Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2006, n. 22881
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Sentenza 27 giugno 2006

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In tema di misure alternative alla detenzione, il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale emesso dal magistrato di sorveglianza ha natura interinale e perde comunque efficacia con la decisione del Tribunale di sorveglianza assunta entro 45 giorni; ne consegue che il provvedimento provvisorio non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2006, n. 22881
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22881
    Data del deposito : 27 giugno 2006

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