Sentenza 3 aprile 1999
Massime • 2
La norma di cui all'art. 913 cod. civ. impone a carico dei proprietari sia del fondo superiore che inferiore un obbligo di non fare il cui contenuto corrisponde al rispetto della conformazione naturale del terreno e al divieto di ogni opera che modifichi direttamente o indirettamente, lo scolo delle acque.
Qualora il giudizio penale sia stato definito con sentenza di assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, compete al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/1999, n. 3268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3268 |
| Data del deposito : | 3 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO Presidente
Dott. Franco PONTORIERI Consigliere
Dott. Michele ANNUNZIATA Consigliere
Dott. Giuseppe BOSELLI Cons. Relatore
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EO EL, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Gatteschi, 47 presso dott. Vittorio Mastrostefano, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Mensitieri giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI AM, VI SU, VI IL e VI AT: la prima elettivamente domiciliata in Roma, via L. Chiala, 125/D presso l'avv. Bruno Ricciardelli, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
gli altri elettivamente domiciliati in Roma, via dei Volsci, 114 presso la dr.ssa Ester Ricciardelli Pascale, rappresentati e difesi dall'avv. Ricciardelli Fedelmassimo come da procura in atti;
- controricorrenti -
nonché
contro
AC CI;
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1351/96 del 21.02.96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/96 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Boselli;
uditi l'avv. Renato Mensitieri e l'avv. Bruno Ricciardelli, che hanno concluso, rispettivamente, per l'accoglimento e per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ER AM, premesso che nel fondo, di proprietà di TO AR, posto a monte del proprio erano stati effettuati lavori di sbancamento che avevano alterato lo scolo naturale delle acque causando frane sul proprio fondo, adiva il pretore di Gragnano ai sensi dell'art. 688 c.p.c. L'TO, costituitasi, eccepiva il difetto di legittimazione passiva sul rilievo che le opere erano state eseguite dall'affittuaria, OR CI.
Integrato il contraddittorio nei confronti di questa, il pretore adottava provvedimenti immediati e rimetteva le parti al tribunale di Napoli, competente alla trattazione della causa.
Riassunta la causa, l'ER chiedeva la condanna dell'TO e della OR all'esecuzione delle opere necessarie e al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio. Le convenute, costituitesi, eccepivano: l'TO il difetto di legittimazione passiva, la OR la carenza di ogni propria responsabilità.
Intervenivano in giudizio i germani SU, IL e AT Iovieno, comproprietari del fondo attoreo, riproponendo, in proprio, la domanda attorea.
Interrotto il processo per la morte della convenuta TO, si costituiva in riassunzione l'erede RO EL.
Il tribunale, con sentenza 6.12.1993, condannava le convenute in solido all'esecuzione delle opere necessarie e al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio.
Gli appelli, interposti dalle convenute soccombenti, venivano rigettati dalla corte d'appello di Napoli con sentenza 21.02.1996. La corte del merito accertava, sulla base di consulenza tecnica, che i lavori effettuati sul fondo superiore avevano determinato lo smottamento di terreno sul fondo inferiore;
riteneva che "l'obbligazione risarcitoria incombe[sse] sul proprietario [del fondo superiore sia] quale obbligazione propter rem", sia per il dovere di vigilanza "sulla corretta gestione del bene"; che la riconducibilità dell'evento ad opere di sistemazione agraria del fondo superiore - prospettata in appello dalla RO ai fini e per gli effetti di cui all'art. 913 c. III c.c.- configurasse una domanda nuova, come tale inammissibile e che, peraltro, il fatto cosi prospettato risultasse escluso dall'accertamento del C.T.U.
Contro la sentenza RO EL ricorre per cassazione con quattro motivi.
AM ER, SU, IL e AT Iovieno resistono con controricorso.
OR CI non ha svolto attività difensiva.
La ricorrente e la controricorrente ER hanno depositato memoria.
L'avvocato delle resistenti ha depositato osservazioni per iscritto sulle conclusioni del P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ER ha eccepito (in memoria) l'inammissibilità del ricorso sul rilievo dell'insufficiente esposizione dei fatti di causa ai fini dell'individuazione dell'oggetto della controversia (art. 366 c. I c.p.c.), ma l'eccezione non è fondata, rinvenendosi, nel contesto dell'atto di impugnazione, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine, dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti.
Con il primo motivo, denunciando falsa applicazione dell'art.913 c.c., la ricorrente censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto che il proprietario del fondo superiore avesse reso più gravoso lo scolo delle acque sul fondo inferiore, mentre da un lato la preesistenza di "stradina pedonale" sul fondo superiore ostava a che le opere su di esso eseguite alterassero lo scolo naturale delle acque, dall'altro "i fatti accertati evidenziavano solo il collasso di materiali nel fondo dell'attrice".
Non è fondato.
Premesso che la norma di cui all'art. 913 c.c. impone a carico dei proprietari sia del fondo superiore che inferiore un obbligo di non fare il cui contenuto corrisponde al rispetto della conformazione naturale del terreno e al divieto di ogni opera che modifichi, direttamente o indirettamente, lo scolo delle acque (v., tra le altre, sentenze nn. 6976/86, 7895/94, 1928/97), consegue che la corte del merito ha correttamente ravvisato violazione di detta norma nei "lavori di sbancamento" del fondo superiore (diretti a trasformare in strada carraia una preesistente "stradina pedonale") che, nella "assenza di ogni opera di raccolta e deflusso delle acque", determinarono un "accresciuto ruscellamento superficiale" delle acque con "colamenti di materiale" sul fondo inferiore.
Con il secondo motivo, denunciando "omesso esame e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia" (art. 360 n. 5 c.p.c.), la ricorrente lamenta che la corte d'appello abbia
"immotivatamente recepito" l'accertamento del C.T.U. senza tener conto "delle specifiche osservazioni e difese dell'appellante", di quanto accertato, in fatto, "nella sentenza di assoluzione della OR in sede penale" e senza disporre "ispezione giudiziale" e ulteriori accertamenti tramite consulenza tecnica. Non è fondato.
La corte del merito - contrariamente a quanto adduce la Ricorrente - non ha acriticamente aderito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ma ha esposto in modo specifico e coerente le ragioni del proprio convincimento, esaminando altresì le contrarie conclusioni del consulente di parte per dissentire da esse. La rinnovazione di consulenza tecnica e la ispezione di luoghi - della cui omissione parimenti si duole la ricorrente- hanno carattere meramente discrezionale e, quindi, il loro mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità.
Quanto, infine, ai rapporti tra il giudizio penale (in cui fu pronunciata l'assoluzione dell'affittuaria OR per le opere in oggetto) e quello civile, basti rilevare che l'accertamento contenuto in sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato - ai sensi dell'art. 652 c.p.p. - nel giudizio civile allorché attenga alla insussistenza del fatto, alla non commissione da parte dell'imputato (o alla commissione nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), ma non allorché la sentenza di assoluzione sia stata pronunciata perché il fatto non costituisce reato, competendo, in tal caso, al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale. Di tali principi ha pertanto fatto corretta applicazione la corte d'appello, una volta accertato che l'assoluzione della OR era stata pronunciata perché il fatto non costituisce reato, sul rilievo che per le opere eseguite sul fondo non era necessaria la concessione edilizia. Con il terzo motivo, denunciando falsa applicazione dell'art.2043 C.C., omessa e insufficiente motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente censura l'impugnata sentenza per averla ritenuta corresponsabile con la affittuaria del fondo per "l'intervento operato" da questa, pur nella "inesistenza di ogni danno" e "senza indicare la fonte normativa ed i motivi per ravvisarla" [detta responsabilità].
Non è fondato.
L'evento di danno - conseguente alla alterata configurazione naturale del terreno nel fondo superiore ed alla sua incidenza sul decorso delle acque - è stato accertato, in fatto, dalla corte del merito e ravvisato nella più gravosa condizione cui è stato sottoposto il fondo inferiore (interessato da "colamenti di materiale" dal fondo superiore medesimo).
La responsabilità della RO è stata poi correttamente ritenuta dalla corte partenopea sia per essere la stessa, quale proprietaria del fondo superiore, destinataria dell'obbligo imposto dalla norma dell'art. 913 c.c., sia per il venir meno della proprietaria medesima al dovere di vigilanza sulla "corretta gestione del bene" da parte dell'affittuaria.
Con il quarto motivo, denunciando "falsa applicazione dell'art.345 c.p.c." e "violazione dell'art. 346 c.p.c.", la ricorrente lamenta che la corte d'appello abbia ravvisato una domanda nuova "nei rilievi sollevati con l'appello ... allo scopo di verificare la eventuale configurabilità, nell'operato della OR, della sistemazione agraria", mentre detti rilievi configuravano una "nuova eccezione", come tale ammissibile in appello.
Il motivo non può considerarsi utilmente proposto dato che la sentenza, oltre che sul l'argomentazione oggetto di censura, si regge pure sulla distinta ed autonoma argomentazione - che il motivo non investe - della insussistenza - in fatto-della dedotta "sistemazione agraria", l'intervento sul fondo superiore essendo diretto - alla trasformazione di "stradina pedonale" in strada carraia. Al rigetto del ricorso consegue, per il criterio della soccombenza, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo procedimento a favore dei resistenti.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo procedimento a favore dei resistenti che liquida, quanto alle spese vive in lire 272.350 a favore di ER AM e lire 130.750 a favore di Iovieno SU, IL e AT, oltre lire 3.000.000 per onorari di avvocato a favore di ER AM lire 2.500.000 a favore di Iovieno SU, IL e AT.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 1999