Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/1999, n. 3268
CASS
Sentenza 3 aprile 1999

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La norma di cui all'art. 913 cod. civ. impone a carico dei proprietari sia del fondo superiore che inferiore un obbligo di non fare il cui contenuto corrisponde al rispetto della conformazione naturale del terreno e al divieto di ogni opera che modifichi direttamente o indirettamente, lo scolo delle acque.

Qualora il giudizio penale sia stato definito con sentenza di assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, compete al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/1999, n. 3268
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3268
    Data del deposito : 3 aprile 1999

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