Sentenza 28 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2002, n. 4504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4504 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOL045 04/02 REPUBBLICA ITALIANA. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N. 18336/99 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere cron. Л№ 482 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Rep. love Dott. Walter CELENTANO Consigliere Ud. 05/12/01 Dott. Francesco Maria FIORETTI Rel. Consigliere CORT ING ha pronunciato la seguente Richiesta copia Studio SENT ENZA dal Sig. per dirit!! sul ricorso proposto da: il 28 MAR. 2002 COOPERATIVA IL SESTANTE a r.l., in persona del IL CANCELLICKE €0,77 1.1500 elettivamente domiciliata in Presidente pro tempore, CANCELLERIA ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il signor LU GARDIN, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE SCORZA e ROMANO COLARUSSO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA GIACCARI GIULIANA 72, presso l'avvocato ALDOVIA DELLA SIMONCINI, che lo rappresenta e difende unitamente, 2001 LEONARDO CAVALIERE, giusta procura a 2501 all'avvocato : -1- margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 231/98 della Corte d'Appello di LECCE, Sezione distaccata di TARANTO, depositata il 28/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2001 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito per il resistente, l'Avvocato Cavaliere, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso in via principale: per 1'inammissibilità; in subordine: per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 24 giugno 1998, depositata in cancelleria il 28 agosto 1998, la Corte d'appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - respingeva l'appello proposto dalla Coop. Il Sestante a r.l.
contro
CA AS avverso la sentenza del Tribunale di Taranto con cui, detto giudice, accogliendo l'opposizione del CA, aveva revocato il decreto ingiuntivo, emesso dal Presidente dello stesso Tribunale nei confronti dell'opponente per il pagamento della somma di lire 6.000.000 in favore della cooperativa summenzionata, in quanto la deliberazione del consiglio di amministrazione della cooperativa, adottata nella riunione del 31 maggio 1991, in base alla quale era stato posto a carico dei soci il versamento di detta somma, era nulla per illiceità dell'oggetto. Avverso la sentenza della Corte d'appello suindicata la Coop. Il Sestante a r.
1. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. CA AS ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente la improponibilità del ricorso per essere stata già accertata, con sentenza passata in giudicato, la nullità della citata delibera del 31 maggio 1991. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. La delibera del consiglio di amministrazione 31 maggio 1991, di cui in narrativa, è stata dichiarata nulla per illiceità dell'oggetto dal Tribunale di Taranto, con sentenza 4.11.1992, a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal socio della cooperativa edilizia “Il Sestante": EP BI. Tale sentenza è stata confermata dalla Corte di appello di Lecce 14.4-16.11.1995, Il ricorso, proposto avverso detta sentenza dalla cooperativa "Il Sestante" a r.l., è stato respinto da questa corte suprema con la sentenza n. 4501/98, per cui la 1 nullità della delibera summezionata, in base alla quale è stato emesso anche il decreto ingiuntivo opposto dall'attuale intimato, è stata accertata con sentenza passata in giudicato. Tale giudicato fa stato nel presente giudizio, potendo gli effetti preclusivi dello stesso essere invocati in virtù dell'art. 2377, terzo comma, cod. civ. - secondo cui l'annullamento giudiziale di una deliberazione “ha effetto rispetto a tutti i soci". in tutte le cause di opposizione a decreto ingiuntivo, promosse da numerosi soci della cooperativa suindicata, denunciando la nullità della medesima delibera del consiglio di amministrazione 31 maggio 1991. L'art. 2377, terzo comma, cod. civ., dettato per le ipotesi di annullamento e con riguardo alle delibere assembleari, come affermato dalla sentenza di questa corte n. 15786/2000, e da altre che la hanno seguita, tutte emesse in giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo promossi da vari soci della cooperativa "Il Sestante" affermazione che questo collegio condivide essendo basata su argomentazioni ineccepibili - trova applicazione (estensiva) anche nelle ipotesi di nullità e con riguardo a delibere del consiglio di amministrazione. Conseguentemente la dichiarazione di nullità della deliberazione 31 maggio 1991 del consiglio di amministrazione della cooperativa ricorrente, pronunciata con sentenza passata in giudicato oltre un anno prima della proposizione del ricorso, ha effetto anche nei confronti dell'odierna parte intimata ed ha fatto venir meno l'interesse della cooperativa a proporre ricorso per cassazione, non potendo la stessa conseguire con detto ricorso, dato l'effetto preclusivo del menzionato giudicato, alcun utile risultato pratico. Tale difetto di interesse rende il ricorso inammissibile. puz La ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata a rimborsare alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che appare giusto liquidare in complessive lire 1.725.000 (890,89 euro), di cui lire 1.500.000 per onorari (774,69 euro).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, a favore della parte resistente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessive lire 1.725.000 (890,89 euro), di cui lire 1.500.000 per onorari (774,69 euro). Così deciso in Roma il 5 dicembre 2001. Francesco TH Il Consigliere estensore Il Presidente CASSAZIONE CONTE NEMA Puma Sozioes C Depositate Ca IL CANCELLIERE MAR. 2002 Luisa Passinetti * IL CANCELLIERE Agenzia delle Entrate Rgma 3 Ufficio di 04. 12 129.11 itIscritto a ruruolo il 116 . 20,66 Art. n. а TOT 149,77