Sentenza 19 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2001, n. 3919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3919 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 039 19/0 1 REPUBBLICA ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto previdenza sociale;
SEZIONE LAVORO lettori di lingua Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: shawiera Dott. Angelo GRIECO - Presidente - R.G.N. 19463/98 n.8359 Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Cro Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud. 04/12/00 Consigliere Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente 723 SENTENZA sul ricorso proposto da: AS MA CA, LL MO MA, EL EL CH, IR AR, MA AN IS, PA JA AS, OL ND, WALTERS DOMINIC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F. CESI 72, presso 10 studio dell'avvocato BENEDETTO GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall'avvocato ROSSI STEFANO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
UNIVERSITA' STUDI L'AQUILA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2000 th in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso 5172 -1- dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 202/98 del Tribunale di L'AQUILA, depositata il 23/06/98 R.G.N. 131/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/00 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato DE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- ply SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 25 giugno 1996 al Pretore dell'Aquila, AR AT SS e gli altri qui indicati in epigrafe esponevano di essere stati assunti dalla locale Università degli studi quali lettori di lingua straniera ai sensi dell'art. 28 d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 ed in date comprese tra il 1981 e il 1990. Fino all'anno accademico 1990-1991 il rapporto di lavoro era stato qualificato come d'opera intellettuale, ossia di lavoro autonomo, con la conseguenza che l'Università non aveva versato i contributi previdenziali. Dall'anno 1991-1992 il rapporto era stato definito come di lavoro subordinato a tempo determinato e dal 1° novembre 1994 a tempo indeterminato. L'Inps aveva chiesto il versamento dei contributi per il periodo anteriore a quest'ultima data e l'Università, dopo averli pagati, aveva trattenuto sulla retribuzione la quota a carico dei singoli lavoratori ai sensi dell'art. 19 1. 4 aprile 1952 n. 218. Assumendo l'illegittimità di queste trattenute, i ricorrenti chiedevano che il Pretore ne ordinasse la cessazione e condannasse la datrice di lavoro jh 3 restituzione delle somme a suo tempo nonalla corrisposte. Costituitasi la convenuta, il Pretore accoglieva la domanda con decisione del 17 marzo 1998, riformata dal Tribunale che, con sentenza del 28 giugno 1999, rigettata la domanda, rilevando che ai sensi dell'art. 23 1. ult. cit. il datore di lavoro che pagasse in ritardo i contributi all'Inps obbligato anche per la quota a carico dei era lavoratori, onde non poteva effettuare le trattenute sulle retribuzioni ai sensi del precedente art. 19. Tale effetto sfavorevole poteva prodursi, tuttavia, nei soli casi in cui il ritardo del datore fosse soggettivamente imputabile, ossia dovuto almeno a colpa, ciò che nel caso di specie verificato, giacché il ritardo non si era dell'Università nel versamento dei contributi era dovuto alle incertezze giurisprudenziali circa la qualificazione del rapporto di lavoro dei lettori di lingua straniera. Solo il d.l. 21 aprile 1995 n. 120, conv. in 1. 21 giugno 1995 n. 236, aveva abrogato l'art. 28 d.P.R. n. 382 del 1980 ed espressamente qualificato il rapporto come di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Bene, pertanto, l'Università, dopo aver pagato th i contributi per il periodo anteriore al novembre 1994, aveva trattenuto il relativo importo sulle operando una compensazione che nonretribuzioni, doveva essere preceduta da alcuna azione di rivalsa. Contro questa sentenza ricorrono per cassazione la SS e litisconsorti. Resiste l'Università degli studi dell'Aquila con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 329 cod. proc. civ., per avere il Tribunale omesso di rilevare la tacita studi, acquiescenza dell'Università degli appellante contro la sentenza pretorile, alla parte in cui questa, dopo aver negato il diritto della datrice di lavoro a ripetere dai lavoratori la parte di contributi previdenziali gravante su di loro e già versata all'Inps, aveva in ogni caso stabilito che la ripetizione doveva essere preceduta da un'azione giudiziaria di rivalsa e non poteva avvenire per compensazione, vale a dire attraverso trattenuta sulla retribuzione. L'Università - osservano i ricorrenti - aveva impugnato soltanto la parte di sentenza negativa del diritto di ripetizione, e non anche la parte affermativa della necessità dell'azione di rivalsa, onde su questo punto si era formata la regiudicata, erroneamente non rilevata dal Tribunale. Il motivo non è fondato. Negato dal Pretore in radice il diritto della datrice di lavoro a ripetere attraverso trattenute sulle retribuzioni, la quota di contributi a carico lavoratori e giàdei versati all'ente previdenziale, ed affermata ad abundantiam, sempre dal Pretore, la subordinazione del diritto di ripetizione ad una previa azione di rivalsa, incensurabilmente il Tribunale ha ritenuto che l'atto d'appello, inteso all'affermazione della legittimità di quanto già operato dalla datrice, della ripetizione attraverso vale a dire compensazione e senza la previa azione di rivalsa, investisse la sentenza di primo grado in ogni sua Altrettanto incensurabilmente perciò loparte. stesso Tribunale si è pronunciato su ogni questione già affrontata dalla sentenza impugnata. Col secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 19 e 23 1. 4 aprile 1952 n. 218 nonché omesso esame di un documento decisivo, ossia di un verbale Inps da cui risultava che il rapporto di lavoro dei lettori di lingua straniera thy 6 si era sempre svolto con lo stesso contenuto e con i caratteri della subordinazione. In ogni momento, dunque, era sussistito l'obbligo di contribuzione a carico dell'Università, la qualeprevidenziale non poteva invocare alcun errore scusabile nell'avere versato i contributi con ritardo. Col terzo motivo, sempre sostenendo la violazione degli artt. 19 e 23 citt., i ricorrenti negano che le incertezze interpretative circa la qualificazione del rapporto di lavoro possano equivalere al detto errore scusabile. Col quarto motivo essi, invocando l'art. 28 d. P.R. 11 luglio 1980 n. 382, osservano che anche durante la vigenza di questa norma lo stato della giurisprudenza, e in particolare di quella comunitaria, era inequivocabilmente nel senso che ai lettori di lingua straniera fosse dovuta la tutela previdenziale. L'Università datrice di lavoro non poteva perciò invocare a proprio favore alcun errore scusabile. I tre motivi, da esaminare insieme per la loro connessione, sono fondati. Le norme richiamate dai ricorrenti sono le seguenti. Art. 19 1. n. 218 del 1952 (riordinamento delle 7 На pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti): "Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore;
qualunque patto in contrario è nullo (primo comma). Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga a cui il contributo si riferisce (secondo comma)". Art. 23 della stessa legge: "Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una quota aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l'ammenda (primo comma)" *** Il pagamento dei contributi oltre il termine stabilito è dunque considerato dall'art. 23 cit. come illecito sia civile sia amministrativo poiché esso non solo viene punito con l'ammenda ma comporta altresì il pagamento di somme superiori all'ammontare della prestazione dovuta ed agli th 8 interessi ossia pari al doppio del dovuto, nonché l'adempimento di un obbligo altrui ossia del lavoratore. Si tratta, dunque, di somme dovute a titolo di pena privata, il cui esborso viene comminato dalla legge a scopo compulsivo. Per tale ragione la giurisprudenza esclude l'illecito, e con esso le dette conseguenze sanzionatorie, quando debbano escludersi il dolo o la colpa del debitore, ossia del datore di lavoro, e in particolare possa ravvisarsi il suo errore scusabile. Errore derivato ad esempio dall'erroneo inquadramento, da parte dell'ente previdenziale creditore, ai fini contributivi oppure ad oggettive incertezze sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali о amministrativi (cfr. d.l. 30 dicembre 1987 n. 536, conv. in 1. 29 febbraio 1988 n. 48 e Cass. 21 gennaio 1995 n. 679). E' da considerare che perfino le sanzioni penali possono non essere inflitte in caso di ignoranza della legge da parte del reo, dovuta "alla oggettiva mancanza di riconoscibilità della disposizione normativa (ad es. assoluta oscurità del testo legislativo) oppure ad un gravemente caotico (la misura di tale gravità va apprezzata н anche in relazione ai diversi tipi di reato) atteggiamento degli organi giudiziari" (Corte cost. 24 marzo 1988 n. 364). La questione che i ricorrenti sottopongono ora alla Corte è se, prima dell'entrata in vigore del d.l. 21 aprile 1995 n. 120, conv. in 1. 21 giugno 1995 n. 236, il cui art. 4, comma 2, defini il rapporto intercorrente fra lettori di lingua straniera ("collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre") come di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, а tempo determinato, sussistesse un caotico atteggiamento della giurisprudenza in ordine alla sussistenza della tutela previdenziale in favore dei detti lavoratori. La risposta a tale questione è negativa, anche base alle decisioni prese in esame nella in sentenza impugnata. L'art. 28 d.P.R. n. 382 del 1980, vigente in parte qua prima del d.l. n. 120 del 1995, parlava, quanto ai lettori di lingua straniera, di "contratti di diritto privato" (primo comma) non protaibile "oltre l'anno accademico per il quale sono stipulati e rinnovabili attualmente per non più di cinque anni" (terzo comma). 10 Hy Non interessa ripercorrere qui la vicenda giurisprudenziale, comunitaria costituzionale e civile, ad esito della quale venne cancellato il divieto di costituire rapporti a tempo indeterminato e venne emanato l'art. 4, comma 2, d.l. n. 120 del 1995, che defini tale rapporto come normale, e quello temporaneo come eccezionale. Qui interessa rilevare come, una volta costituito il rapporto di lavoro subordinato, di durata indeterminata oppure temporaneo, non si sia mai dubitato che l'Università datrice di lavoro fosse obbligata alla contribuzione previdenziale. Che il lavoro dei lettori, pur privatistico, potesse inquadrarsi nella categoria della subordinazione (art. 2094 cod. civ.) risultava in chiare lettere tanto dalla giurisprudenza costituzionale quanto da quella civile. Corte cost. 23 febbraio 1989 n. 55 dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, terzo comma, cit. definendo espressamente i contratti, di cui nel giudizio di provenienza, come di diritto privato e appartenenti alla categoria del lavoro subordinato, mentre le Sezioni unite di questa Corte, con la sent. 15 marzo 1993 n. 3057 consideravano ipotesi normale quella del lavoro subordinato, "non potendo 11 Hy escludersi, in relazione a peculiari esigenze di singoli atenei, ipotesi di contratto di lavoro autonomo". Ancora, la Corte di giustizia delle Comunità europee, con la sentenza 30 maggio 1989 in causa n. 33/88, rilevava che "i regimi di previdenza sociale devono rispettare il principio della parità di trattamento di cui l'art. 3 del 1408/71 costituisce un'espressione regolamento n. specifica. Questo principio è infranto quando una categoria determinata di lavoratori (nella specie i lettori di lingua straniera), essenzialmente cittadini di altri stati membri, sia esclusa dal regime previdenziale di uno Stato membro di cui fruiscono, in generale, gli altri lavoratori di questo stato membro". Prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 120 del 1995, in conclusione, lo stato della e della giurisprudence legislazione era chiaro ed uniforme: i lettori di lingua straniera potevano essere assunti dalle università come lavoratori subordinati (a tempo determinato) oppure potevano ricevere un incarico quali lavoratori autonomi. Né era dubbio che, nel primo caso, essi fossero assoggettati al regime previdenziale obbligatorio. Errata è pertanto, la sentenza impugnata che ha 12 they affermato la non applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 28, primo comma, 1. n. 218 del 1952 sul presupposto, in realtà inesistente, di un incerto giurisprudenza circa la tutelastato della previdenziale dei lettori di lingua straniera. Tanto nel caso in cui, nel periodo in questione, i lettori dovessero considerarsi come lavoratori autonomi, e quindi i contributi non fossero dovuti all'Inps, quanto nel caso in cui dovesse ravvisarsi la subordinazione, e perciò il tardivo adempimento dell'obbligo contributivo da parte dell'Università, l'art. 28 cit. impediva di porre la contribuzione parzialmente a carico dei lavoratori. In tal senso la Corte si è già espressa con le sentenze 12 giugno 1998 n. 5916, con specifico riferimento ai lettori di lingua straniera, nonché 8 agosto 2000 n. 10437. Con ciò rimane assorbito il quinto motivo di ricorso, concernente l'insussistenza del potere del datore di lavoro di recuperare le quote di contributi a carico dei lavoratori attraverso trattenute sulla retribuzione. Poiché non occorrono nuovi accertamenti di fatto, all'accoglimento del ricorso può seguire la decisione nel merito, ossia l'accoglimento della 13 Ң domanda degli attuali ricorrenti (art. 384, primo comma, cod. proc. civ.). Quanto alle spese, può confermarsi la decisione pretorile per il primo grado di giudizio e compensare per giusti motivi quelle d'appello e di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il quinto;
decidendo nel merito, rigetta l'appello dell'Università dell'Aquila e compensa le spese dei giudizi d'appello e di cassazione. Così deciso in Roma il 4 dicembre 2000. Il Presidente: heleHielo Swee Il Cons. estensore: Tederico Roethi IL COLLABORATORE DI CANCELLERIACANCELLERIAERIN Depositata in celleria Oggi, 19 MAR. 2001 CA IL LABORATORE CANCELLER I D , SSA O L L 10 , TA O B . 3 I T ESA 3 R D 5 'A A SP . T LL S I N E O N D 3 P G -7 I O IM S -8 A N A D E 1 D S 1 , E I E T A O E N ISTR G O E G T S E IT E G L IP E R D A LL O E D 14