondamento normativo). Per esigenza di completezza è da osservare che analoga decisione è stata assunta da questa Corte nella stessa materia in esame (Cass. 23 febbraio 2002 n. 2635). Il ricorso deve essere respinto. Per esigenze di equità è da disporsi la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2002. I D , O Il Consigliere estensore L Fictw Curse: 3 L 0 3 1 A O 5 S . B S IL PRESIDENTE T . I A R D T N A , ' A A 3 L T S L 7 S E - E P O 8 Pill D S - P 1 I I M S 1 N I I N G A E E O S D G I A E G IL CANCELLIERE A D T E 10 E N L O Depositato in Cancelleria , E T S O T A E oggi, 14 OTT 2002 R I L T R I S L I E D G D E O R IL CANCELLIERE