Sentenza 14 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/10/2003, n. 15320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15320 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) REPUBBLICA ITALIANA1 5320/03 IN NOME EL P OLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento danni e SEZIONE TERZA CIVILE giudizio d'equita ex art. 113, 2° co., c.p.c Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7565/01 Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente Dott. Francesco TRIFONE - Rel. Consigliere Cron. 31147 Dott. Ennio MALZONE - Consigliere Dott. Alberto TALEVI Consigliere Rep. Ud. 09/05/03 Dott. Giacomo TRAVAGLINO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL BE IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIANBATTISTA PAGANO 70, presso lo studio dell'avvocato ASSUNTA IANNOTTA, difeso dall'avvocato GIOVANNI D'UONNOLO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA, NC UC, RUSSO PASQUALE, REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA;
intimati - 1169/00 del Giudice di pace di avverso la sentenza n. emessa il 7/12/2000,2003 SANTA MARIA CAPUA VETERE, 1110 depositata il 23/12/00; rg.2273/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/03 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato GIOVANNI D'UONNOLO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo e motivi della decisione Premesso che con sentenza pubblicata il 23 dicembre 2000 -pronunciando in giudizio di equità necessaria ex art. 113, 2° comma, c.p.c. nella causa promossa da Fio- rino EL Bene nei confronti di LU CI e della società di assicurazione IT spa per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni derivati da un sinistro stradale- il giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere dichiarava il difetto di legittima- zione attiva dell'attore. e l'improcedibilità della do- manda e condannava lo stesso attore a pagare le spese del giudizio al convenuto CI, compensandole per intero tra le altre parti;
rilevato che il giudice di pace affermava che la questione relativa alla legittimazione attiva di Fiori- no EL Bene doveva essere affrontata in via preliminare e che agli atti di causa non si rinveniva alcuna docu- pe mentazione attestante la proprietà dell'autovettura danneggiata in capo all'attore nè altro diverso titolo che lo autorizzasse ad esperire l'azione risarcitoria;
rilevato che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso FI EL Bene, il quale a sostegno dell'impugnazione deduce i seguenti mezzi di doglianza: a) omessa, insufficiente e contraddittoria motiva- zione su un punto decisivo della controversia, perché il giudice di merito non aveva tenuto conto del fatto che -essendo nei suoi confronti intervenuto, nel corso del giudizio, accordo transattivo sul danno, eseguito con la corresponsione a suo favore della somma di lire 1.800.000- alla udienza del 16.11.2000 esso ricorrente aveva chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, onde era preclusa la statuizio- ne di merito circa il difetto di legittimazione attiva;
b) violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., perché il giudice di pa- ce non avrebbe dovuto condannarlo alle spese a favore del convenuto LU CI in difetto di analoga sua condanna anche a favore della società di assicurazione;
c) agli atti di causa, nella breve istruttoria com- piuta prima della cessazione della materia del conten- dere, sussisteva, comunque, la prova documentale della sua legittimazione ad agire, che ben si sarebbe potuta 3 и р ricavare dall'esibito preventivo dei lavori, il quale, essendo stato a lui rilasciato, comprovava il suo inte- resse alla domanda quale titolare del potere dispositi- vo di fatto esercitato sull'autovettura; rilevato che non hanno svolto difese gli intimati LU CI e la società IT spa nonché Pasqua- le SS e la società Reale Mutua Assicurazioni spa, parti nel giudizio innanzi al giudice di pace quali chiamati in garanzia dal CI, nella qualità di istituto assicuratore r.c.a. e proprietario di altra autovettura che avrebbe spinto il veicolo dello stesso convenuto CI contro l'autovettura dell'attore EL Bene;
ritenuto che
contro le sentenze del giudice di pace da decidere secondo equità -quale è quella in esame, in cui la domanda è stata espressamente contenuta nel limite di cui al secondo comma dell'art. 113 c.p.c.- pacifico, secondo preciso indirizzo di questo giudice di legittimità (Cass., sez. un., n. 716/99), che il ri- corso per cassazione è ammissibile solo per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali ° comunitarie (se di rango supe- riore a quelle ordinarie) e non anche per violazione di norme di diritto poste da leggi ordinarie, e che, inol- tre, avverso le medesime sentenze il vizio di motiva- 4 и р zione può essere denunciato solo nel caso in cui la mo- tivazione manchi del tutto ovvero sia meramente appa- rente o intrinsecamente contraddittoria, siccome emerge dallo stesso indirizzo interpretativo;
considerato che
il motivo d'impugnazione esposto dal ricorrente sub a) è inammissibile per carenza d'interesse del ricorrente, in quanto è consentita la pronuncia di soccombenza virtuale, in caso di estinzio- ne del processo per cessazione della materia del con- tendere, qualora, siccome è avvenuto nel caso di spe- cie, la controparte insiste perché, in base a detta de- claratoria di soccombenza virtuale dell'attore, quest'ultimo sia condannato alle spese a suo favore;
considerato che
la censura di cui al motivo sub b) è anch'essa inammissibile, segnatamente nel giudizio di equità necessaria ex art. 113, 2° comma, c.p.c., non essendo il giudice di merito tenuto a decidere in ordi- ne alle spese del giudizio in modo analogo rispetto a convenuti citati per danni in via solidale, ben potendo le due situazioni risultarne differenziate, nel senso che per l'una viene riconosciuta la sussistenza di giu- sti motivi ex art. 92, 2° co., c.p.c. ai fini della to- tale o parziale compensazione;
mentre per l'altra il regime delle spese è regolato secondo il criterio della soccombenza, ancorché virtuale;
5 ри considerato, infine, che la censura di cui innanzi sub b) critica la valutazione squisitamente discrezio- nale del giudice di merito in ordine alla scelta delle fonti di prova utilizzabili ed all'uso che ne è stato fatto e che, comunque, il ricorrente, relativamente all'argomentazione adottata circa la mancata dimostra- zione della proprietà dell'autovettura danneggiata, de- nuncia un vizio di motivazione, che in questa sede non può venire in evidenza siccome non apprezzabile in ter- ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 mini di insanabile contraddittorietà o di mera apparen- (IST.NE GIUDICE DI PACE) za delle ragioni esposte;
Osserva questa Corte che il ricorso deve, pertanto, essere rigettato senza altra pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, nel quale nessun intimato ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 9 maggio 2003. Garten Fiducia Il Consigliere est. Il Presidente зирги Depositata in Cancellerie IL CANCELLIERE CT oga 4 OTT. 2003 Dott.ssa Maria Alell IL CARDED WERE C Dott.ssa Mane Actio 6