Sentenza 27 giugno 2006
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione, il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale emesso dal magistrato di sorveglianza ha natura interinale e perde comunque efficacia con la decisione del Tribunale di sorveglianza assunta entro 45 giorni; ne consegue che il provvedimento provvisorio non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2006, n. 22881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22881 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 27/06/2006
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 2259
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 009655/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SP RC, N. IL 25/10/1965;
avverso ORDINANZA del 19/01/2006 GIUD. SORVEGLIANZA di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA Gianfranco che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 19.1.2006 il Magistrato di Sorveglianza di Venezia ha rigettato la richiesta presentata da SP CO, ai sensi dell'art. 47, comma 4, dell'ordinamento Penitenziario, dopo che aveva avuto inizio la esecuzione della pena, di sospensione provvisoria dell'esecuzione di cui alla sentenza del GUP di Padova in data 27.10.2005, ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Venezia competente a decidere sulla istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta dal condannato. Contro la ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del SP lamentando violazione dell'art. 47, comma 4, dell'ordinamento Penitenziario, avendo il Magistrato di Sorveglianza rigettato la istanza sulla base dell'erroneo presupposto che la sospensione della esecuzione da parte del Magistrato di Sorveglianza, in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza sulla istanza di affidamento in prova la servizio sociale, fosse assimilabile alla sospensione della esecuzione da parte del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 9, mentre invece presupponeva soltanto una valutazione positiva dei presupposti di applicabilità dell'affidamento, unita all'assenza del pericolo di fuga ed al grave pregiudizio derivante al condannato dal protrarsi della detenzione e rilevando che l'interesse alla impugnazione derivava dalla permanenza dello stato di detenzione del condannato in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è in effetti inammissibile.
Il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 47, comma 4, dell'ordinamento Penitenziario è un provvedimento meramente interinale di merito destinato a perdere efficacia, anche se positivo, con la decisione del Tribunale di Sorveglianza cui gli atti devono essere trasmessi e che deve decidere nel termine di 45 giorni, come tale non autonomamente impugnabile con ricorso per Cassazione, spettando la decisione del merito al Tribunale di Sorveglianza contro cui può essere proposto ricorso per Cassazione a norma del combinato disposto dell'art. 678 c.p.p., comma 1 e art. 666 c.p.p., comma 6. La impugnabilità non può essere collegata, nel caso in esame, neppure al profilo della incidenza del provvedimento sulla libertà personale dell'interessato, poiché la libertà personale del condannato è già legittimamente limitata dalla condanna irrevocabile e pertanto suscettibile di venire in rilievo soltanto nel caso di eventuale concessione di misure alternative alla detenzione (v. Cass. 26.9.1991, Ranieri). La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 29025 del 27.6.2001 Rv. 219228, citata dal ricorrente a sostegno della tesi della impugnabilità del provvedimento de quo, non è ugualmente attinente al caso in esame poiché riguarda la diversa ipotesi dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione intervenuta dopo il diniego del P.M. in pendenza di istanza di affidamento D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 94 (anteriormente alle modifiche introdotte con la L. n. 49 del 2006), essendo la ordinanza del giudice dell'esecuzione sempre ricorribile per Cassazione in virtù di una espressa previsione normativa (art. 666 c.p.p., comma 6). Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge indicate in dispositivo (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2006