Sentenza 29 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2002, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
O L L O 4 B 7 ) E 3 E . E C N N , O A 1 I P 9 Z I 9 A 1 R D - T 1 REPUBBLICA ITALIANA S E 1 I 0 1/02 - C G 1 I E 2 R D . U IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L A I D 9 G 3 E T E E A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N 6 N E Oggetto . 4 S T . E competenze liquidate in S T I sentenza - interessi-esigibililità T ( SEZIONE TERZA CIVILE R A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20025/99 Presidente NICASTRO Dott. Gaetano Dott. Paolo Consigliere VITTORIA Cron. 2774 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rel. Consigliere Rep. Dott. Ennio MALZONE Ud. 26/10/01 Dott. Alberto Consigliere TALEVI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE PERLY SURA Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. SOLE 24 ORE.. per diritti i.ss..... sul ricorso proposto da: 29 GEN. 2002 NATALE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE MONTE ZEBIO 7, presso lo studio dell'avvocato MARIO PERONE, difeso dall'avvocato PIETRO GIANCONE, giusta delega in atti%;B ricorrente
contro
D'ELIA PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso 10 studio dell'avvocato PAENOTRI 37, FORASTIERE, difeso dall'avvocato FRANCESCO GIULIANO, giusta delega in atti;
2001 -e controricorrente 1843 avverso la sentenza n. 63/99 del Giudice di pace di 1 SALA CONSILINA, emessa 1'01/03/99 e depositata il 22/03/99 (R.G. 8/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il ProcuratoreP.M. in persona del Sostituto Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso con eventuale correzione ex art. 384, 2°co CPC. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 9.12.98 D'LI Paolo proponeva oppo- sizione al precetto di pagamento somma di L. 1.819.160, portato dalla sorta capitale di L. 674.000, liquidata per spese e competenze dal giudice conciliatore di Teg- giano con sentenza 2.12.98, provvisoriamente esecutiva, e dagli interessi e competenze maturati su tale somma. Sosteneva l'opponente che la somma richiesta non era dovuta, perchè comprensiva di interessi calcolati a far data del 1988, anzichè dal 23.2.96, data della pro- nuncia del giudice conciliatore, da cui il credito era stato reso certo, liquido ed esigibile;
inoltre, che il creditore, sulla base degli interessi erroneamente va- lutati, aveva applicata la tariffa professionale rife- rita allo scaglione superiore del credito effettivamen- te esistente, che doveva ritenersi in L.
1.114.915 e 2 non di L.
1.819.160. Il creditore opposto, costituitosi in giudizio, controdeduceva che, in difetto di espressa statuizione in sentenza in ordine alla decorrenza degli interessi, i medesimi dovevano ritenersi decorrenti dalla data di insorgenza del credito, che era appunto il 1988. Il giudice di pace con sentenza n. 63 dell'1.3.99 accoglieva parzialmente l'opposizione e dichiarava do- vuta dall'opponente la somma di L. 1.145.000, oltre in- teressi compensativi dal 24.XI.98, rilevando che solo dalla sentenza del conciliatore di Teggiano il credito del Natale aveva assunto i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità. Ricorre per la cassazione della decisione il Natale esponendo due motivi. Resiste con controricorso il D'LI con salvezza delle spese del grado. Il ricorrente deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi di ricorso, denunciando violazione degli art. 1224 e 1282 cpc e contraddittorietà di moti- 360 n. 3 e 5 cpc, nonchè vazione in relazione all'art. violazione del principio di corrispondenza tra il chie- sto e pronunciato, si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto il credito liquido ed esigibile solo dal 3 23.2.1996, Con la sentenza definitiva dell'opposizione a precetto emessa dal giudice conciliatore di Teggiano e, per giunta, per aver sollevato d'ufficio la relativa questione, in assenza di specifica contestazione dell'opponente, e si sostiene, invece, che, trattandosi di interessi moratori, i medesimi andavano calcolati dall'atto di messa in mora, indipendentemente dalla lo- ro illiquidità. Il ricorso è chiaramente inammissibile, perchè la sentenza impugnata rispetta i limiti del giudizio di equità necessario, non ravvisandosi violazione di norma di rango costituzionale ○ sovraordinato nè errori in procedendo ed essendo stata fornita adeguata motivazio- ne della decisione adottata. (Sez.un.civ.716/99). La decisione ha il suo fondamento giuridico nella sentenza di opposizione all'esecuzione emessa dal con- ciliatore di Teggiano nel 1996, passata in giudicato, e, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, la que- stione della data di decorrenza degli interessi aveva formato oggetto dell'opposizione a precetto, decisa dal giudice di pace di Sala Consilina con l'impugnata sen- tenza. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del presente grado di giudi- zio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa- gamento delle spese del giudizio di cassazione che li- quida in L. 50.000 = £25.83. oltre onorari liquidati in L.
3.000.000 fori200 forical € 1'549, 37 - Così deciso in Roma addì 26.10.01. I Consigliere rel. Il Presidente كساس سنا M en IL CANCELLIERE 61 Depositata in Cancelleria Goggi, i 29-1.02 GI SE Ө IL CANCELLIERE C1 GI Gasoli 4 O 7 L ) 3 L . E O N B C , E 1 A 9 E P 9 I N 1 - O D I 1 Z 1 E - A 1 C R I 2 T . S D I L U G I 9 E 3 G R E A E 6 D N 4 E . . T T T S N T I E ( R S E A 5